Cassazione Civile, Ordinanza n. 23527/2025 del 19/08/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un appalto di opere pubbliche per la costruzione di un nuovo carcere mandamentale. L'appaltatore ottenne un decreto ingiuntivo per interessi legali e moratori maturati su ritardati pagamenti di acconti, revisione prezzi e saldo dei lavori. Il Comune propose opposizione deducendo, tra l'altro, che il contratto era finanziato con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti e che, per effetto dell'art. 13, comma 3.2, del d.l. n. 55/1983, il tempo tra richiesta del finanziamento e ricezione del mandato di pagamento non doveva computarsi ai fini degli interessi; inoltre contestò la decorrenza degli interessi sulla rata di saldo ex art. 36 d.P.R. n. 1063/1962 e chiese in rinvio la restituzione di quanto versato in esecuzione della decisione poi cassata. La Corte d'appello accoglieva l'opposizione, revocava il decreto e riconosceva anche la domanda restitutoria. Con il ricorso per cassazione gli appaltatori deducevano: 1) violazione dell'art. 13, comma 3.2, d.l. n. 55/1983 e degli artt. 35 e 36 d.P.R. n. 1063/1962, sostenendo che la disciplina sospensiva degli interessi richiedeva un richiamo nel bando di gara e che nel caso concreto il contratto non conteneva una sufficiente pattuizione; inoltre invocavano un preteso omesso esame di fatti decisivi; 2) violazione dell'art. 36 d.P.R. n. 1063/1962, assumendo che la Corte territoriale avesse ignorato il secondo e terzo comma sulla decorrenza degli interessi per la rata di saldo e che il termine dovesse decorrere dalla data entro cui il certificato di collaudo avrebbe dovuto essere rilasciato; 3) violazione degli artt. 345 e 389 c.p.c., contestando l'ammissibilità della domanda di restituzione proposta per la prima volta nel giudizio di rinvio. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso: ha ritenuto conforme a giurisprudenza consolidata l'applicazione dell'art. 13, comma 3.2, anche agli appalti di opere pubbliche e ha considerato sufficiente, ai fini dell'effetto sospensivo della mora, l'indicazione contrattuale del finanziamento Cassa Depositi e Prestiti; ha affermato che le censure sulla data di ultimazione lavori e sul capitolato erano nuove o comunque prive di autosufficienza; ha ribadito che la domanda restitutoria ex art. 389 c.p.c. non è domanda nuova, ma conseguenza fisiologica della cassazione con rinvio, e che il pagamento eseguito in base al titolo poi caducato va restituito con interessi legali dal giorno del pagamento.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha quindi confermato la sentenza della Corte d'appello che aveva accolto l'opposizione del Comune, revocato il decreto ingiuntivo e condannato gli appaltatori, in solido, alla restituzione di euro 68.425,97 già versati in esecuzione della decisione di primo grado, oltre interessi legali dal 26.6.2006 al saldo. Ha inoltre condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 633 c.p.c.
ricorso ex art. 633 ss. cod. proc. civ.
è la base del procedimento monitorio promosso dall'appaltatore per ottenere il decreto ingiuntivo
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è il parametro del motivo di ricorso per violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
consente solo la denuncia dell'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera critica alle deduzioni difensive
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
rende inammissibile il motivo quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità
art. 13, comma 3.2, d.l. n. 55/1983 convertito nella l. n. 131/1983
"qualora la fornitura di beni e servizi venga effettuata con ricorso a mutuo della Cassa Depositi e Prestiti, il calcolo del tempo contrattuale per la decorrenza degli interessi di ritardato pagamento non tiene conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di somministrazione e la ricezione del relativo mandato di pagamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale, purché tale circostanza sia stata richiamata nel bando di gara"
si applica anche agli appalti di opere pubbliche; il richiamo richiesto dalla norma può essere soddisfatto dalla previsione contrattuale del finanziamento Cassa Depositi e Prestiti
artt. 35 e 36 d.P.R. n. 1063/1962
disciplinano gli interessi per ritardato pagamento degli acconti e della rata di saldo negli appalti pubblici
art. 36 d.P.R. n. 1063/1962
il comma 1 riguarda il ritardo oltre 120 giorni dalla data del certificato di collaudo già emesso; il comma 2 riguarda il mancato pagamento entro 120 giorni dalla data in cui il certificato avrebbe dovuto essere rilasciato
art. 5 della l. n. 741/1981
viene richiamato per la disciplina dei termini e modalità dei collaudi nella seconda ipotesi dell'art. 36 d.P.R. n. 1063/1962
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
impone l'indicazione specifica degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda; la mancanza determina inammissibilità per difetto di autosufficienza
art. 345 c.p.c.
vieta in cassazione la proposizione di questioni nuove non trattate nel thema decidendum del giudizio di merito
art. 389 c.p.c.
consente l'azione di restituzione e riduzione in pristino conseguente alla cassazione con rinvio; la domanda non è nuova e si collega alla caducazione del titolo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
legittima il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, se dovuto
Massime di principio
- La clausola o indicazione contrattuale che dia atto del finanziamento dell'opera con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti può essere sufficiente, ai fini dell'applicazione della disciplina speciale sulla sospensione del computo degli interessi moratori, anche quando non riproduca testualmente il dato normativo.
- La censura di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può riguardare la mancata considerazione di argomenti difensivi o valutazioni giuridiche, ma solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti.
- Nel giudizio di cassazione sono inammissibili le questioni nuove che richiedano accertamenti di fatto non svolti nei gradi di merito, così come i motivi privi di specifica indicazione degli atti e documenti rilevanti.
- La disciplina dell'art. 36 d.P.R. n. 1063/1962 distingue tra ritardo nel pagamento della rata di saldo dopo l'emissione del certificato di collaudo e mancata emissione del titolo entro il termine entro cui il certificato avrebbe dovuto essere rilasciato; i due regimi hanno presupposti e decorrenze diverse.
- La domanda di restituzione proposta nel giudizio di rinvio ai sensi dell'art. 389 c.p.c. non integra domanda nuova, perché è fisiologicamente conseguente alla cassazione della sentenza che costituiva il titolo del pagamento e mira a ripristinare la situazione patrimoniale anteriore.
- Quando il pagamento sia eseguito in forza di un titolo poi caducato, la restituzione comprende l'intera diminuzione patrimoniale subita e gli interessi legali dal giorno del pagamento.
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