Cassazione Civile, Ordinanza n. 04366/2023 del 13/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento, in estensione, di un socio accomandante ritenuto ingeritosi nella gestione sociale di una società in accomandita semplice già fallita. Il tribunale aveva dichiarato il fallimento del socio; la corte d'appello lo aveva revocato; questa Corte, in precedente giudizio rescindente, aveva accolto il ricorso della curatela limitatamente alla questione del dies a quo per il termine annuale dalla cessazione del rapporto sociale e aveva rinviato alla corte d'appello, che poi ha respinto il reclamo del socio. Nel ricorso per cassazione contro la sentenza resa in sede di rinvio, il ricorrente deduceva: 1) tardività del precedente ricorso per cassazione della curatela e conseguente violazione di giudicato/ammissibilità, sostenendo che il termine di trenta giorni decorresse dalla notificazione d'ufficio della sentenza di appello; 2) violazione del giudicato e del termine lungo di impugnazione, per essere la precedente decisione d'appello ormai passata in giudicato; 3) ulteriore violazione dell'art. 2909 c.c. per omessa rilevazione del giudicato; 4) violazione delle norme sul fallimento del socio illimitatamente responsabile, perché il fallimento in estensione sarebbe stato dichiarato oltre l'anno dalla cancellazione della società; 5) vizi di motivazione e violazione delle norme sulla prova e sul fallimento, contestando che gli elementi acquisiti integrassero la prova dell'immistione del socio accomandante nella gestione sociale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi perché, dopo la precedente sentenza di cassazione che aveva già esaminato e deciso il ricorso rescindente, non è più riproponibile davanti al giudice di rinvio la questione della sua pretesa tardività o del passaggio in giudicato della precedente pronuncia: le verifiche di ammissibilità e procedibilità del ricorso per cassazione spettano in via esclusiva alla Corte di cassazione e, se errate, possono essere fatte valere solo con revocazione. Ha inoltre escluso che sia invocabile l'art. 161 c.p.c. per convertire la nullità in mezzo di impugnazione rispetto alle sentenze della Cassazione. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a rimettere in discussione un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sull'insussistenza della prova che ai terzi fosse stata resa nota la cessazione della qualità di accomandatario di fatto. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché diretto a sollecitare una rivalutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, attività estranea al giudizio di legittimità. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata difesa dell'intimata; è stato altresì dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
Il giudicato sostanziale impedisce di rimettere in discussione questioni già definite o non più deducibili nel giudizio successivo.
Richiamato per contestare il termine breve di impugnazione; la Corte non accoglie la tesi della tardività del precedente ricorso.
art. 18 l.f.
Norma richiamata in relazione all'impugnazione del fallimento e ai termini per il reclamo/ricorso.
Richiamato a sostegno della tesi sul termine lungo di impugnazione, ritenuta non decisiva nel caso concreto.
art. 1 l. n. 742 del 1967
Richiamato per il computo dei termini processuali, ma senza accoglimento della censura.
art. 3 l. n. 742 del 1967
Richiamato per il computo dei termini processuali, ma senza accoglimento della censura.
Richiamato nel motivo sulla decorrenza dei termini, senza rilievo decisivo.
La Corte afferma che il meccanismo di conversione della nullità in mezzo di impugnazione non si applica alle sentenze della Corte di cassazione.
Richiamato nel motivo sul giudizio di rinvio; la Corte ribadisce il limite del sindacato nel rinvio rispetto alle questioni già definite.
art. 10 l.f.
Richiamato in tema di fallimento in estensione e presupposti soggettivi.
art. 147 l.f.
Richiamato per la dichiarazione di fallimento dei soci illimitatamente responsabili e per il termine annuale rispetto alla cessazione della responsabilità.
Richiamato per la disciplina dell'accomandante che ingerisca nell'amministrazione della società.
Richiamato sulla ripartizione dell'onere della prova circa l'immistione nella gestione sociale.
Richiamato nel motivo che lamentava ultrapetizione/omessa pronuncia, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.
Richiamato per contestare la valutazione delle prove, ma senza ingresso nel merito in cassazione.
Richiamato per contestare l'apprezzamento delle prove, censura ritenuta inammissibile.
Richiamato in relazione alla motivazione della sentenza impugnata; la censura è stata dichiarata inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ne rileva i presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Le questioni di ammissibilità e procedibilità del ricorso per cassazione sono riservate in via esclusiva alla Corte di cassazione nel giudizio rescindente; il giudice di rinvio non può rimetterle in discussione, neppure qualificandole come vizio della sentenza rescindente.
- Se la Corte di cassazione ha già esaminato nel merito un ricorso, deve presumersi che abbia previamente verificato la sussistenza delle condizioni processuali per decidere; l'eventuale errore su tali verifiche è sindacabile, se del caso, solo con revocazione.
- La conversione della nullità in motivo di impugnazione ex art. 161 c.p.c. non opera nei confronti delle sentenze della Corte di cassazione.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale istruttorio o una diversa ricostruzione del fatto; sono inammissibili i motivi che si risolvano nella mera contrapposizione del diverso convincimento della parte rispetto a quello del giudice di merito.
- In tema di fallimento del socio illimitatamente responsabile o ingeritosi nella gestione, la verifica sulla cessazione della responsabilità e sulla conoscibilità verso i terzi costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito, non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivato.
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