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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32295/2026 del 31/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato condannato all'esito di giudizio abbreviato per la detenzione, a fini di cessione a terzi, di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti, con contestazione degli artt. 73, comma 1, e 80, comma 2, D.P.R. 309/1990. La Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva recepito l'accordo raggiunto dalle parti ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. e rideterminato la pena in quattro anni e quattro mesi di reclusione ed euro 25.333 di multa, confermando nel resto. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo mancanza di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., sulla sussistenza dell'aggravante dell'ingente quantitativo prevista dall'art. 80, comma 2, D.P.R. 309/1990. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe recepito l'accordo senza svolgere un'autonoma verifica della circostanza aggravante, aderendo apoditticamente all'intesa delle parti e violando il diritto di difesa ex art. 24 Cost.; inoltre, il giudice del concordato avrebbe conservato il potere di riqualificare il fatto erroneamente qualificato dall'accusa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ribadito che il potere dispositivo delle parti previsto dall'art. 599-bis c.p.p. limita la cognizione del giudice d'appello e produce effetti preclusivi anche nel giudizio di legittimità, analogamente alla rinuncia all'impugnazione. Poiché l'imputato, contestualmente all'accordo, aveva rinunciato ai motivi di appello diversi da quello relativo alla rideterminazione della pena, la censura concernente la motivazione sulla circostanza aggravante dell'ingente quantitativo riguardava un profilo ormai rinunciato e non più sindacabile. La Corte ha inoltre escluso la dedotta lesione del diritto di difesa, ricollegando l'insindacabilità del segmento decisorio alla scelta dispositiva dello stesso imputato. Alla declaratoria di inammissibilità sono conseguite la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, D.P.R. 309/1990

    Norma incriminatrice applicata alla detenzione di sostanze stupefacenti a fini di cessione a terzi.

  • art. 80, comma 2, D.P.R. 309/1990

    Aggravante ad effetto speciale relativa all'ingente quantitativo di sostanza stupefacente; la censura sulla sua sussistenza è stata ritenuta preclusa perché riferita a un profilo oggetto di rinuncia nell'accordo ex art. 599-bis c.p.p.

  • art. 599-bis c.p.p.

    Il concordato in appello attribuisce alle parti un potere dispositivo che limita la cognizione del giudice d'appello e, per i profili rinunciati, produce effetti preclusivi anche nel giudizio di legittimità.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    La deduzione di mancanza di motivazione non è scrutinabile quando riguarda un profilo della decisione coperto dalla rinuncia conseguente all'accordo ex art. 599-bis c.p.p.

  • art. 129 c.p.p.

    Nel recepimento dell'accordo ex art. 599-bis c.p.p. il giudice d'appello non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per le cause di cui all'art. 129 c.p.p., quando tali profili rientrano nella rinuncia dell'imputato.

  • art. 24 Cost.

    La scelta dell'imputato di rinunciare ai motivi di appello rende insindacabile il relativo segmento decisorio e non determina, secondo la Corte, una lesione del diritto di difesa.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 1, comma 56, legge n. 103 del 2017

    Ha reintrodotto il concordato in appello richiamato dalla Corte quale fondamento normativo dell'attuale disciplina dell'art. 599-bis c.p.p.

Massime di principio

  • L'accordo sulla pena raggiunto in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. esercita un potere dispositivo che limita la cognizione del giudice d'appello e produce effetti preclusivi anche nel giudizio di cassazione, analogamente alla rinuncia all'impugnazione.
  • Quando l'imputato, contestualmente all'accordo ex art. 599-bis c.p.p., rinuncia ai motivi di appello diversi da quelli relativi al trattamento sanzionatorio, non può successivamente contestare in cassazione la motivazione sulla responsabilità, sulle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. o sulle circostanze aggravanti comprese nei profili rinunciati.
  • Nel giudizio conseguente al recepimento dell'accordo ex art. 599-bis c.p.p., il giudice d'appello non è tenuto a motivare autonomamente sull'insussistenza delle circostanze aggravanti o sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. relativamente ai punti sottratti alla cognizione mediante rinuncia dell'imputato.
  • La dedotta violazione del diritto di difesa non consente di superare la preclusione derivante dalla scelta dell'imputato di rinunciare ai motivi di appello: la rinuncia rende insindacabile il segmento decisorio cui si riferisce.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioRiti alternativiImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale

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