Cassazione Penale, Ordinanza n. 32292/2026 del 31/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, disponendo la decisione senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Dall'inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, quantificata nel dispositivo, il cui importo non è riportato nel testo disponibile.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro una sentenza del Tribunale emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. Il testo disponibile non espone il contenuto specifico delle censure, ma rileva che esse non riguardavano i motivi tassativamente deducibili contro una sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.: espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza. Il ricorso è stato quindi ritenuto inammissibile per indeducibilità dei motivi.
Norme richiamate
sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
La decisione impugnata è una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.
motivi specifici attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza
Contro la sentenza di patteggiamento sono deducibili esclusivamente le censure rientranti nelle categorie tassativamente indicate dalla norma.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso è pronunciata senza formalità nei casi previsti dalla disposizione.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta, sono deducibili soltanto le censure specificamente riconducibili all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto oppure all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; le doglianze estranee a tali categorie sono inammissibili.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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