Cassazione Penale, Ordinanza n. 32293/2026 del 31/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Milano del 2 dicembre 2025, che aveva confermato l'affermazione di responsabilità per i reati contestati nell'imputazione. Dal testo emerge che il ricorso riguardava il trattamento sanzionatorio, con doglianze relative alla motivazione sulla determinazione della pena, alla mancata concessione delle attenuanti generiche e dei benefici di legge. Il ricorrente contestava la sufficienza della motivazione resa sul punto. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, osservando che le sentenze di primo e secondo grado avevano fondato la pena sulla gravità dei fatti e sui precedenti penali dell'imputato, ritenuti motivatamente ostativi alla concessione delle attenuanti generiche e dei benefici di legge.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso, qualificandolo come manifestamente infondato. Ha ritenuto adeguato l'apparato motivazionale della sentenza impugnata in ordine al trattamento sanzionatorio e ha ribadito che, in materia di attenuanti generiche, giudizio di comparazione e dosimetria della pena, è ammissibile anche una motivazione implicita o sintetica. Il sindacato di legittimità è limitato ai casi di mero arbitrio o manifesta illogicità, non ravvisati nel caso concreto. L'imputato è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 133 c.p.
I criteri di cui all'art. 133 c.p. costituiscono il parametro per la determinazione della pena e per la valutazione delle attenuanti generiche e dei benefici; la relativa valutazione di merito è sindacabile in cassazione solo se arbitraria o illogica.
art. 616 c.p.p.
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo ragioni di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In materia di attenuanti generiche, giudizio di comparazione e dosimetria della pena, è sufficiente una motivazione implicita o sintetica, purché consenta di comprendere le ragioni della decisione e non risulti arbitraria o illogica.
- La gravità dei fatti e i precedenti penali dell'imputato possono costituire elementi idonei a giustificare il trattamento sanzionatorio, il diniego delle attenuanti generiche e dei benefici di legge, quando siano valorizzati con motivazione non arbitraria.
- Il giudizio sulla concessione delle attenuanti generiche, sulla comparazione delle circostanze e sulla quantificazione della pena appartiene alla discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in cassazione soltanto per manifesta illogicità o esercizio arbitrario.
Come è indicizzato
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