Sentenza del 04/11/2020 n. 24536 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha chiesto la revocazione della sentenza che aveva rigettato il suo appello contro un avviso di accertamento ICI relativo al 2006, deducendo di aver rinvenuto documenti (delibere comunali) decisivi ai sensi dell'art. 395, n. 3, c.p.c. Contestava altresì la mancata allegazione e motivazione nell'avviso di accertamento (violazione della l. n. 212/2000 artt. 6, 7 e 10) e la errata qualificazione del terreno ai fini della tassazione (d.lgs. n. 504/1992, art. 5, c. 5). Sosteneva che, se fossero stati riprodotti gli elementi essenziali delle delibere richiamate nell'avviso, avrebbe potuto esercitare efficacemente le proprie censure e ottenere una riduzione del valore al mq applicato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha condiviso la valutazione del giudice di merito secondo cui le delibere comunali sono atti pubblici soggetti a pubblicità legale e la loro conoscibilità è presunta, per cui non sussisteva l'obbligo di allegazione nell'avviso d'accertamento né la causa di forza maggiore necessaria per la revocazione. La Corte ha ricordato che l'art. 395, n. 3, c.p.c. richiede che chi invoca la revocazione dimostri di aver fatto tutto il possibile per acquisire i documenti senza riuscirvi per cause non a lui imputabili; nel caso di atti conoscibili tramite accesso, detta condizione manca. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio (e riconoscimento dei presupposti per il versamento di un ulteriore contributo unificato).
Norme richiamate
art. 395 n. 3 c.p.c.
Regola la revocazione per sopravvenienza di documenti decisivi; la causa di "forza maggiore" invocata richiede un avvenimento straordinario non imputabile alla parte e la prova di aver fatto tutto il possibile per ottenere il documento. Se il documento era accessibile tramite gli strumenti processuali o per pubblicità legale, la causa di forza maggiore è esclusa.
legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), art. 6
Riconosce principi di trasparenza e diritto del contribuente a conoscere gli atti; tuttavia non impone l'allegazione di atti già noti o comunque conoscibili per pubblicità legale.
legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), art. 7
Imposta obblighi di motivazione degli atti impositivi e, in caso di rinvio per relationem, l'obbligo di allegazione riguarda gli atti non conoscibili dal contribuente; le delibere comunali pubbliche non necessitano di allegazione perché la loro conoscibilità è presunta.
legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), art. 10
Richiama il principio della necessaria conoscenza degli atti da parte del contribuente; ma la Corte ha precisato che la presunzione di conoscibilità degli atti pubblici soddisfa tale requisito.
d.lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5
Disciplina la determinazione del valore imponibile dei terreni; la censura sulla qualificazione del terreno non è stata accolta perché la questione processuale era la inammissibilità della revocazione per mancata prova della impossibilità di acquisire le delibere pubbliche.
d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (e comma 1-bis)
Norma sul contributo unificato: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, applicabile in caso di soccombenza della parte che ha proposto il ricorso.
Massime di principio
- Le delibere comunali e, in generale, gli atti soggetti a pubblicità legale si presumono conosciuti dal destinatario e non devono essere necessariamente allegati all'avviso d'accertamento quando sono richiamati per relationem.
- Per ottenere la revocazione basata su documenti sopravvenuti (art. 395 n.3 c.p.c.) il ricorrente deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile per acquisire i documenti e che l'impossibilità di ottenerli è dovuta a causa non a lui imputabile; la semplice affermazione della loro rilevanza non è sufficiente.
- Se gli atti evocati nell'avviso sono accessibili tramite gli strumenti processuali (es. istanza di esibizione, accesso agli atti), il ricorrente è tenuto a utilizzare tali strumenti prima di chiedere la revocazione.
- La motivazione dell'avviso di accertamento deve consentire al contribuente di comprendere i presupposti di fatto e di diritto dell'atto; tuttavia il richiamo a norme o atti pubblici noti può essere sufficiente quando la loro conoscibilità è presunta.
- Le questioni sostanziali sulla qualificazione fiscale del bene (es. natura agricola vs. edificabile) vanno trattate nel merito del giudizio di impugnazione ordinaria; la revocazione non è il mezzo per introdurre documenti che potevano essere ottenuti con normale diligenza durante il processo.
- Ricorrere senza aver prima esercitato gli strumenti di accesso e senza dimostrare l'impossibilità di procurarsi i documenti espone il contribuente al rigetto per inammissibilità e al rischio di condanna per spese e contributi aggiuntivi.
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