Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 18382/2021 del 30/06/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della CTR Campania che ha respinto il ricorso avverso l'avviso di accertamento IVA n. REF031102823/2009 relativo al recupero dell'IVA per l'anno 2004 sulla cessione di un immobile. La ricorrente deduceva: (i) tardività della notificazione dell'appello per presunta non prova valida della data di spedizione; (ii) apparente motivazione in relazione alla determinazione del compenso dei commissari giudiziali; (iii) vizio dell'accertamento per mancata considerazione che la vendita si era perfezionata in anni precedenti (acconti non fatturati) e inammissibilità di documenti prodotti in appello; (iv) nullità dell'accertamento per mancato contraddittorio nella verifica fiscale rivolta alla controparte (Sidec s.r.l.) con effetti sull'avviso notificato alla ricorrente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo relativo alla notificazione postale, affermando che la prova del perfezionamento della notifica dell'appello è fornita dal notificante mediante l'elenco delle raccomandate con il timbro dell'ufficio postale (data di affidamento 15/07/2013 rilevante). Gli altri motivi sono stati dichiarati inammissibili perché o estranei alla controversia, o non confrontati con la ratio decidendi, o volti a nuovo esame del merito e delle prove non consentito in sede di legittimità, o carenti nella specificazione degli elementi su cui si fonda la censura. Condanna della ricorrente al rimborso delle spese di lite liquidate in euro 5.600,00 oltre spese prenotate a debito, e annotazione dell'eventuale obbligo di versamento ulteriore del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 327 Codice di Procedura Civile

    Richiamato nel motivo di ricorso per contestare la procedura di notificazione; la Corte non ha ritenuto fondata la censura e ha valorizzato le regole sulla prova della notificazione postale in combinato con la giurisprudenza.

  • art. 360 n. 3 Codice di Procedura Civile

    Fondamento dell'impugnazione in Cassazione per vizio di motivazione o violazione di legge; la Corte ha escluso la violazione nei casi esaminati e ha dichiarato inammissibili censure che richiedevano un nuovo esame del merito.

  • art. 132 Codice di Procedura Civile

    Richiamato in relazione ai vizi di motivazione; la Corte ha ritenuto le doglianze inadeguate o estranee alla decisione impugnata.

  • art. 111 Costituzione

    Evocato rispetto al diritto al giusto processo e alla motivazione; la Corte non ha rilevato violazioni tali da giustificare la cassazione.

  • art. 6 n. 4 DPR 633/1972

    Riferito alla disciplina dell'IVA sulle cessioni immobiliari e ai presupposti dell'imposta; la Corte ha richiesto prova documentale (fatture/acconti) per anticipare l'effetto impositivo a periodi anteriori alla traslazione della proprietà, prova non fornita dalla ricorrente.

  • art. 10 Legge 212/2000 (Statuto del contribuente)

    Invocato relativamente alla nullità degli atti tributari per mancata osservanza delle garanzie procedurali; la Corte ha ritenuto la censura generica e non sufficientemente specificata per fondare la cassazione.

  • art. 52 DPR 633/1972

    Riferito alla validità degli atti di accertamento; la Corte ha considerato non adeguatamente dimostrato il vizio dedotto (mancato contraddittorio nella verifica fiscale a terzo).

  • Corte Costituzionale, sent. n. 477/2002 e sent. nn. 28 e 97/2004 e n. 154/2005

    Richiamate per il principio di scissione degli effetti della notificazione postale tra notificante e destinatario, che giustifica la prova della notifica mediante l'elenco raccomandate con timbro postale.

  • Cassazione, Sez. 6-5, Ordinanza n. 19547/2019

    Giurisprudenza richiamata che conferma la validità della prova della notifica a mezzo posta mediante elenco delle raccomandate con timbro postale e la presunzione di veridicità dell'apposizione della data da parte dell'ufficio postale.

  • Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 1961/2020

    Richiamata per il principio secondo cui l'anticipazione degli effetti dell'obbligo d'imposta presuppone prova dell'emissione di fatture per acconti; in mancanza, non si può pretendere l'imputazione dell'IVA ad anni anteriori.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002, comma 1-quater

    Norma sulla possibile integrazione del contributo unificato; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo pari al contributo previsto.

Massime di principio

  • La prova della notificazione a mezzo raccomandata può essere fornita dal notificante mediante l'elenco delle raccomandate recante il timbro dell'ufficio postale: la data di affidamento al postale (timbro) è rilevante e non è facilmente contestabile senza querela di falso.
  • In cassazione non è consentito chiedere un nuovo esame del fatto e delle prove; le doglianze devono essere dirette a vizi di diritto o di motivazione specificamente collegati alla decisione impugnata.
  • Per l'IVA sulle cessioni immobiliari, l'anticipazione dell'effetto impositivo ad anni anteriori richiede prova documentale di incassi/accantonamenti (es. fatture di acconto); in assenza di tali prove l'accertamento che imputa l'IVA all'anno della cessione è legittimo.
  • Le eccezioni generiche o non adeguatamente specificate (es. mancato contraddittorio riferito a terzi) sono inammissibili in sede di legittimità: occorre indicare chiaramente gli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la censura.
  • Le spese di lite e gli oneri accessori (quali integrazione del contributo unificato) possono essere disposti dalla Corte anche quando il ricorso viene rigettato, con liquidazione a carico del ricorrente soccombente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.