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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26696/2025 del 03/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente locale)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento per omesso o parziale pagamento TARES/TARI relativo alle annualità 2013, 2014 e 2015, emesso con riferimento alla superficie occupata da uno stabilimento balneare. La contribuente sosteneva che nel calcolo della base imponibile dovessero essere escluse varie aree scoperte o accessorie dello stabilimento, tra cui battigia, corridoi di ingresso al mare, piattaforma scoperta, piatto doccia, camminamenti, pedane, cabine e area verde, perché non idonee a produrre rifiuti o comunque perché destinate a uso pubblico. In appello era stata inoltre riconosciuta l'applicazione della tariffa in misura stagionale. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: con il primo ha denunciato violazione della disciplina TARI e del regolamento comunale, sostenendo che la CTR aveva illegittimamente escluso dal tributo aree che, essendo parte della concessione demaniale e della struttura ricettiva, erano comunque soggette a tassazione; con il secondo ha dedotto violazione delle norme sull'onere della prova e sul libero convincimento, affermando che la contribuente non aveva dimostrato i presupposti per l'esclusione dal tributo delle aree contestate e che il giudice di merito aveva dato per provati fatti non dimostrati.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso del Comune. Ha affermato che, in materia di TARI, il presupposto impositivo è costituito dall'occupazione o detenzione di locali e aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, con esclusione solo delle aree oggettivamente non idonee a produrre rifiuti, circostanza che deve essere allegata e provata dal contribuente. Ha inoltre chiarito che la riduzione per uso stagionale è cosa distinta dall'esclusione dal tributo e non giustifica l'automatica detassazione di aree come arenile, corridoi, docce, cabine, pedane e aree verdi quando esse facciano parte dell'unitaria struttura balneare concessa. Ritenendo che la CTR non avesse correttamente valutato l'unitarietà del servizio e il difetto di prova circa l'inutilizzabilità oggettiva delle aree escluse, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha rigettato il ricorso originario della contribuente. Le spese di merito sono state compensate, mentre la controricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale nella sentenza d'appello.

  • art. 1, commi 641 e 642, L. n. 147/2013

    La Corte li richiama come base della disciplina della TARI, dovuta per il possesso o la detenzione di locali e aree scoperte a qualsiasi uso adibiti.

  • art. 5 regolamento TARI 2014 del Comune di Alba Adriatica

    È richiamato dal ricorrente quale fonte regolamentare rilevante per la disciplina locale della tariffa e delle superfici tassabili.

  • art. 7 regolamento TARI 2014 del Comune di Alba Adriatica

    È richiamato dal ricorrente quale fonte regolamentare rilevante per la disciplina locale della tariffa e delle superfici tassabili.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ribadisce che grava sul contribuente l'onere di provare i presupposti dell'esclusione dal tributo, in particolare l'obiettiva impossibilità di produrre rifiuti.

  • art. 115 c.p.c.

    È richiamato come norma violata per l'asserita erronea valutazione dei fatti e delle prove da parte del giudice di merito.

  • d.lgs. n. 507 del 1993, art. 62

    Costituisce il modello normativo richiamato dalla Corte per affermare che la tassa è dovuta per locali e aree scoperte, con esclusione solo delle aree che non possono produrre rifiuti per natura, per particolare uso o per obiettive condizioni di inutilizzabilità, da provare e documentare dal contribuente.

  • d.lgs. n. 507 del 1993, art. 66

    È richiamato per distinguere la riduzione tariffaria per aree a uso stagionale o non continuativo dalla diversa ipotesi di esclusione totale dal tributo; la riduzione è rimessa al potere regolamentare del Comune.

  • art. 1, comma 639, L. n. 147/2013

    È richiamato per affermare che la TARI finanzia i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore.

  • art. 1, commi 646, 684, 685 e 686, L. n. 147/2013

    Sono richiamati per evidenziare la disciplina degli obblighi dichiarativi e informativi del soggetto passivo e la ultrattività della dichiarazione TARI.

  • art. 1, commi 161 a 170, L. n. 296/2006

    Sono richiamati come disciplina applicabile in via residuale a quanto non previsto dalla normativa IUC/TARI.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte lo utilizza per decidere nel merito dopo la cassazione, senza rinvio, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Massime di principio

  • In materia di TARI, il presupposto del tributo coincide con l'occupazione o detenzione di locali e aree scoperte a qualsiasi uso adibiti; l'esclusione opera soltanto quando il contribuente dimostri un'obiettiva impossibilità dei luoghi di produrre rifiuti per natura, per particolare destinazione o per obiettive condizioni di inutilizzabilità.
  • L'impossibilità di produrre rifiuti non può essere desunta in via presuntiva dal giudice né ricavata dal solo mancato utilizzo di fatto o da esigenze soggettive dell'utente; occorre una specifica allegazione del contribuente e un riscontro oggettivo mediante elementi direttamente rilevabili o idonea documentazione.
  • La riduzione tariffaria per uso stagionale o non continuativo è istituto distinto dall'esclusione dal tributo: la prima dipende dalla disciplina regolamentare comunale, mentre la seconda presuppone l'oggettiva non assoggettabilità dell'area per incapienza a produrre rifiuti.
  • Negli stabilimenti balneari insistenti su area demaniale, ai fini TARI rileva l'unitarietà funzionale della struttura e del servizio reso; possono quindi rientrare nella base imponibile anche arenile e aree accessorie quando siano parti integranti dell'attività economica svolta.
  • L'onere di provare i presupposti dell'esclusione o della riduzione del tributo grava sul contribuente che invochi il beneficio, non potendo il giudice supplire alla carenza probatoria con valutazioni presuntive.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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