Cassazione Civile, Ordinanza n. 22003/2024 del 05/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di attività ispettiva della Guardia di Finanza, l'amministrazione finanziaria notificava un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2007, contestando l'omesso versamento dell'IVA su cessioni di beni effettuate a clienti. Il contribuente impugnava l'atto sostenendo che le operazioni riguardassero cessioni di oro in regime di esonero/ reverse charge, poiché si trattava di cessione di rottami aurei e non di monili, ceduti in blocco a un soggetto abilitato al commercio all'ingrosso. In primo grado il ricorso veniva accolto; in appello la decisione veniva confermata, ritenendosi sufficiente che il cessionario svolgesse attività di fonderia, assimilabile al commercio all'ingrosso di metalli non ferrosi. L'Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 17, comma 5, d.P.R. n. 633 del 1972 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse applicato indebitamente il reverse charge senza accertare in concreto i presupposti richiesti dalla norma, sia con riguardo alla natura del materiale ceduto sia con riguardo all'attività del cessionario; in particolare lamentava l'assenza di prova concreta delle caratteristiche soggettive del cessionario e l'irrilevanza della sola attività di fonderia indicata in sentenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha censurato il giudice di merito perché non aveva verificato in modo effettivo i presupposti applicativi del reverse charge previsti per le cessioni di materiale d'oro e prodotti semilavorati: occorre accertare la purezza del bene, la sua natura di materiale d'oro o semilavorato e la sua non immediata destinazione al consumo/alla vendita, nonché il corretto inquadramento dell'operazione secondo i criteri normativi e unionisti. La mera circostanza che il cessionario svolgesse attività di fonderia, o un'attività assimilabile al commercio all'ingrosso di metalli non ferrosi, non era sufficiente a fondare l'applicazione del regime di inversione contabile. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CGT2 della Calabria in diversa composizione, cui è stata demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro del vizio denunciato in cassazione: violazione e falsa applicazione di legge.
art. 17, comma 5, d.P.R. n. 633 del 1972
in deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di oro da investimento di cui all'articolo 10, numero 11), nonché per le cessioni di materiale d'oro e per quelle di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato.
La disposizione introduce un meccanismo di inversione contabile di stretta interpretazione, applicabile solo quando ricorrano i presupposti normativi relativi alla natura del bene e alla sua destinazione.
Richiamato a sostegno della doglianza sull'erronea ripartizione/valutazione dell'onere probatorio circa i presupposti del regime agevolato.
art. 10, numero 11), d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato come norma di riferimento per l'oro da investimento nel sistema IVA.
art. 1, legge 17 gennaio 2000, n. 7
Ai fini della presente legge con il termine "oro" si intende: a) l'oro da investimento...; b) il materiale d'oro diverso da quello di cui alla lettera a), ad uso prevalentemente industriale...
La nozione interna di oro distingue l'oro da investimento dal materiale d'oro ad uso prevalentemente industriale; tale qualificazione incide sull'applicazione del reverse charge.
art. 198, paragrafo 2, direttiva 2006/112/CE
Quando una cessione di materiale d'oro o di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi o una cessione di oro da investimento (...) è effettuata da un soggetto passivo (...), gli Stati membri possono designare l'acquirente come debitore dell'imposta
La Corte lo considera la base unionale del reverse charge per l'oro, da interpretare in senso stretto perché eccezione al principio generale del debitore IVA.
art. 199, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
Gli Stati membri possono stabilire che il debitore dell'imposta sia il soggetto passivo nei cui confronti sono effettuate le seguenti operazioni: (...) d) cessioni di materiali di recupero...
Richiamato per il contesto unionale del reverse charge nei settori dei materiali di recupero e rottami.
art. 193, direttiva 2006/112/CE
Costituisce il principio generale secondo cui l'IVA è dovuta dal soggetto passivo che effettua l'operazione; il reverse charge rappresenta eccezione.
art. 311, direttiva 2006/112/CE
Richiamato per distinguere il diverso regime del margine, riferito a prodotti di occasione e reimpiego, dal reverse charge sull'oro.
Massime di principio
- Il reverse charge previsto per le cessioni di materiale d'oro e di prodotti semilavorati costituisce un'eccezione al principio generale di imputazione dell'IVA al cedente e va quindi applicato in modo stretto, ma senza svuotarlo di contenuto.
- Per l'applicazione del reverse charge in materia di oro non basta la sola qualificazione soggettiva dell'acquirente o l'attività economica da questi svolta: occorre accertare in concreto la natura del bene ceduto, la sua purezza e la sua non immediata destinazione al consumo.
- La verifica dei presupposti del regime agevolato richiede elementi certi e univoci sia sull'oggetto della cessione sia sulle caratteristiche dell'operazione, non essendo sufficiente un richiamo astratto alla fonderia o ad attività assimilate.
- Ai fini dell'art. 17, comma 5, d.P.R. n. 633 del 1972, ciò che rileva è che il bene sia un prodotto d'oro non immediatamente destinato al consumo e con il livello di purezza richiesto dalla norma; la successiva trasformazione industriale può essere indice utile, ma non è il solo elemento decisivo.
- Quando il giudice di merito omette di verificare i presupposti fattuali e normativi di un regime fiscale speciale, la decisione è censurabile per violazione di legge e per erronea applicazione delle regole sull'onere probatorio.
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