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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32315/2026 del 31/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza di patteggiamento con cui il Tribunale di Monza gli aveva applicato la pena di quattro mesi di reclusione e mille euro di multa per detenzione illecita di 13,6 grammi di cocaina e un grammo di hashish, ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, nonché la pena di otto mesi di reclusione per reingresso nel territorio dello Stato dopo l'espulsione con divieto di reingresso, ai sensi dell'art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286/1998, con sospensione condizionale della pena e non menzione. Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ha dedotto l'erronea qualificazione giuridica del fatto relativo agli stupefacenti e ha chiesto l'assoluzione, sostenendo che quantità e qualità della sostanza sarebbero compatibili con l'uso esclusivamente personale e quindi con una detenzione non punibile. Con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 444 e 445 cod. proc. pen. e dei presupposti dell'art. 129 cod. proc. pen., lamentando che il giudice non avesse motivato sulla possibilità di proscioglimento, anche per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., né verificato se il provvedimento di espulsione fosse stato tradotto in una lingua conosciuta dall'imputato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso palesemente inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la censura sull'erronea qualificazione giuridica non evidenziava alcuna manifesta eccentricità della qualificazione rispetto all'imputazione, ma richiedeva una valutazione in fatto sulla destinazione della sostanza all'uso personale. Tale circostanza non emergeva con immediata evidenza dal capo d'imputazione, che descriveva la detenzione non autorizzata di 13,6 grammi di cocaina e di hashish; inoltre, il Tribunale aveva dato atto della correttezza della qualificazione giuridica alla luce delle risultanze del narcotest. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., la sentenza di patteggiamento è ricorribile soltanto per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, alla correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La mancata pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. non rientra nel perimetro tassativo dei motivi ammessi; la doglianza sulla traduzione del provvedimento espulsivo è stata inoltre ritenuta meramente assertiva. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    Norma incriminatrice applicata per la detenzione illecita di cocaina e hashish qualificata come fatto di lieve entità.

  • art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286/1998

    Norma incriminatrice applicata per il reingresso nel territorio dello Stato dopo l'espulsione con divieto di reingresso.

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Limita la ricorribilità per cassazione delle sentenze di patteggiamento ai motivi tassativamente indicati; l'erronea qualificazione giuridica è deducibile solo quando l'errore sia manifesto e immediatamente evidente, mentre la mancata pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen. non rientra tra i motivi ammessi.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    In materia di applicazione della pena su richiesta delle parti

    Disciplina il procedimento di patteggiamento cui si riferisce la sentenza impugnata.

  • art. 445 cod. proc. pen.

    In materia di effetti dell'applicazione della pena su richiesta

    Richiamato dal ricorrente in relazione agli effetti e ai presupposti della sentenza di patteggiamento; la Corte ha comunque ritenuto le doglianze estranee al perimetro dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    In materia di obbligo di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità

    La mancata pronuncia di proscioglimento ai sensi di questa disposizione non costituisce, secondo la decisione, motivo autonomamente deducibile con ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento.

  • art. 131-bis cod. pen.

    In materia di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto

    Invocato dal ricorrente come possibile causa di proscioglimento, ma la relativa doglianza è stata ritenuta estranea ai motivi tassativamente ammessi contro la sentenza di patteggiamento.

  • art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

    Consente la declaratoria di manifesta inammissibilità del ricorso senza formalità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In materia di conseguenze della declaratoria di inammissibilità

    Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Contro una sentenza di patteggiamento, dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione è ammesso esclusivamente per i motivi tassativamente previsti dalla legge; non è deducibile autonomamente la mancata pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
  • L'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuta in una sentenza di patteggiamento può essere denunciata solo quando la qualificazione risulti manifestamente ed immediatamente eccentrica rispetto al contenuto dell'imputazione; il ricorso è inammissibile se richiede accertamenti o valutazioni in fatto e probatorie non desumibili con immediatezza dal capo d'imputazione.
  • La contestazione della destinazione esclusivamente personale di una sostanza stupefacente, quando richieda una valutazione dei dati ponderali, qualitativi e delle risultanze investigative, non integra di per sé un errore manifesto di qualificazione giuridica deducibile contro una sentenza di patteggiamento.
  • La doglianza relativa alla mancata verifica della particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. non è ricompresa, in quanto tale, tra i motivi tassativi di ricorso per cassazione contro una sentenza di applicazione della pena.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiImmigrazioneProcesso penale

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