Sentenza del 04/11/2020 n. 24530 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il Comune ha impugnato la sentenza della CTR che aveva confermato la decisione di primo grado favorevole alla contribuente in relazione a recuperi TARSU per il periodo 2004-2008 su un fabbricato dichiarato inutilizzato e fatiscente. Il ricorso per cassazione censurava: (i) la presunta violazione dell'art. 19 d.lgs. 546/1992 perché gli atti impugnati sarebbero meri "avvisi bonari" non impugnabili; (ii) l'omesso esame di fatto decisivo riguardo a una istanza di definizione agevolata che avrebbe inciso sull'ammissibilità del ricorso nel merito; (iii) la nullità della motivazione per contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per ragioni procedurali: il ricorrente non ha prodotto l'avviso di ricevimento della notificazione del ricorso per cassazione né ha provato di essersi tempestivamente attivato per ottenere un duplicato dall'amministrazione postale (ai sensi della legge n. 890/1982). La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'avviso di ricevimento prova il perfezionamento della notificazione e può essere prodotto fino all'udienza di discussione (o all'adunanza in camera di consiglio), ma in mancanza e in assenza di attività difensiva dell'intimato il ricorso è inammissibile. Non sono state decise le questioni di merito relative alla impugnabilità degli avvisi bonari. Inoltre la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento di un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente ai sensi del d.p.r. n.115/2002, art.13.
Norme richiamate
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 19
Si è dedotto che gli avvisi bonari non rientrano nel novero degli atti impugnabili ex art. 19; la Corte non ha però deciso il merito di tale questione, avendo dichiarato il ricorso inammissibile per ragioni procedurali.
codice di procedura civile, art. 149
Richiamato in relazione alla notificazione a mezzo servizio postale: l'avviso di ricevimento della raccomandata prova l'avvenuto perfezionamento della notificazione.
codice di procedura civile, art. 140
Rilevante per le formalità del procedimento notificatorio, in particolare per le notifiche eseguite dall'ufficiale giudiziario.
codice di procedura civile, art. 379 e art. 380-bis
Indicano i termini entro i quali la produzione dell'avviso di ricevimento può avvenire (fino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera di consiglio).
codice di procedura civile, art. 372, comma 2
Norma richiamata in tema di modalità di deposito e comunicazione degli atti; la Corte osserva che la produzione dell'avviso è ammessa anche se non notificato mediante elenco alle altre parti.
codice di procedura civile, art. 291 e art. 184-bis
L'art. 291 disciplina la rinnovazione della notificazione (non applicabile nel caso), mentre l'art. 184-bis consente al difensore presente di chiedere la rimessione in termini per depositare l'avviso purché dimostri di essersi tempestivamente attivato per ottenere il duplicato dall'ufficio postale.
legge n. 890 del 1982, art. 6, comma 1
Stabilisce la possibilità di richiedere duplicati dell'avviso di ricevimento all'amministrazione postale; la Corte richiede la prova di aver tempestivamente richiesto tale duplicato per ottenere la rimessione in termini.
d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater e 1-bis
Prevede l'obbligo, in determinate ipotesi processuali, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per tale versamento a carico del ricorrente.
d.p.c.m. 8 marzo 2020, art. 1, comma 1, lett. a)
Citato solo per motivare la sottoscrizione del provvedimento da parte del solo presidente del collegio per impedimento dell'estensore.
Massime di principio
- In Cassazione la prova del perfezionamento della notificazione del ricorso (avviso di ricevimento della raccomandata o atto dell'ufficiale giudiziario) è essenziale: la sua mancata produzione può determinare l'inammissibilità del ricorso, soprattutto se la controparte non svolge attività difensiva.
- L'avviso di ricevimento può essere prodotto fino all'udienza di discussione o fino all'adunanza della Corte in camera di consiglio, ma in caso di mancata produzione e assenza di difesa dell'intimato non è ammessa la concessione di un nuovo termine salvo rimessione in termini motivata e documentata.
- Il difensore che sostiene di non avere l'avviso deve provare di essersi tempestivamente attivato per richiedere il duplicato all'amministrazione postale (legge n. 890/1982) per potersi avvalere della rimessione in termini ex art. 184-bis c.p.c.
- Le questioni di merito (es. impugnabilità degli avvisi bonari ai sensi dell'art. 19 d.lgs. 546/1992) non possono essere esaminate se il ricorso è dichiarato inammissibile per vizi procedurali; quindi anche ragioni valide di merito possono risultare precluse se non è documentata correttamente la notificazione.
- In contenziosi tributari è fondamentale conservare e depositare tempestivamente le ricevute di notifica e, in caso di smarrimento, richiedere immediatamente copia/duplicato all'ufficio postale per evitare la perdita del diritto di impugnazione in cassazione.
- Anche se la parte resistente non si difende in Cassazione, l'assenza di prova della corretta notificazione del ricorso produce comunque effetti processuali gravi quali l'inammissibilità; inoltre può scattare l'obbligo di versamento di contributi aggiuntivi previsti dalla normativa sul contributo unificato.
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