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Sentenza

Sentenza del 04/11/2020 n. 5943 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Avviso irrogazione sanzioni mancato pagamento Contributo Unificato ex art. 16 d.lgs. 472/97.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'avviso di irrogazione delle sanzioni per mancato versamento del contributo unificato: il ricorrente deduce che doveva essere preventivamente notificato l'atto di contestazione ex art. 16 d.lgs. 472/1997 e che, in mancanza di tale preventiva contestazione, l'avviso di irrogazione sarebbe viziato.

La decisione

Il giudice ha ritenuto infondato il motivo del ricorrente: l'art. 17 d.lgs. 472/1997 consente che le sanzioni collegate al tributo siano irrogate senza previa contestazione, mediante atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, purché l'atto sia motivato a pena di nullità e si osservino, in quanto compatibili, le disposizioni sul procedimento di accertamento del tributo. Nel caso del contributo unificato la notifica diretta dell'avviso di irrogazione delle sanzioni, con le formalità richieste dall'art. 17 e dalle norme sul contributo unificato, è pertanto legittima. Di conseguenza l'impugnazione è stata respinta e l'avviso confermato.

Norme richiamate

  • d.lgs. 472/1997, art. 16

    Articolo che prevede in generale la necessità della preventiva contestazione per l'irrogazione delle sanzioni; tuttavia la sua applicazione può essere derogata da disposizioni speciali come l'art. 17

  • d.lgs. 472/1997, art. 17

    "le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità"

    L'art. 17 deroga il principio della preventiva contestazione quando le sanzioni sono direttamente connesse al tributo e vengano irrogate con atto contestuale all'accertamento/rettifica; richiede però motivazione e rispetto delle regole procedurali compatibili

  • D.P.R. 115/2002, art. 247

    Norma richiamata relativa al contributo unificato; nella lettura della sentenza è utilizzata per collegare le regole specifiche del contributo unificato alle disposizioni generali sulle sanzioni, confermando la possibilità di applicare la procedura di cui all'art. 17 al contributo unificato

Massime di principio

  • Quando le sanzioni sono "collegate" a un tributo, l'amministrazione può irrogarle direttamente con l'avviso di accertamento o rettifica senza previa contestazione, purché l'atto sia motivato (art. 17 d.lgs. 472/1997).
  • L'art. 17 costituisce una deroga all'obbligo generale di preventiva contestazione previsto dall'art. 16; va quindi verificato se le sanzioni sono effettivamente connesse al tributo e se la procedura adottata è compatibile con le regole di accertamento.
  • La motivazione dell'atto è essenziale: la mancata motivazione o l'inosservanza delle formalità previste può determinare la nullità dell'avviso e dar luogo all'accoglimento dell'impugnazione.
  • Nel caso del contributo unificato le regole speciali (es. DPR 115/2002) devono essere coordinate con le disposizioni del d.lgs. 472/1997; se la notifica e il contenuto sono conformi, la procedura è legittima.
  • Per il privato è cruciale controllare contenuto, motivazione e compatibilità formale dell'avviso: eventuali vizi di motivazione, di notifica o di applicazione delle disposizioni di coordinamento sono i profili principali su cui fondare una impugnazione efficace.
  • Se l'atto di irrogazione non è contestuale all'avviso di accertamento/rettifica quando la legge lo richiede, o si rinvengono incongruenze procedurali, l'impugnazione amministrativa/giudiziale può avere buone possibilità di successo.

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