Cassazione Penale, Ordinanza n. 32294/2026 del 31/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro una sentenza della Corte d'appello che aveva rideterminato la pena irrogata in primo grado sulla base dell'accordo delle parti ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. Il testo non specifica il contenuto delle singole censure, ma riferisce che esse riguardavano profili non riconducibili ai soli motivi ammessi contro la sentenza emessa in sede di concordato in appello. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, in tale materia, il ricorso per cassazione è ammissibile esclusivamente per questioni concernenti la formazione della volontà della parte di accedere al concordato, il consenso del pubblico ministero sulla richiesta e il contenuto difforme della pronuncia giudiziale. Sono invece inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e ai vizi concernenti la determinazione della pena, salvo che questi ultimi comportino l'illegalità della sanzione perché estranea ai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge. La Corte ha ritenuto che tali condizioni di ammissibilità non ricorressero nel caso concreto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che le censure proposte non riguardassero la formazione della volontà di accedere al concordato, il consenso del pubblico ministero o una difformità della decisione rispetto all'accordo, né denunciassero una pena illegale. Dall'inammissibilità è derivata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata nella misura indicata nel dispositivo, il cui importo non è riportato nel testo disponibile.
Norme richiamate
La sentenza emessa sulla base dell'accordo delle parti limita l'ammissibilità del ricorso per cassazione alle questioni relative alla formazione della volontà di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero e all'eventuale difformità della pronuncia rispetto all'accordo.
La mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento non costituisce, nel giudizio contro la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., un motivo autonomamente deducibile in cassazione secondo il principio richiamato dalla Corte.
Massime di principio
- Contro la sentenza pronunciata in appello sulla base del concordato tra le parti, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto per censure concernenti la formazione della volontà della parte di aderire all'accordo, il consenso del pubblico ministero sulla richiesta oppure la difformità del contenuto della pronuncia rispetto all'accordo.
- Nel giudizio di legittimità relativo a una sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. non sono deducibili i motivi oggetto di rinuncia né la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento previste dall'art. 129 c.p.p.
- Le doglianze relative alla determinazione della pena sono inammissibili quando contestano soltanto la commisurazione della sanzione e non denunciano l'illegalità della pena, ossia l'applicazione di una sanzione estranea ai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.
Come è indicizzato
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