Sentenza del 04/11/2020 n. 24541 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento ICI per l'anno 2011 relativo a terreno edificabile; il ricorrente denunciava: 1) nullità dell'avviso per vizio di motivazione (richiami alla delibera comunale ritenuti insufficienti); 2) errata determinazione della base imponibile poiché il terreno è gravato da vincolo idrogeologico che incide sul valore venale e sui parametri di valutazione (indice di edificabilità, destinazione d'uso, oneri per adattamenti, ecc.); 3) omesso esame di eccezioni decisive. In prime cure la CTP aveva parzialmente accolto il ricorso escludendo dalla imposizione aree espropriate e superfici destinate a verde ambientale, rigettando però il resto; la CTR ha confermato. In cassazione il contribuente ha riproposto i motivi sopra elencati.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo relativo alla mancata motivazione dell'avviso (richiamo alla delibera comunale è idoneo a motivare l'accertamento poiché costituisce fonte di presunzioni per la valutazione). Ha invece accolto il motivo relativo alla violazione dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992: la CTR aveva riconosciuto l'esistenza del vincolo idrogeologico ma non aveva considerato la sua incidenza sul valore venale ai fini ICI, omettendo di applicare i parametri normativi (indice di edificabilità, destinazione d'uso, oneri di adattamento ecc.). La Corte ha affermato il principio di diritto secondo cui i vincoli idrogeologici devono essere considerati nella determinazione del valore venale delle aree fabbricabili, ha cassato la sentenza impugnata limitatamente a questo motivo e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione, condannando l'ente anche alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 5
«Per le aree fabbricabili, il valore é costituito da quello venale in comune commercio al 10 gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.»
La Corte ha stabilito che, ai fini ICI, nella determinazione del valore venale delle aree fabbricabili devono essere considerati anche gli effetti di vincoli (quali quello idrogeologico) in relazione ai parametri elencati (indice edificabilità, destinazione d'uso, oneri di adattamento, prezzi di mercato). L'omissione di tale valutazione determina vizio di diritto.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 1 e 36 (disp. proc. trib.)
Richiamate dal ricorrente per censurare la motivazione; la Corte ha valutato che le esigenze di motivazione sono evase quando l'avviso richiama la delibera comunale che predetermina i valori, purché il contribuente possa esercitare il diritto di difesa.
legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7
Norma citata dal ricorrente per contestare la motivazione dell'atto impositivo; la Corte ha ritenuto che il richiamo alla deliberazione comunale è idoneo a dar conto della pretesa tributaria e non costituisce carenza di motivazione ex art.7 L.212/2000.
legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3
Richiamata in relazione al principio generale di motivazione degli atti amministrativi; la Corte ha ritenuto rispettato il requisito motivazionale mediante il riferimento alla delibera comunale.
d.lgs. 30 dicembre 1997, n. 446, artt. 52 e 59 e d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 48
La giurisprudenza citata indica che le deliberazioni comunali di fissazione periodica dei valori delle aree edificabili costituiscono fonte di presunzioni/idonei indici di valutazione per l'amministrazione e per il giudice, e dunque possono essere richiamate per motivare un avviso di accertamento.
codice di procedura civile, art. 384
Norma procedurale richiamata dalla Corte per enunciare il principio di diritto formulato in tema di valutazione dei vincoli idrogeologici ai fini ICI.
codice di procedura civile, art. 385, comma 3
Richiamato in relazione alla regolamentazione delle spese e al rinvio della causa alla Commissione tributaria regionale in diversa composizione.
Massime di principio
- Il richiamo, nell'avviso di accertamento, a una delibera comunale che determina i valori medi delle aree per zone omogenee è in generale sufficiente a motivare l'atto e a consentire l'esercizio del diritto di difesa del contribuente.
- Tuttavia, quando sul terreno gravano vincoli (ad es. vincolo idrogeologico) che possono influire sulla commerciabilità o sulla edificabilità, l'amministrazione e il giudice devono valutare e motivare esplicitamente l'incidenza di tali vincoli sui parametri previsti dall'art.5, comma 5, d.lgs. 504/1992 (indice di edificabilità, destinazione d'uso, oneri per adattamento, prezzi di mercato).
- Se il giudice riconosce l'esistenza di un vincolo ma omette di quantificarne o valutarne l'effetto sul valore venale, la decisione è viziata e può essere cassata con rinvio per nuovo esame.
- In contenziosi simili il contribuente dovrebbe produrre o far pervenire valutazioni tecniche specifiche (relazioni, perizie) sul vincolo e sui costi/limitazioni che esso comporta; l'amministrazione deve considerare tali elementi nella determinazione della base imponibile.
- La procedura corretta prevede che il valore indicato nella delibera comunale costituisca punto di riferimento, ma non esclude la necessità di adeguamenti caso per caso in presenza di elementi specifici che ne alterino la congruità.
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