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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32291/2026 del 31/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il GIP del Tribunale di Piacenza aveva applicato, ai sensi degli artt. 444 e seguenti c.p.p., le pene concordate nei confronti di quattro imputati per plurime e continuative cessioni di cocaina, eroina e hashish, riconoscendo per ciascuno la continuazione con precedenti sentenze irrevocabili di applicazione della pena. Tre imputati hanno proposto ricorso tramite i difensori e il quarto personalmente. Due ricorsi, di identico contenuto, denunciavano violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo agli artt. 133 e 69 c.p., lamentando l'assenza di motivazione sulla congruità della pena, sulla gravità del fatto e sul bilanciamento delle circostanze. Un altro ricorso deduceva l'erronea qualificazione giuridica dei fatti, sostenendo che le condotte avrebbero dovuto essere ricondotte all'ipotesi di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. L'ultimo ricorso denunciava erronea applicazione della legge penale e carenza motivazionale sulla determinazione della pena, ma era stato sottoscritto personalmente dall'imputato. La Corte ha esaminato i limiti di ricorribilità delle sentenze di patteggiamento dopo la legge n. 103/2017, la nozione di pena illegale, l'ammissibilità della censura sulla qualificazione giuridica e il requisito della sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Quanto ai due ricorsi sulla dosimetria e sulla motivazione del trattamento sanzionatorio, ha rilevato che contro una sentenza di patteggiamento sono deducibili soltanto i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., tra i quali rientra l'illegalità della pena, ma non il riesame della sua congruità, della scelta o del bilanciamento delle circostanze, salvo che il risultato finale del calcolo sia contrario alla legge. L'obbligo motivazionale del giudice è assolto, in tale contesto, dalla verifica e dalla positiva valutazione dei termini dell'accordo. Il ricorso relativo alla qualificazione come fatto di lieve entità è stato dichiarato inammissibile perché formulato in termini meramente assertivi e non fondato sulla manifesta e immediata eccentricità della qualificazione giuridica rispetto al capo d'imputazione; inoltre, la contestazione avrebbe richiesto valutazioni di fatto e probatorie precluse in sede di ricorso contro il patteggiamento. Il ricorso sottoscritto personalmente è stato dichiarato inammissibile anche per difetto della sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione e, comunque, per l'inammissibilità nel merito della censura sulla determinazione della pena. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    La sentenza riguarda l'applicazione della pena su richiesta delle parti e i limiti di impugnazione della relativa decisione.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Dopo la legge n. 103/2017, la sentenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione senza formalità nei casi previsti.

  • art. 571 c.p.p.

    È richiamato quanto alla disciplina della proposizione delle impugnazioni da parte dell'imputato, modificata dalla legge n. 103/2017.

  • art. 613 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; non è sufficiente la sottoscrizione personale dell'imputato.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 133 c.p.

    Le censure fondate sui criteri di determinazione della pena non sono ammissibili contro una sentenza di patteggiamento se non prospettano l'illegalità del risultato finale.

  • art. 69 c.p.

    Il giudizio di bilanciamento tra circostanze non può essere riesaminato mediante ricorso contro la sentenza di patteggiamento in assenza di una pena illegale.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    La deduzione della lieve entità è scrutinabile in sede di ricorso contro il patteggiamento soltanto quando la qualificazione giuridica risulti manifestamente e immediatamente eccentrica rispetto al contenuto dell'imputazione.

  • art. 69 CEDU

    La Corte richiama la compatibilità della rappresentanza tecnica obbligatoria nel ricorso per cassazione con le garanzie convenzionali; il testo indica il riferimento all'art. 6 CEDU.

Massime di principio

  • Dopo l'entrata in vigore dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammesso soltanto per i motivi tassativamente indicati dalla norma; non è consentito utilizzare l'impugnazione per ottenere un nuovo esame della congruità della pena, della dosimetria o del bilanciamento delle circostanze.
  • Nella sentenza di patteggiamento, l'obbligo di motivazione sulla pena può essere assolto mediante l'attestazione della verifica e della positiva valutazione dell'accordo tra le parti, purché non sia dedotta una concreta illegalità della pena.
  • La pena concordata è illegale soltanto quando il risultato finale del calcolo non è conforme alla legge; la mera mancata esplicitazione dei criteri valutativi adottati dal giudice non integra, di per sé, illegalità della pena.
  • La censura di erronea qualificazione giuridica del fatto contro una sentenza di patteggiamento è ammissibile solo quando l'errore risulti con immediatezza e in modo manifesto dal testo dell'imputazione o del provvedimento; sono invece precluse le doglianze che richiedano nuove valutazioni fattuali o probatorie.
  • La qualificazione di una contestazione relativa all'ipotesi di lieve entità come motivo di erronea qualificazione giuridica non rende il ricorso ammissibile se il ricorrente non indica elementi immediatamente desumibili dall'imputazione che evidenzino la palese eccentricità della qualificazione accolta.
  • Dopo la modifica dell'art. 613 c.p.p., il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la sottoscrizione personale dell'imputato determina l'inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioRiti alternativiImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale

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