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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23809/2023 del 04/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

La controversia nasce da cinque contratti preliminari relativi a immobili siti in Vizzini, c.da Albanicchi. I promissari acquirenti sostenevano di avere integralmente pagato il prezzo e di avere posseduto gli immobili come propri, in modo continuativo e ininterrotto dal 1983, abitandoli e sostenendo tributi e utenze, senza che i beni fossero mai rivendicati dai convenuti. Chiedevano quindi l'accertamento della proprietà per usucapione. Il Tribunale rigettava la domanda ritenendo che il rapporto iniziato in base al preliminare integrasse detenzione qualificata e non possesso, in linea con la giurisprudenza delle Sezioni Unite; escludeva anche l'usucapione ordinaria per mancanza di interversione del possesso nei tempi utili. La Corte d'appello confermava, ritenendo che il pagamento integrale del prezzo non mutasse la natura detentiva della relazione con il bene, che la non contestazione non potesse supplire alla prova delle conseguenze giuridiche invocate, e che mancasse una vera traditio del possesso, anche perché nel preliminare non vi era un termine finale per il definitivo e non era stato ottenuto il certificato di abitabilità. Nel ricorso per cassazione i promissari acquirenti deducevano, con il primo motivo, omesso esame di un fatto decisivo e violazione degli artt. 2730, 2697 c.c., 115 e 232 c.p.c., sostenendo che i giudici di merito avessero trascurato risultanze istruttorie idonee a dimostrare il possesso utile ad usucapire e l'animus possidendi; con il secondo motivo lamentavano omesso esame di fatto decisivo e violazione degli artt. 1141 e 1164 c.c., sostenendo che, una volta riconosciuto il potere di fatto sugli immobili per il tempo necessario all'usucapione, dovesse presumersi il possesso e gravare sulla controparte la prova della mera detenzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché, in presenza di doppia conforme, i ricorrenti non avevano indicato le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito; inoltre ha ritenuto inammissibile la censura volta a riesaminare le risultanze istruttorie, trattandosi di valutazioni riservate al giudice di merito e non avendo il motivo colto la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata anche sul difetto di specificità dell'appello ex art. 342 c.p.c. Quanto alle asserite ammissioni della controparte, la Corte ha osservato che le dichiarazioni contenute negli scritti difensivi, se non personalmente sottoscritti dalla parte, non hanno valore confessorio e restano liberamente apprezzabili. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per le stesse ragioni del primo, restando comunque assorbito. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese di cassazione e, in applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame è inammissibile se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito e non dimostra che esse siano tra loro diverse.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    La doppia conforme limita la proponibilità del motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. nei giudizi d'appello introdotti nei casi previsti dalla norma.

  • art. 54, comma 2, d.l. n. 83 del 2012

    La disciplina sulla doppia conforme si applica ai giudizi d'appello introdotti nei termini indicati dalla norma.

  • art. 342 c.p.c.

    L'appello è inammissibile se non è specifico; non basta denunciare l'omissione del primo giudice senza indicare quale fatto sarebbe emerso e come avrebbe inciso sulla decisione.

  • art. 2697 c.c.

    Il ricorrente invocava l'assolvimento dell'onere probatorio del possesso utile all'usucapione, ma la Corte ha ribadito che la valutazione della prova spetta al giudice di merito.

  • art. 2730 c.c.

    Le ammissioni contenute negli atti difensivi possono avere valore confessorio solo se riferibili alla parte secondo i requisiti della confessione giudiziale.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura non può trasformarsi in richiesta di rivalutazione del materiale probatorio già apprezzato dal giudice di merito.

  • art. 232 c.p.c.

    Il motivo richiamava la mancata considerazione della mancata risposta all'interrogatorio formale, ma tale doglianza non superava il difetto di specificità dell'appello e non imponeva una diversa decisione di legittimità.

  • art. 1141 c.c.

    Il possesso si presume in capo a chi esercita il potere di fatto sulla cosa, ma la questione non può essere riesaminata in cassazione come se fosse una nuova valutazione del merito.

  • art. 1164 c.c.

    Il motivo mirava a sostenere l'interversione della detenzione in possesso ai fini dell'usucapione, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    La soccombenza comporta l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando la sentenza di appello è conforme a quella di primo grado e il ricorrente non evidenzi specificamente la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
  • La valutazione delle prove documentali e testimoniali, nonché la scelta delle fonti ritenute decisive, appartiene al giudice di merito e non può essere trasformata in una richiesta di nuova valutazione in cassazione.
  • La deduzione di un vizio di omesso esame deve investire la ratio decidendi della sentenza impugnata; se la decisione è fondata anche su un autonoma ragione processuale, come il difetto di specificità dell'appello, la censura che non la affronti è inammissibile.
  • Le ammissioni contenute in atti difensivi hanno efficacia confessorio-probatoria solo se riconducibili alla parte secondo i requisiti di sottoscrizione personale e consapevole; in mancanza, restano elementi liberamente valutabili.
  • In tema di usucapione, la deduzione del possesso non può essere accolta in cassazione se richiede una rivalutazione del fatto storico e delle prove già operate dai giudici di merito.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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