Sentenza del 04/11/2020 n. 3329 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione - Sanzioni amministrative - Prescrizione - Termine quinquennale - Applicabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeil giudice ha ritenuto applicabile il termine quinquennale previsto dall'art. 20, co. 3, del d.lgs. 472/1997: quindi il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie non derivanti da sentenza passata in giudicato si prescrive in 5 anni; la stessa disciplina è stata ritenuta applicabile agli interessi. La pronuncia conferma l'orientamento della Corte di Cassazione (Cass. 25790/09, 12715/16).
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
impugnazione dell'atto di riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria per intervenuta prescrizione; la questione centrale era se il diritto alla riscossione (e degli interessi) di sanzioni amministrative non derivate da sentenza passata in giudicato si prescriva in cinque anni ai sensi dell'art. 20, comma 3, del d.lgs. 472/1997
Norme richiamate
d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 20, comma 3
l'art. 20, co. 3, stabilisce che il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie, quando non derivi da sentenza passata in giudicato, si prescrive nel termine di cinque anni; il principio è interpretato come estensibile anche agli interessi connessi alla sanzione
Cass. civ. n. 25790/2009
giurisprudenza di legittimità che ha chiarito l'applicazione del quinquennio di prescrizione per la riscossione delle sanzioni amministrative non derivanti da sentenza definitiva
Cass. civ. n. 12715/2016
ulteriore conferma interpretativa della Cassazione sull'applicabilità del termine quinquennale e sulla sua estensione anche agli interessi
Massime di principio
- Quando la sanzione amministrativa pecuniaria non deriva da sentenza passata in giudicato, il diritto dell'ente alla riscossione è soggetto al termine di prescrizione di 5 anni ex art. 20 co. 3 d.lgs. 472/97.
- Il termine quinquennale si applica anche agli interessi collegati alla sanzione, ossia il diritto a pretendere gli interessi si prescrive nello stesso termine.
- La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto alla riscossione è diventato esercitabile (esigibilità della sanzione); è importante verificare la data di formazione del titolo esecutivo/atto impositivo per calcolare il termine.
- Eventi che interrompono la prescrizione (ad es. atti di riscossione, riconoscimento del debito, o altri atti interruttivi previsti dalla legge) fermano il decorso del termine; occorre valutare le comunicazioni e i comportamenti dell'ente per verificare eventuali interruzioni.
- Se la sanzione deriva invece da sentenza passata in giudicato, possono applicarsi regole diverse (termini e modalità di esecuzione diversi), dunque va prima verificata l'origine del titolo esecutivo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 4 nov 2020Sentenza del 04/11/2020 n. 120 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 4 nov 2020Sentenza del 04/11/2020 n. 5943 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
- Sentenza · 4 nov 2020Sentenza del 04/11/2020 n. 24530 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 4 nov 2020Sentenza del 04/11/2020 n. 24535 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 4 nov 2020Sentenza del 04/11/2020 n. 24536 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 4 nov 2020Sentenza del 04/11/2020 n. 24537 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →