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Sentenza

Sentenza del 04/11/2020 n. 24535 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di un avviso di rettifica IVA relativo all'anno 1994: l'Amministrazione aveva disconosciuto la detraibilità dell'IVA sui canoni di leasing di un immobile ritenendo che l'acquisto non fosse inerente all'attività d'impresa della società (l'immobile era stato locato a terzi e l'oggetto sociale non comprendeva espressamente attività di acquisto e vendita di immobili fino al 10/05/1994). La controversia verteva sul requisito dell'inerenza/strumentalità ai fini dell'art. 19 DPR 633/1972 e sul rapporto tra operazione passiva (leasing) e successive operazioni attive (locazione e vendita).

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso della contribuente e ha confermato la decisione della Commissione tributaria regionale che aveva dato ragione all'Agenzia. La Corte ha richiamato e applicato il principio stabilito da Cass. n. 3706/2010 secondo il quale la detrazione IVA richiede la concreta inerenza/strumentalità dell'acquisto rispetto all'oggetto sociale e che l'onere della prova grava sul contribuente. Nel caso concreto la CTR aveva correttamente rilevato l'assenza di prova che l'immobile fosse strumentale all'attività sociale nel periodo considerato (era dato in locazione a terzi e l'oggetto sociale non includeva esplicitamente l'attività immobiliare prima del 10/05/1994), sicché la detrazione non poteva essere riconosciuta. Per fini processuali le spese sono state compensate e la Corte ha disposto l'applicazione delle norme sul contributo unificato previste per il tipo di ricorso.

Norme richiamate

  • d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19

    "richiede (...) l'inerenza del bene acquistato all'attività imprenditoriale, intesa come strumentalità del bene stesso rispetto a detta specifica attività (...) e lascia la dimostrazione di detta inerenza o strumentalità a carico dell'interessato"

    Per la Corte l'art. 19 richiede non solo la qualifica di imprenditore, ma la prova che l'acquisto sia effettivamente strumentale rispetto all'oggetto sociale; la detrazione non può essere presunta dalla mera qualità societaria.

  • d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 4

    La Corte richiama la distinzione: le cessioni di beni da società commerciali si presumono effettuate nell'esercizio dell'impresa, mentre per gli acquisti occorre verificare concretamente l'inerenza rispetto all'attività imprenditoriale.

  • Direttiva 2006/112/CE, art. 168

    Richiamata in relazione al quadro normativo comunitario sull'IVA; conferma che la normativa nazionale va interpretata in coerenza con i principi europei relativi alla detraibilità dell'imposta.

  • Cass. n. 3706 del 13/10/2010 (giurisprudenza vincolante)

    La sentenza stabilisce il principio vincolante applicato: la nozione di inerenza ai fini IVA è quella della strumentalità dell'acquisto all'oggetto sociale e l'onere della prova grava sul contribuente; il giudice del rinvio deve accertare concretamente questa strumentalità.

  • d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, comma 10 (richiamata proceduralmente)

    Riferimento procedurale alla possibilità per la società di avvalersi della disposizione citata (rilevante esclusivamente per l'istruttoria/ruolo).

  • d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (introdotto dalla l. n. 228/2012, art. 1, comma 17)

    Normativa processuale tributaria richiamata per l'applicazione del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso presentato dopo la data indicata.

Massime di principio

  • La detrazione dell'IVA sugli acquisti richiede la concreta inerenza/strumentalità del bene rispetto all'attività imprenditoriale così come definita dall'oggetto sociale: non basta la mera qualità di società commerciale.
  • L'onere della prova circa la strumentalità/inerenza grava integralmente sul contribuente: è necessario produrre documenti e elementi fattuali che dimostrino l'uso strumentale del bene nel periodo d'imposta rilevante.
  • L'acquisto di un bene non diventa automaticamente deducibile/detraibile se reso strumentale da successive operazioni attive (es. locazione o vendita) a meno che tali operazioni non rientrino nell'oggetto sociale all'epoca dell'acquisto o non sia provata una prospettiva realistica e documentata di utilizzo strumentale.
  • Eventuali modifiche dell'oggetto sociale incidono solo dalla data in cui diventano operanti: la valutazione dell'inerenza va riferita allo stato dell'oggetto sociale e dei fatti nel periodo d'imposta contestato.
  • Il giudicato acquisito in procedimenti relativi a tributi diversi (es. imposte dirette vs IVA) non ha automaticamente efficacia vincolante: l'efficacia esterna del giudicato può sussistere solo tra giudizi concernenti lo stesso tributo se gli elementi di fatto sono immutati.

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