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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06674/2025 del 13/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un imprenditore individuale, mandante di una associazione temporanea di imprese costituita per l'esecuzione di un appalto pubblico per la costruzione di alloggi, aveva agito contro l'altro imprenditore componente dell'ATI e contro il Comune committente chiedendo il risarcimento del mancato guadagno. Il fatto all'origine della lite era che, durante un periodo di carcerazione preventiva del titolare della mandante, la mandataria aveva proseguito ed eseguito anche le lavorazioni scorporabili assegnate alla mandante; il mandante, una volta cessata la causa ostativa, si era detto disponibile a riprendere i lavori. I giudici di merito avevano escluso l'illegittimità della condotta della mandataria e del Comune. In cassazione il ricorrente deduceva, con tre motivi, la violazione di norme sull'appalto e sull'ATI: con il primo sosteneva che la capogruppo non potesse sostituirsi alla mandante nell'esecuzione delle lavorazioni OG11 perché priva dei necessari requisiti di qualificazione; con il secondo censurava la valutazione di non tempestività e non risolutività della propria lettera di disponibilità del 26 ottobre 2005 e la ritenuta irrilevanza della contestazione della sostituzione; con il terzo assumeva che l'illegittima estromissione della mandante avesse determinato anche l'inadempimento della stazione appaltante verso l'ATI e verso la mandante stessa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza e novità della censura, poiché la questione del possesso dei requisiti di qualificazione da parte della mandataria non risultava trattata nella sentenza impugnata e non era stata adeguatamente documentata come dedotta nei gradi di merito. Ha reputato infondati il secondo e il terzo motivo: il secondo perché non censurava tutte le rationes decidendi della Corte d'appello, che aveva valorizzato soprattutto l'inerzia della mandante a fronte di ripetuti solleciti della mandataria; il terzo perché presupponeva erroneamente un'illegittima sostituzione che la Corte ha escluso. La decisione ha inoltre ribadito che, in base alla disciplina dell'ATI verticale e dei lavori scorporabili, la mandataria risponde direttamente verso la stazione appaltante e i terzi dell'adempimento dell'appalto, potendo quindi eseguire i lavori per evitare responsabilità da ritardo.

Norme richiamate

  • art. 1453 c.c.

    richiamato come norma sulla risoluzione/inadempimento, ma la Corte ha escluso che vi fosse un inadempimento imputabile alla mandataria o al Comune

  • art. 1220 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di offerta non formale; la Corte non lo ha ritenuto idoneo a superare l'inerzia della mandante e la valutazione di serietà della disponibilità espressa

  • art. 1372 c.c.

    richiamato nel terzo motivo per sostenere l'efficacia del vincolo contrattuale, ma ritenuto non decisivo in assenza di illegittima sostituzione

  • art. 1375 c.c.

    richiamato in tema di buona fede nell'esecuzione; la Corte ha valorizzato la buona fede della mandataria nell'eseguire i lavori per evitare responsabilità dell'ATI

  • art. 13 l. n. 109/1994

    la mandataria dell'ATI resta direttamente responsabile dell'adempimento dell'appalto verso l'amministrazione e i terzi, anche in presenza di lavori scorporabili e ATI verticale

  • art. 93 d.P.R. n. 554/1999

    richiamato dal ricorrente sulla distribuzione delle lavorazioni nell'ATI; non ha condotto all'accoglimento del ricorso

  • art. 94 d.P.R. n. 554/1999

    richiamato dal ricorrente; la Corte non ha ritenuto illegittima l'esecuzione dei lavori da parte della mandataria

  • art. 95 d.P.R. n. 554/1999

    la Corte ha osservato che il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione delle imprese riunite e che ciascuna conserva autonomia ai fini della gestione e degli adempimenti fiscali e sociali

  • art. 119 d.P.R. n. 554/1999

    richiamato come disciplina delle conseguenze del ritardo nell'esecuzione dei lavori

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il deposito di memoria

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    utilizzato come parametro di legittimità dei motivi di ricorso per violazione di legge

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per censurare la presunta erronea considerazione di un fatto come pacifico; la censura è stata ritenuta infondata

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, ove dovuto

  • d.m. n. 55/2014

    richiamato per la liquidazione delle spese di lite

  • d.m. n. 147/2022

    richiamato come modifica del d.m. n. 55/2014 ai fini della liquidazione delle spese

  • art. 37, quinto comma, d.lgs. n. 163/2006

    richiamato solo per confermare la continuità della regola di responsabilità della mandataria

  • art. 48, quinto comma, d.lgs. n. 50/2016

    richiamato solo per confermare la continuità della regola di responsabilità della mandataria

  • art. 68, nono comma, d.lgs. n. 36/2023

    richiamato solo per confermare la continuità della regola di responsabilità della mandataria

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, quando si deduce una questione giuridica che presuppone accertamenti di fatto e la questione non risulta trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente deve allegare specificamente di averla proposta nei gradi di merito e indicare l'atto in cui ciò è avvenuto; in difetto, la censura è inammissibile per novità e difetto di autosufficienza.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che, nel censurare la decisione di merito, non si confronti con tutte le autonome rationes decidendi poste a base della statuizione impugnata.
  • Nell'ATI verticale con lavori scorporabili, la mandataria conserva responsabilità diretta verso la stazione appaltante e verso i terzi per l'adempimento del contratto di appalto; la sostituzione nell'esecuzione può essere giustificata, in concreto, dall'inerzia della mandante e dall'esigenza di evitare ritardi e responsabilità dell'associazione.
  • La valutazione di legittimità della condotta della mandataria non può essere scalfita da una mera dichiarazione formale di disponibilità della mandante alla ripresa dei lavori, quando tale dichiarazione non sia tempestiva, non sia supportata da comportamenti coerenti e si collochi dopo ripetuti solleciti rimasti senza risposta.
  • Il rapporto di mandato all'interno dell'ATI non elimina l'autonomia delle imprese riunite quanto alla gestione e agli adempimenti fiscali e sociali, ma non esclude la responsabilità della capogruppo nei confronti dell'amministrazione appaltante per l'esecuzione dell'appalto.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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