Cassazione Civile, Ordinanza n. 12953/2023 del 11/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
Un creditore, munito di sentenza del giudice del lavoro per il pagamento di una somma residua, aveva notificato atto di precetto e poi pignorato presso terzi somme dovute da un comune alla fondazione debitrice. La fondazione aveva proposto opposizione all'esecuzione sostenendo di essere soggetto distinto dall'ente originariamente indicato nel titolo e di rispondere solo come erede con beneficio d'inventario del precedente titolare; il creditore aveva resistito e, in via subordinata, aveva anche proposto domanda revocatoria su un conferimento di beni immobili. Dopo un primo accoglimento dell'opposizione e una cassazione con rinvio, il giudice di rinvio aveva riconosciuto la possibilità astratta di agire esecutivamente nei confronti della fondazione sia come erede beneficiata sia, in via teorica, quale cessionaria d'azienda, ma aveva dichiarato improcedibile l'azione esecutiva perché nel frattempo la fondazione era stata assoggettata a liquidazione, con conseguente divieto di azioni esecutive individuali. Il ricorrente ha quindi denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 384, 2112 e 2560 c.c., assumendo che il giudice di rinvio si fosse discostato dai principi fissati dalla precedente cassazione e avesse erroneamente escluso l'applicabilità della responsabilità del cessionario d'azienda, limitando indebitamente la responsabilità della fondazione alla sola qualità di erede beneficiata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di interesse. Ha osservato che la statuizione del giudice di rinvio sull'improcedibilità dell'azione esecutiva, fondata sul divieto di iniziare qualsiasi esecuzione individuale contro la fondazione in liquidazione, non era stata specificamente impugnata ed era comunque idonea da sola a sorreggere la decisione. Di conseguenza, anche un eventuale accoglimento del motivo sulla responsabilità come cessionaria d'azienda non avrebbe consentito di superare il divieto processuale di agire in executivis, con conseguente carenza di utilità pratica dell'impugnazione. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per le alterne vicende del processo e la sopravvenuta liquidazione della fondazione; inoltre è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stata usata come base del motivo di ricorso per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.
Richiamato dal ricorrente insieme agli artt. 2112 e 2560 c.c. come norma asseritamente violata dal giudice di rinvio; il testo non esplicita un'interpretazione autonoma della Corte su questa disposizione.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la configurabilità del trasferimento d'azienda e della relativa responsabilità del cessionario; la Corte non entra nel merito per difetto di interesse.
Richiamato dal ricorrente per affermare la responsabilità del cessionario d'azienda per i debiti aziendali; la Corte non decide nel merito per inammissibilità.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio e per il deposito di memoria.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.
artt. 16 disp. att. c.c., 201, 207, 208, 209, 210, 212 e 213 l. fall.
Richiamati dal giudice di rinvio per affermare l'improcedibilità dell'azione esecutiva individuale in presenza della procedura concorsuale.
Richiamato nella precedente sentenza di cassazione citata nel testo, per la responsabilità personale e solidale dell'ente per le obbligazioni assunte.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di interesse quando la censura investe solo una delle autonome rationes decidendi poste a base della sentenza impugnata e l'altra, non censurata, è da sola idonea a sorreggerne il dispositivo.
- L'interesse ad impugnare richiede che l'eventuale accoglimento del motivo possa produrre un'utilità concreta e attuale; se permane comunque un divieto processuale autonomo che impedisce l'azione esecutiva, la censura sulla legittimazione sostanziale del debitore è priva di utilità.
- Nel giudizio di rinvio il controllo di legittimità sulla conformità alla precedente cassazione non consente di superare, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, una statuizione distinta e non impugnata che renda comunque improseguibile l'azione esecutiva.
- Quando la procedura concorsuale rende vietate le azioni esecutive individuali, la questione relativa all'estensione soggettiva della responsabilità patrimoniale del debitore può restare irrilevante ai fini del concreto esito del processo esecutivo.
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