Cassazione Civile, Ordinanza n. 07573/2024 del 21/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società impugnava una cartella di pagamento emessa per il recupero a tassazione di euro 46.429,00, relativi a omesso versamento IRES per l’anno d’imposta 2006, scaturita da controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, la contribuente ricorreva per cassazione deducendo due violazioni di legge: con il primo motivo contestava che la CTR avesse applicato al controllo formale il principio, valido per il controllo automatizzato ex art. 36-bis, secondo cui la mancata preventiva comunicazione degli esiti non comporta nullità della cartella; con il secondo motivo censurava la ritenuta non necessità del contraddittorio preventivo e della comunicazione dell’esito del controllo, invocando l’art. 36-ter, commi 3 e 4, d.P.R. n. 600/1973, l’art. 6 L. n. 212/2000, l’art. 7 L. n. 241/1990 e i principi costituzionali di cui agli artt. 53, 97, 24 e 111 Cost.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati congiuntamente i due motivi. Ha ribadito che nel controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973 il comma 3 prevede un invito solo eventuale al contribuente, mentre la comunicazione dell’esito motivato del controllo ex comma 4 è necessaria e deve essere effettuata a pena di nullità, perché assolve una funzione di garanzia e realizza la necessaria interlocuzione prima dell’iscrizione a ruolo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame conforme ai principi enunciati e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973
Nel controllo formale l’invito a chiarimenti o documenti è eventuale, ma la comunicazione dell’esito motivato del controllo è necessaria e la sua omissione comporta nullità della cartella; la comunicazione realizza una funzione di garanzia e di interlocuzione preventiva con il contribuente.
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
La disciplina del controllo automatizzato è distinta da quella del controllo formale; l’assenza della preventiva comunicazione non determina nullità salvo le ipotesi previste dall’art. 6, comma 5, L. n. 212/2000 in presenza di incertezze rilevanti.
art. 6, comma 5, L. n. 212/2000
Rileva per il controllo automatizzato in presenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; non estende automaticamente al controllo formale la disciplina dell’omessa comunicazione degli esiti.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della necessità del contraddittorio procedimentale.
art. 12 preleggi
Richiamato dalla ricorrente per contestare l’analogia tra controllo formale e controllo automatizzato.
art. 14 preleggi
Richiamato dalla ricorrente per il criterio interpretativo sistematico e letterale.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma del ricorso per cassazione invocata per denunciare violazione o falsa applicazione di legge.
artt. 53, 97, 24 e 111 Cost.
Richiamati a sostegno delle garanzie di legalità dell’azione amministrativa, capacità contributiva, difesa e giusto processo.
La Corte esclude che si applichi alla comunicazione dell’esito del controllo formale, poiché tale atto non è tra quelli che per legge devono essere notificati al contribuente.
Massime di principio
- Nel controllo formale della dichiarazione dei redditi ex art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973 la comunicazione dell’esito motivato del controllo prevista dal comma 4 è un adempimento obbligatorio e la sua omissione determina la nullità della cartella di pagamento.
- L’invito al contribuente a fornire chiarimenti o documentazione previsto dal comma 3 dell’art. 36-ter ha natura eventuale: l’Amministrazione può ometterlo e il contribuente non può dedurne di per sé l’illegittimità della procedura.
- Non è consentito estendere al controllo formale le regole proprie del controllo automatizzato ex art. 36-bis, poiché le due procedure hanno diversa funzione e diversa intensità istruttoria.
- La comunicazione dell’esito del controllo formale non richiede una notificazione in senso tecnico, ma deve comunque essere inviata in modo idoneo a garantirne la conoscibilità e a realizzare la previa interlocuzione con il contribuente.
- La funzione della comunicazione ex art. 36-ter è di garanzia: consente al contribuente di segnalare errori, produrre elementi non considerati e, se del caso, evitare l’iscrizione a ruolo o predisporre adeguatamente la difesa contenziosa.
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