Cassazione Civile, Ordinanza n. 16940/2022 del 25/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della commissione tributaria regionale che aveva riformato quella di primo grado, ritenendo ammissibile la documentazione prodotta dal contribuente in appello a sostegno della propria posizione. Secondo l'Amministrazione, la CTR aveva erroneamente applicato gli artt. 32, comma 4, d.P.R. n. 600/1973 e 52, comma 5, d.P.R. n. 633/1972, perché la documentazione era stata presentata oltre il termine assegnato nell'invito amministrativo e dunque doveva considerarsi inutilizzabile. Il ricorso è stato proposto come violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo. Ha ribadito che l'invito/questionario previsto dagli artt. 32 d.P.R. 600/1973 e 52 d.P.R. 633/1972 mira a instaurare un contraddittorio preventivo e che l'omessa o tardiva risposta del contribuente comporta una preclusione sia amministrativa sia processuale alla successiva allegazione dei documenti non prodotti tempestivamente. Ha inoltre escluso l'applicabilità dell'art. 58, comma 2, d.lgs. 546/1992 ai documenti già colpiti da decadenza in sede amministrativa, nonché la possibilità di sanare la tardività per mancata eccezione della controparte. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
violazione e falsa applicazione di legge
è il parametro del motivo di ricorso per denunciare l'erronea applicazione delle norme sostanziali e processuali richiamate
art. 32, comma 4, d.P.R. n. 600/1973
il termine assegnato per rispondere al questionario ha carattere perentorio; l'omessa o tardiva risposta comporta preclusione amministrativa e processuale alla produzione di dati e documenti non tempestivamente forniti
art. 52, comma 5, d.P.R. n. 633/1972
la disciplina dell'invito e della produzione documentale in materia IVA opera in senso preclusivo quando il contribuente non rispetti il termine assegnato
art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
non consente di produrre in appello documenti già soggetti a decadenza nella fase amministrativa precontenziosa
Massime di principio
- In tema di accertamento fiscale, l'invito dell'Amministrazione a fornire dati, notizie, chiarimenti e documenti svolge una funzione di contraddittorio preventivo e collaborazione tra fisco e contribuente.
- La mancata o tardiva risposta al questionario legittimamente determina la preclusione alla successiva produzione, in sede amministrativa e processuale, dei documenti non trasmessi tempestivamente.
- Il termine fissato dall'Amministrazione per la produzione documentale, quando la legge lo qualifica come perentorio, non è rimesso alla disponibilità delle parti e non può essere sanato dalla mancata eccezione della controparte.
- L'art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 non vale a rimuovere la decadenza già maturata rispetto a documenti non prodotti nel termine assegnato in sede precontenziosa.
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