Cassazione Civile, Ordinanza n. 40173/2021 del 15/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva rettificato la dichiarazione di una società per l'anno d'imposta 2009, contestando l'omessa contabilizzazione di ricavi in relazione alla cessione di beni. In primo e secondo grado i ricorsi della società e della consolidante erano stati accolti, ritenendo non antieconomici i prezzi di cessione di indumenti fuori moda e valorizzando l'interesse a ridurre i costi di magazzino, oltre a escludere che la carenza della documentazione prevista dall'art. 2, quinto comma, d.P.R. n. 441/1997 imponesse di considerare automaticamente i prezzi come indicativi di un margine di ricarico. In Cassazione l'Agenzia deduce tre censure: 1) violazione degli artt. 1 e 2 d.P.R. n. 441/1997, per avere la CTR escluso che l'omessa compilazione del documento richiesto per le vendite in blocco facesse operare la presunzione di cessione dei beni non rinvenuti nei locali del contribuente; 2) violazione degli artt. 9 T.U.I.R. e 14 d.P.R. n. 633/1972, per avere il giudice di merito ancorato la valutazione ai margini di ricavo al valore normale dei beni ceduti; 3) violazione dell'art. 2697 c.c., per errata ripartizione dell'onere probatorio. Nelle more, l'Agenzia ha chiesto l'estinzione del giudizio limitatamente alla ripresa IRES per sopravvenuta definizione della controversia ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 119/2018.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio limitatamente alla parte relativa all'impugnazione dell'avviso di accertamento concernente l'IRES, con spese a carico delle parti che le avevano anticipate ai sensi dell'art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018. Per la parte residua, relativa a IVA e IRAP, ha ritenuto fondati i motivi del ricorso: ha affermato che la vendita in blocco non accompagnata dal documento di trasporto previsto dalla normativa richiamata va considerata cessione non correttamente contabilizzata e, quindi, idonea a fondare la presunzione di cessione dei beni non rinvenuti. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha rinviato alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese e per l'esame dei motivi rimasti assorbiti.
Norme richiamate
La sopravvenuta definizione della controversia consente di dichiarare estinto il giudizio limitatamente alla parte dell'imposta definita; per tale segmento le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Introduce una presunzione di cessione per i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni, salvo prova contraria circa impiego, perdita, distruzione o consegna a terzi per determinati titoli non traslativi.
quinto comma; ultimo comma
Per le vendite in blocco o similari la presunzione di cessione non opera solo se la vendita risulta, oltre che dalla fattura, anche dal documento previsto dal d.P.R. n. 472/1996, progressivamente numerato e sottoscritto dal cessionario.
È richiamato quale fonte del documento di trasporto richiesto per le vendite in blocco ai fini dell'esclusione della presunzione di cessione.
art. 9 T.U.I.R. (d.P.R. n. 917/1986)
È evocato come parametro normativo in tema di valore normale dei beni ceduti, ma la censura diviene assorbita dall'accoglimento del primo e del secondo motivo.
È richiamato in relazione alla determinazione del valore normale ai fini IVA.
È invocato in tema di riparto dell'onere della prova; la Corte, però, fonda la decisione principalmente sulla corretta applicazione della presunzione di cessione e della documentazione richiesta dalla disciplina speciale.
Massime di principio
- Nelle vendite in blocco o operazioni similari, la mancata redazione del documento previsto dalla disciplina speciale impedisce di escludere la presunzione di cessione dei beni non rinvenuti nei locali del contribuente.
- Quando opera la presunzione legale di cessione prevista dalla normativa fiscale, il mancato rispetto delle condizioni documentali richieste per derogarla legittima la ripresa a tassazione senza che il giudice di merito possa neutralizzarla valorizzando solo la presunta antieconomicità o la convenienza commerciale dell'operazione.
- In presenza di una disciplina speciale sulla prova della cessione di beni, la valutazione del giudice deve attenersi ai presupposti normativi della presunzione e della sua eventuale neutralizzazione, non potendo sostituire a tali requisiti un generico richiamo al valore normale o al margine di ricarico.
- La definizione agevolata sopravvenuta di una parte del giudizio determina l'estinzione limitatamente alla pretesa definita, mentre la controversia residua prosegue ed è decisa nel merito della Cassazione con eventuale rinvio.
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