Cassazione Civile, Ordinanza n. 20752/2025 del 22/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rigettato il ricorso della società datrice di lavoro, confermando la decisione di merito che aveva riconosciuto al lavoratore il diritto al pagamento di due quote retributive giornaliere per l’attività svolta come rappresentante di lista. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Esito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Il lavoratore, dipendente di un’azienda, aveva agito per ottenere il pagamento di due quote retributive giornaliere (euro 161,32) in relazione alla giornata in cui aveva svolto l’attività di rappresentante di lista nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014. Il tribunale e poi la corte d’appello avevano accolto la domanda, ritenendo che un accordo collettivo aziendale, sottoscritto solo da alcune sigle sindacali, non potesse derogare alla disciplina legale che riconosceva la maggiorazione retributiva; avevano inoltre ritenuto pretestuosa la tesi aziendale secondo cui la chiusura dell’attività e il riposo compensativo avrebbero escluso il diritto. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) ultrapetizione ex art. 112 c.p.c., perché la corte avrebbe valorizzato la mancata sottoscrizione unanime dell’accordo senza specifica eccezione del lavoratore; 2) violazione dell’art. 8 del d.l. 138/2011 conv. in l. 148/2011, sostenendo che l’accordo aziendale, firmato dalle RSU, vincolasse tutti; 3) violazione dell’art. 119 d.P.R. 361/1957 e del d.l. 69/2022, perché la chiusura aziendale con attribuzione del PAR per quel giorno non integrerebbe deroga alla normativa, trattandosi di giornata non lavorativa; 4) violazione delle stesse norme, perché il secondo giorno di riposo compensativo non sarebbe retribuito poiché il lavoratore aveva scioperato; 5) violazione delle medesime norme e degli artt. 1175 e 1375 c.c., lamentando abuso del diritto per l’elevato numero di rappresentanti di lista. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi, osservando in particolare che l’accordo collettivo non poteva elidere il diritto riconosciuto dalla legge, che il lavoratore aveva effettivamente prestato attività come rappresentante di lista e quindi aveva diritto alla maggiorazione, che il riposo compensativo riguardava solo chi non aveva prestato servizio in quella giornata e non poteva incidere sul diritto di chi aveva svolto l’incarico elettorale, e che non vi era prova di una condotta concertata o abusiva dei lavoratori.
Norme richiamate
La censura di ultrapetizione è stata ritenuta non decisiva, perché la ratio della decisione di merito era comunque l’inidoneità dell’accordo collettivo a derogare alla legge.
art. 8 d.l. 138/2011 conv. in L. 148/2011
Richiamato per sostenere l’efficacia vincolante dell’accordo aziendale; la Corte ha escluso che esso potesse prevalere sulla disciplina legale applicabile al diritto riconosciuto al lavoratore.
La Corte ha ritenuto che la disposizione riconosca la maggiorazione retributiva al lavoratore impegnato come rappresentante di lista, e che tale diritto non sia neutralizzato dalla chiusura dell’attività aziendale o dal riposo compensativo riferito ad altri lavoratori.
d.l. 69/2022
Richiamato insieme all’art. 119 d.P.R. 361/1957, senza che la Corte ne ricavasse un effetto idoneo a escludere il diritto azionato.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l’abuso del diritto; la Corte ha escluso la prova di una condotta abusiva o concertata dei lavoratori.
Richiamato dalla ricorrente in tema di correttezza e buona fede; la Corte ha ritenuto infondata la censura per difetto di prova dell’abuso.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002
Applicato per dare atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il diritto del lavoratore previsto dalla legge per l’espletamento di funzioni elettorali non può essere escluso o ridotto da un accordo collettivo aziendale che disponga in senso contrario, se la disciplina legale non è derogabile in peius.
- Quando il lavoratore ha effettivamente svolto l’incarico elettorale, la maggiorazione o quota retributiva prevista dalla normativa si collega all’attività prestata e non viene meno per il solo fatto che l’azienda abbia disposto la chiusura o un riposo compensativo per altri dipendenti.
- Lo sciopero incide sulla retribuzione relativa alla prestazione lavorativa, ma non elimina il diritto alla maggiorazione connessa a una diversa e autonoma attività svolta dal dipendente in ambito elettorale.
- La deduzione di abuso del diritto richiede un supporto fattuale specifico: non basta il numero elevato di lavoratori coinvolti, occorrendo la prova di una condotta concertata finalizzata a eludere il sistema o a conseguire un vantaggio indebito.
- La censura di ultrapetizione non è utile quando la decisione impugnata poggia comunque su una ratio autonoma e sufficiente, diversa dal profilo processuale dedotto.
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