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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34447/2025 del 28/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuenti)

La controversia

La controversia nasce dal pagamento, avvenuto nel 2014, di somme dovute a titolo di risarcimento/indennità per l’occupazione espropriativa di un terreno iniziata nel 1980 dal Comune di Palermo e protrattasi oltre il termine legale. Le somme erano state corrisposte al netto della ritenuta alla fonte del 20% prevista dall’art. 11 della l. n. 413/1991. Gli eredi dei proprietari espropriati hanno chiesto il rimborso della ritenuta, sostenendo che la disciplina fiscale non fosse applicabile a una vicenda espropriativa risalente a epoca anteriore al 1° gennaio 1992 e che, comunque, il ritardo di quasi trent’anni nel pagamento rendesse illegittima la tassazione. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha accolto il loro appello, ritenendo inapplicabile la norma per ragioni temporali e valorizzando anche il ritardo dell’erogazione. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 7 della l. n. 413/1991: secondo la ricorrente, opera il principio di cassa, per cui conta il momento della percezione della somma, avvenuto dopo l’entrata in vigore della legge, a prescindere dall’epoca dell’espropriazione; inoltre, il richiamo alla disciplina transitoria non sarebbe pertinente e il ritardo non sarebbe imputabile all’Amministrazione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto ammissibile il motivo, superando le eccezioni preliminari di inammissibilità, ma infondato nel merito. In particolare, ha confermato l’orientamento secondo cui, in linea generale, ai fini dell’art. 11, comma 5, l. n. 413/1991, rileva il momento della percezione della plusvalenza e quindi la norma può applicarsi anche quando l’espropriazione sia anteriore al 1992. Tuttavia, ha ribadito il principio per cui, se il pagamento dell’indennità o del risarcimento avviene dopo l’entrata in vigore della legge ma con ingiustificato ritardo della pubblica amministrazione rispetto a un debito sorto molto prima, la tassazione non è dovuta, perché l’applicazione retroattiva del regime fiscale violerebbe il giusto equilibrio richiesto dall’art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU e i principi costituzionali richiamati. Nel caso concreto, la decisione di merito è stata confermata perché la Corte territoriale aveva correttamente valorizzato il ritardo quasi trentennale nel pagamento. Le spese sono state poste a carico dell’Agenzia delle Entrate.

Norme richiamate

  • art. 11 l. n. 413/1991

    La disciplina fiscale sulle plusvalenze da espropriazione si applica, in via generale, alle somme percepite dopo l’entrata in vigore della legge; la previsione transitoria non esaurisce però il tema quando il pagamento sia tardivo per causa imputabile alla pubblica amministrazione.

  • art. 5 l. n. 413/1991

    Richiamato dalla ricorrente come norma violata, ma la Corte ha chiarito che la censura mirava sostanzialmente all’applicazione dell’art. 11.

  • art. 7 l. n. 413/1991

    Richiamato dalla ricorrente come norma violata, ma il nucleo della controversia riguarda il regime impositivo delle somme corrisposte per espropriazione.

  • art. 2-bis l. n. 241/1990

    È richiamato come parametro che impone alla pubblica amministrazione il risarcimento del danno ingiusto derivante dall’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.

  • art. 97 Cost.

    La diversa interpretazione della norma fiscale sarebbe in contrasto con il principio di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione.

  • art. 117, comma 1, Cost.

    Le norme interne devono rispettare gli obblighi internazionali, inclusi quelli derivanti dalla CEDU.

  • art. 111, commi 1 e 2, Cost.

    Il ritardo ingiustificato nella corresponsione delle somme rileva anche rispetto ai principi del giusto processo e della ragionevole durata.

  • art. 1 Prot. n. 1 CEDU

    L’imposizione fiscale non può imporre al contribuente un carico eccessivo; occorre un giusto equilibrio tra interesse generale e tutela del diritto di proprietà.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato nel percorso argomentativo sulla giurisprudenza precedente, ma non è il fondamento decisivo della statuizione finale.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato nel percorso argomentativo sulla giurisprudenza precedente, ma non è il fondamento decisivo della statuizione finale.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la fase camerale e il deposito della memoria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ne esclude l’applicazione all’Agenzia delle Entrate perché amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di tassazione delle plusvalenze derivanti da procedure espropriative, il criterio generale è quello di cassa: rileva il momento in cui la somma è percepita, anche se l’espropriazione o il trasferimento del bene sono anteriori all’entrata in vigore della disciplina fiscale.
  • Tale criterio, tuttavia, non opera in modo meccanico quando il pagamento avvenga con ingiustificato ritardo imputabile alla pubblica amministrazione, perché in tal caso l’applicazione retroattiva del prelievo può violare il principio del giusto equilibrio tra interesse fiscale e tutela del diritto di proprietà.
  • Nelle controversie tributarie sui rimborsi di ritenute operate su indennità espropriative, la legittimità del prelievo va verificata anche alla luce del tempo di maturazione del credito e delle ragioni del ritardo nel pagamento, non solo della data dell’espropriazione.
  • La doglianza di violazione di legge non è inammissibile per la sola erronea indicazione della norma nella rubrica del motivo, se dal contenuto dell’impugnazione emerge con chiarezza la disposizione asseritamente violata.
  • Il ritardo della pubblica amministrazione nel pagamento dell’indennità può incidere sulla debenza dell’imposizione fiscale quando esso alteri, in concreto, il rapporto tra imposizione e tutela del contribuente, determinando un carico eccessivo incompatibile con i principi convenzionali e costituzionali.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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