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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15327/2023 del 31/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario confinante)

La controversia

La controversia nasce da un'azione proposta dai proprietari di un fabbricato con cortile contro la proprietaria del fondo vicino, dopo che quest'ultima aveva demolito due unità residenziali preesistenti e realizzato un nuovo edificio abitativo asseritamente costruito a distanza inferiore a quella prescritta dalle norme urbanistiche locali, ritenute integrative dell'art. 873 c.c. Gli attori hanno chiesto l'accertamento della violazione delle distanze legali, la condanna all'arretramento del manufatto e il risarcimento del danno. Il tribunale ha accolto la domanda; la corte d'appello ha respinto l'impugnazione, ritenendo che le strutture di cui si discutevano non fossero meri sporti esclusi dal computo, ma elementi assimilabili a balconi/terrazzini idonei ad ampliare la volumetria e dunque soggetti alla disciplina delle distanze, e che la distanza minima di 5 metri dovesse essere rispettata dal confine del lotto e non dal solo fabbricato. In cassazione la soccombente ha dedotto: omesso esame circa la natura dell'azione e la prova del possesso dell'area; violazione dell'art. 2697 c.c. per errata qualificazione della domanda come actio negatoria servitutis; travisamento della relazione del consulente tecnico; violazione degli artt. 873 e 905 c.c. e delle N.T.A. comunali sulla nozione di sporti e sulla rilevanza della "aggettanza" dei balconi; erronea considerazione della distanza dal confine anziché da altro fabbricato, sostenendo l'insussistenza di esigenze igienico-sanitarie in presenza di una corte; violazione degli artt. 1226 e 2697 c.c. e vizio motivazionale sulla quantificazione del danno, riconosciuto in via equitativa e ritenuto in re ipsa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché l'azione per la violazione delle distanze legali è modellata sull'actio negatoria servitutis e presuppone la proprietà del fondo attoreo, titolo che nella specie non era stato contestato né smentito da prova contraria. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché volto in sostanza a ottenere una nuova valutazione della relazione del c.t.u. e a denunciare un vizio motivazionale non più deducibile nel testo vigente dell'art. 360, n. 5, c.p.c. Ha respinto il quarto motivo perché la Corte territoriale ha correttamente distinto gli sporti, esclusi dal computo, dai balconi/terrazzini che ampliano la sagoma e la volumetria del fabbricato, con conseguente applicazione delle distanze. Ha respinto il quinto motivo chiarendo che la norma locale imponeva il distacco minimo di 5 metri dal confine del lotto contiguo, a prescindere dal fronteggiarsi dei fabbricati e dall'assenza di un'intercapedine dannosa. Ha respinto il sesto motivo affermando che, nelle violazioni delle distanze legali, il danno da limitazione del godimento del fondo è in re ipsa e, comunque, spettava alla danneggiante provare l'assenza di danno; inoltre la ricorrente non aveva censurato il criterio equitativo di liquidazione né la misura concretamente liquidata. La ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 873 c.c.

    Norma base sulle distanze tra costruzioni, integrata dalle norme urbanistiche locali che possono imporre distacchi più rigorosi dal confine.

  • art. 905 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in modo inconferente, poiché la controversia riguardava le distanze tra fabbricati dal confine e non l'apertura di vedute.

  • art. 2697 c.c.

    La deduzione sulla ripartizione dell'onere probatorio è stata respinta: il titolo di proprietà degli attori non era contestato; quanto al danno, nelle violazioni delle distanze può operare il criterio del danno in re ipsa e, comunque, grava sulla danneggiante la prova dell'assenza di pregiudizio.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di ultrapetizione è stata ritenuta infondata perché il primo giudice aveva solo richiamato la norma urbanistica statale come parametro di confronto, senza decidere su una domanda diversa da quella proposta.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    La Corte ha distinto tra errori di diritto e vizi motivazionali; il motivo ex n. 5 non può essere usato per ottenere una rivalutazione del merito o per denunciare una insufficienza motivazionale non più deducibile secondo il testo vigente.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio e il deposito di memorie.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 54, comma 1, lett. b), d.l. n. 83/2012, conv. in l. n. 134/2012

    Richiamato per affermare che il vizio motivazionale denunciabile ex art. 360, n. 5, c.p.c. è quello ora limitato nei termini previsti dalla riforma.

Massime di principio

  • L'azione proposta per far valere la violazione delle distanze legali tra costruzioni è sostanzialmente modellata sull'actio negatoria servitutis e presuppone la titolarità del fondo pretesamente compresso; se tale titolo non è contestato, non occorre ulteriore prova del diritto di proprietà.
  • Nel sindacato di legittimità non è consentito trasformare il motivo di ricorso in una richiesta di nuova valutazione delle risultanze istruttorie o della consulenza tecnica d'ufficio, quando il giudice di merito abbia dato una motivazione coerente e logicamente plausibile.
  • Le norme urbanistiche locali possono integrare l'art. 873 c.c. imponendo distanze più rigorose; ai fini del computo, non sono esclusi dal distacco gli elementi che, pur denominati balconi o terrazzini, costituiscano parte integrante della sagoma edilizia e producano aumento di volumetria, mentre restano esclusi solo i meri sporti ornamentali o accessori.
  • Se la disciplina locale prescrive una distanza minima dal confine, il parametro di riferimento è la linea di confine del lotto contiguo e non necessariamente il fronte del fabbricato confinante; l'assenza di un fronteggiamento diretto non elimina la violazione.
  • La violazione delle distanze legali determina un pregiudizio risarcibile che può essere valutato come danno conseguenza in re ipsa; in ogni caso, il danneggiante può liberarsi dimostrando che, per le concrete caratteristiche del caso, nessun danno è derivato dalla violazione.
  • La liquidazione equitativa del danno è censurabile in cassazione solo se si contesta specificamente il criterio adottato o la misura concretamente riconosciuta, non essendo sufficiente dedurre genericamente l'assenza di prova del pregiudizio.

Come è indicizzato

MaterieProprietàImpugnazioniProve
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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