Cassazione Civile, Ordinanza n. 00414/2025 del 08/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un verbale elevato dalla polizia municipale per superamento dei limiti di velocità ex art. 142, comma 8, CdS, contestato dall'interessato con opposizione innanzi al Giudice di Pace, poi rigettata. In appello il Tribunale confermava il rigetto ritenendo ammissibile l'impugnazione pur dopo il pagamento della sanzione in misura ridotta effettuato in esecuzione della sentenza di primo grado; riteneva inoltre infondate le censure sulla classificazione della strada come urbana di scorrimento e sull'autorizzazione prefettizia all'uso dell'autovelox. In cassazione il ricorrente deduceva quattro motivi: 1) erronea motivazione circa la pretesa inammissibilità dell'appello per avvenuto pagamento della sanzione; 2) violazione delle norme sulla classificazione della strada e sul potere del giudice di disapplicare il provvedimento amministrativo presupposto, sostenendo che il prefetto non potesse autorizzare l'autovelox su una strada priva dei requisiti di legge per la classificazione adottata; 3) violazione delle norme in tema di taratura e funzionalità dell'autovelox e dell'art. 2697 c.c., deducendo che l'amministrazione avrebbe dovuto provare la regolare funzionalità dello strumento mediante certificazioni e verifiche periodiche, non essendo sufficiente il solo verbale; 4) nullità per omessa pronuncia sulla doglianza relativa alla distanza di un chilometro tra il segnale di limite di velocità e l'autovelox fisso, prevista per determinate strade fuori dal centro abitato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha reputato inammissibile il primo motivo perché il pagamento della sanzione eseguito in ottemperanza alla decisione di primo grado è un fatto irrilevante ai fini del giudizio di cassazione e non integra una violazione di legge del giudice d'appello. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la censura mirava a sollecitare una nuova valutazione di merito sulla classificazione della strada, mentre la ratio decidendi del Tribunale era il rigetto nel merito delle doglianze; le ulteriori argomentazioni sulla disapplicazione costituivano motivazione aggiuntiva e, comunque, non potevano essere autonomamente censurate senza interesse. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato: la Corte ha ribadito che, in caso di contestazione sulla funzionalità dell'autovelox, grava sulla pubblica amministrazione la prova dell'omologazione iniziale, della taratura periodica e della verifica successiva di funzionalità; tuttavia, nel caso concreto, tali elementi risultavano richiamati nel verbale e attestati agli atti, sicché la decisione di merito era corretta. Il quarto motivo è stato ritenuto infondato perché, essendo stata accertata nei giudizi di merito la localizzazione della strada nel centro abitato, non trovava applicazione la regola sulla distanza minima di un chilometro tra segnale e apparecchio. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per difetto di attività difensiva dell'intimato; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 142, comma 8, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
disposizione sanzionatoria per il superamento dei limiti di velocità, applicata alla fattispecie accertata con autovelox
il pagamento in misura ridotta nei termini rileva ai fini estintivi della sanzione, ma nel caso concreto il pagamento eseguito dopo la decisione di primo grado non precludeva l'impugnazione
nel giudizio di opposizione avverso sanzione amministrativa il giudice ordinario può scrutinare incidentalmente il provvedimento amministrativo presupposto nei limiti dedotti
i provvedimenti di classificazione delle strade adottati dalle amministrazioni competenti vincolano le altre amministrazioni locali
artt. 4 e 5 LAC
richiamati per escludere la disapplicazione parziale di atti amministrativi generali di classificazione stradale
art. 45, comma 6, d.lgs. n. 285 del 1992
dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale, tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura
in caso di contestazione sull'affidabilità dell'autovelox l'onere della prova positiva della regolare taratura e funzionalità grava sull'amministrazione
art. 25, comma 2, legge n. 120/2010
la distanza minima tra segnale e autovelox opera solo nelle ipotesi previste dalla norma, qui escluse dall'accertamento che la strada fosse nel centro abitato
la censura di omessa pronuncia è infondata quando il giudice di merito abbia implicitamente escluso il presupposto della questione dedotta
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
norme richiamate come veicolo dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
dà luogo, in caso di rigetto del ricorso, ai presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa per eccesso di velocità, il pagamento della somma dovuta in esecuzione della sentenza di primo grado non determina di per sé l'inammissibilità dell'impugnazione, se non vi è una formale rinuncia al gravame e se il pagamento è mero fatto conseguente alla decisione.
- Quando la doglianza investe la legittimità del provvedimento presupposto alla sanzione, il sindacato del giudice ordinario resta circoscritto alle questioni effettivamente decisive; le argomentazioni ulteriori del giudice di merito, se meramente aggiuntive o ad abundantiam, non incidono sulla ratio decidendi e non sono autonomamente utili a cassare la decisione senza un concreto interesse.
- In tema di autovelox, a fronte di specifica contestazione sulla funzionalità dell'apparecchio, l'amministrazione deve fornire la prova dell'omologazione iniziale, della taratura periodica e della verifica successiva di funzionalità; il verbale di accertamento, da solo, non è sufficiente a provare il corretto funzionamento dello strumento.
- La regola sulla distanza minima tra il segnale di limite di velocità e l'autovelox fisso si applica solo quando ricorrono i presupposti normativi del caso concreto; se nei giudizi di merito è accertato che la strada è interna al centro abitato, la doglianza sulla distanza minima è priva di fondamento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 8 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00288/2025 del 08/01/2025
- ordinanza_civile · 8 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00289/2025 del 08/01/2025
- ordinanza_civile · 8 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00290/2025 del 08/01/2025
- ordinanza_civile · 8 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00292/2025 del 08/01/2025
- ordinanza_civile · 8 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00293/2025 del 08/01/2025
- ordinanza_civile · 8 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00294/2025 del 08/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →