Cassazione Civile, Ordinanza n. 20912/2023 del 18/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce dall'impugnazione, da parte di una società, di una cartella di pagamento relativa a imposte dirette e IVA per l'anno 2004. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto; la Commissione tributaria regionale aveva poi respinto l'appello dell'Agenzia delle entrate, ritenendo illegittima la cartella sia perché non preceduta dalla comunicazione di irregolarità sia perché emessa fuori dall'ambito dell'art. 36-bis d.P.R. 600/1973. In Cassazione l'Agenzia deduceva due motivi: con il primo denunciava la violazione/falsa applicazione degli artt. 36-bis d.P.R. 600/1973, 54 d.P.R. 633/1972 e 6, comma 5, L. 212/2000, sostenendo che il contraddittorio preventivo e la comunicazione di irregolarità non sono sempre dovuti nel controllo automatizzato, e comunque non in presenza di mero omesso versamento di quanto dichiarato; con il secondo denunciava l'omesso esame di un fatto decisivo e controverso.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso, ritenendo corretta la procedura di controllo automatizzato e la conseguente iscrizione a ruolo/emissione della cartella nel caso di omesso versamento di imposte, senza necessità di comunicazione preventiva di irregolarità quando non vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito; la censura risultava comunque preclusa dal regime della "doppia conforme". La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata per denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di legge
consente il controllo automatizzato della dichiarazione e la successiva iscrizione a ruolo nei casi previsti, incluso l'omesso versamento di imposte risultanti dalla dichiarazione
richiamato insieme all'art. 36-bis come base del controllo automatizzato in materia IVA
l'obbligo di comunicazione preventiva sussiste solo se vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; non opera nel caso di mero mancato pagamento di quanto dichiarato
art. 2, comma 2, d.lgs. 462/1997
la mancata comunicazione di irregolarità non comporta, in tale ipotesi, la non debenza o la riduzione di sanzioni e interessi
il secondo motivo era precluso in presenza di doppia conforme
il secondo motivo era precluso in presenza di doppia conforme
Massime di principio
- Nel controllo automatizzato della dichiarazione fiscale, la comunicazione di irregolarità ex art. 6, comma 5, L. 212/2000 non è dovuta in via generale, ma solo quando emergano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.
- Quando la cartella deriva dal mero omesso pagamento di imposte risultanti dalla dichiarazione, l'iscrizione a ruolo e l'emissione della cartella sono legittime e non richiedono il previo contraddittorio.
- L'omissione della comunicazione di irregolarità, nei casi in cui non sia dovuta, non incide sulla debenza di sanzioni e interessi collegati alla violazione.
- Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo può risultare comunque precluso dalla disciplina della doppia conforme.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 18 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20729/2023 del 18/07/2023
- ordinanza_civile · 18 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20731/2023 del 18/07/2023
- ordinanza_civile · 18 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20732/2023 del 18/07/2023
- ordinanza_civile · 18 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20738/2023 del 18/07/2023
- ordinanza_civile · 18 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20746/2023 del 18/07/2023
- ordinanza_civile · 18 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20747/2023 del 18/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →