Cassazione Penale, Ordinanza n. 32296/2026 del 31/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Brindisi, con sentenza di patteggiamento, aveva applicato a due imputati, previa esclusione della recidiva contestata, la pena concordata di cinque anni di reclusione ed euro 30.000 di multa per il reato previsto dagli artt. 110, 81, comma 2, c.p. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990. Secondo l'imputazione, gli interessati, in concorso e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, avevano detenuto illecitamente per la cessione a terzi e trasportato oltre un chilogrammo di cocaina, con principio attivo quantificato in oltre 565 grammi, occultata in parte nell'autovettura in uso agli imputati e in parte presso più abitazioni e pertinenze riconducibili agli stessi, insieme a strumenti per pesatura, taglio e confezionamento. I fatti erano stati accertati a Mesagne il 2 ottobre 2025. Il primo imputato deduceva la totale mancanza di motivazione e la violazione dell'art. 129 c.p.p., sostenendo che il giudice si fosse limitato a una formula di stile sull'assenza dei presupposti per il proscioglimento e che non vi fossero elementi dimostrativi del suo concorso nella detenzione della sostanza, né della sua consapevolezza circa la presenza della droga. Il secondo imputato proponeva tre motivi: lamentava l'omessa valutazione della confessione ai fini del trattamento sanzionatorio; contestava la qualificazione delle condotte come pluralità di reati avvinti dalla continuazione, sostenendo che integrassero un unico reato; deduceva, quale conseguenza, l'illegalità della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi palesemente inammissibili ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Quanto al primo ricorso, ha rilevato che, dopo la modifica dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., la mancata pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non rientra tra i motivi deducibili contro una sentenza di patteggiamento. Inoltre, la censura mirava sostanzialmente a ottenere una rivalutazione del compendio indiziario e dell'apporto concorsuale, attività estranea al giudizio di legittimità sulla sentenza di applicazione della pena. Quanto al secondo ricorso, la doglianza relativa alla mancata valorizzazione della confessione e alla congruità della pena è stata ritenuta estranea al catalogo tassativo dei motivi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; la pena era legale, compresa nei limiti edittali e frutto di un accordo liberamente prestato. La contestazione della qualificazione come reati continuati è stata ritenuta generica e comunque non riconducibile a un errore manifesto, poiché il ricorrente non aveva indicato elementi immediatamente desumibili dall'imputazione idonei a dimostrare la palese eccentricità della qualificazione giuridica. Il motivo sull'illegalità della pena, dipendente dal precedente, è stato dichiarato inammissibile a sua volta, essendo la pena determinata nel rispetto dei limiti edittali e dell'accordo ratificato. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato quale fondamento del concorso di persone nel reato contestato.
Richiamato per la pluralità di azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso.
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990
Individua il reato relativo alla detenzione e al trasporto illecito di sostanza stupefacente destinata alla cessione.
Richiamato quale disciplina della richiesta di applicazione della pena concordata.
Limita il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento ai motivi riguardanti la volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto e l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
La mancata pronuncia di proscioglimento ai sensi di tale norma non è più deducibile autonomamente con ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
Richiamato dai ricorrenti per dedurre violazioni di legge, ma le censure sono state ritenute estranee o non ammissibili rispetto ai limiti dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.
Richiamato per la deduzione dell'illegalità della pena, motivo ritenuto dipendente dalla contestazione non ammissibile sulla continuazione.
Richiamato in relazione alla doglianza sulla mancata considerazione della confessione nella determinazione della pena; la Corte ha qualificato tale censura come attinente alla dosimetria e alla congruità della pena, non deducibile nel ricorso contro il patteggiamento.
Consente la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi per cause rilevabili senza formalità.
Fondamento della condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende conseguente all'inammissibilità.
Massime di principio
- Contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non è deducibile autonomamente la mancata pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
- Nel ricorso contro una sentenza di patteggiamento non possono essere introdotte censure che richiedano la rivalutazione del compendio probatorio, della consapevolezza dell'imputato o del suo concreto apporto concorsuale, trattandosi di apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità.
- La mancata valorizzazione della confessione o di altri elementi rilevanti ai sensi dell'art. 133 c.p. ai fini della determinazione della pena costituisce una censura sulla dosimetria e sulla congruità della pena concordata, non riconducibile all'illegalità della pena deducibile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., quando la pena sia compresa nei limiti edittali e conforme all'accordo.
- L'erronea qualificazione giuridica del fatto è deducibile contro una sentenza di patteggiamento soltanto quando l'errore risulti manifesto dal testo del provvedimento o dalla contestazione; non sono ammissibili censure generiche o fondate su aspetti fattuali e probatori non immediatamente desumibili dall'imputazione.
- Quando la contestazione descrive più condotte detentive commesse in luoghi distinti e sorrette da un medesimo disegno criminoso, la mera affermazione dell'unitarietà del fatto non dimostra un errore manifesto nella qualificazione delle condotte come reati continuati.
- La censura sull'illegalità della pena fondata esclusivamente sull'asserita erroneità della qualificazione giuridica delle condotte è dipendente da quest'ultima; se non è dimostrato un errore manifesto nella qualificazione e la pena rispetta i limiti edittali e l'accordo, anche il motivo sulla pena è inammissibile.
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