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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07573/2024 del 21/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società impugnava una cartella di pagamento emessa per il recupero a tassazione di euro 46.429,00, relativi a omesso versamento IRES per l’anno d’imposta 2006, scaturita da controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, la contribuente ricorreva per cassazione deducendo due violazioni di legge: con il primo motivo contestava che la CTR avesse applicato al controllo formale il principio, valido per il controllo automatizzato ex art. 36-bis, secondo cui la mancata preventiva comunicazione degli esiti non comporta nullità della cartella; con il secondo motivo censurava la ritenuta non necessità del contraddittorio preventivo e della comunicazione dell’esito del controllo, invocando l’art. 36-ter, commi 3 e 4, d.P.R. n. 600/1973, l’art. 6 L. n. 212/2000, l’art. 7 L. n. 241/1990 e i principi costituzionali di cui agli artt. 53, 97, 24 e 111 Cost.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati congiuntamente i due motivi. Ha ribadito che nel controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973 il comma 3 prevede un invito solo eventuale al contribuente, mentre la comunicazione dell’esito motivato del controllo ex comma 4 è necessaria e deve essere effettuata a pena di nullità, perché assolve una funzione di garanzia e realizza la necessaria interlocuzione prima dell’iscrizione a ruolo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame conforme ai principi enunciati e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973

    Nel controllo formale l’invito a chiarimenti o documenti è eventuale, ma la comunicazione dell’esito motivato del controllo è necessaria e la sua omissione comporta nullità della cartella; la comunicazione realizza una funzione di garanzia e di interlocuzione preventiva con il contribuente.

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    La disciplina del controllo automatizzato è distinta da quella del controllo formale; l’assenza della preventiva comunicazione non determina nullità salvo le ipotesi previste dall’art. 6, comma 5, L. n. 212/2000 in presenza di incertezze rilevanti.

  • art. 6, comma 5, L. n. 212/2000

    Rileva per il controllo automatizzato in presenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; non estende automaticamente al controllo formale la disciplina dell’omessa comunicazione degli esiti.

  • art. 7 L. n. 241/1990

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della necessità del contraddittorio procedimentale.

  • art. 12 preleggi

    Richiamato dalla ricorrente per contestare l’analogia tra controllo formale e controllo automatizzato.

  • art. 14 preleggi

    Richiamato dalla ricorrente per il criterio interpretativo sistematico e letterale.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma del ricorso per cassazione invocata per denunciare violazione o falsa applicazione di legge.

  • artt. 53, 97, 24 e 111 Cost.

    Richiamati a sostegno delle garanzie di legalità dell’azione amministrativa, capacità contributiva, difesa e giusto processo.

  • L. n. 890/1982

    La Corte esclude che si applichi alla comunicazione dell’esito del controllo formale, poiché tale atto non è tra quelli che per legge devono essere notificati al contribuente.

Massime di principio

  • Nel controllo formale della dichiarazione dei redditi ex art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973 la comunicazione dell’esito motivato del controllo prevista dal comma 4 è un adempimento obbligatorio e la sua omissione determina la nullità della cartella di pagamento.
  • L’invito al contribuente a fornire chiarimenti o documentazione previsto dal comma 3 dell’art. 36-ter ha natura eventuale: l’Amministrazione può ometterlo e il contribuente non può dedurne di per sé l’illegittimità della procedura.
  • Non è consentito estendere al controllo formale le regole proprie del controllo automatizzato ex art. 36-bis, poiché le due procedure hanno diversa funzione e diversa intensità istruttoria.
  • La comunicazione dell’esito del controllo formale non richiede una notificazione in senso tecnico, ma deve comunque essere inviata in modo idoneo a garantirne la conoscibilità e a realizzare la previa interlocuzione con il contribuente.
  • La funzione della comunicazione ex art. 36-ter è di garanzia: consente al contribuente di segnalare errori, produrre elementi non considerati e, se del caso, evitare l’iscrizione a ruolo o predisporre adeguatamente la difesa contenziosa.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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