Cassazione Civile, Ordinanza n. 14227/2024 del 22/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore in procedura)
La controversia
La controversia nasce dall’insinuazione al passivo, in chirografo, di un credito di oltre 8 milioni di euro per saldo di un conto corrente affidato acceso presso una banca originaria nel 1999 da un’associazione temporanea di imprese costituita per un appalto edilizio. Il commissario liquidatore aveva escluso il credito ritenendolo non dovuto e comunque non provato; l’opposizione ex art. 98 l. fall. era stata rigettata dal Tribunale di Bologna. Il tribunale aveva ritenuto che il conto corrente, pur intestato documentalmente ai soggetti dell’ATI, fosse stato sottoscritto soltanto dall’impresa mandataria, e che il mandato collettivo speciale conferito nell’ATI attribuisse poteri di rappresentanza verso la sola stazione appaltante e per gli atti inerenti all’appalto, non anche per stipulare un contratto bancario con effetti vincolanti per le imprese mandanti. Con il ricorso per cassazione la società ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 1854 e 1298 c.c., sostenendo che il conto fosse cointestato e che la cointestazione, unitamente a clausole di responsabilità solidale e a una successiva richiesta di affidamento sottoscritta da tutti i partecipanti, comportasse solidarietà passiva e contitolarità del rapporto anche per il consorzio; 2) violazione dell’art. 23, comma 9, d.lgs. n. 406/1991 (ora art. 48, comma 15, d.lgs. n. 50/2016) e dell’art. 1708 c.c., sostenendo che il mandato collettivo speciale con rappresentanza conferiva alla mandataria il potere di stipulare anche il contratto di conto corrente, quale atto necessario per l’esecuzione dell’appalto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile l’intervento volontario di una terza società nel giudizio di cassazione e, soprattutto, ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto che entrambi i motivi non si confrontassero realmente con la ratio decidendi del provvedimento impugnato, perché miravano in sostanza a ottenere una nuova valutazione del materiale documentale e dei fatti di causa, attività preclusa al giudizio di legittimità. In particolare, la Corte ha osservato che il tribunale aveva fondato la decisione sulla circostanza decisiva che il contratto di conto corrente era stato sottoscritto solo dall’impresa mandataria, così da essere riferibile solo a quest’ultima; la ricorrente non aveva smentito questo dato, ma aveva solo prospettato effetti estensivi di clausole di solidarietà e di un mandato collettivo di cui non aveva riportato integralmente il contenuto. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
l’opposizione allo stato passivo è stata utilizzata per contestare l’esclusione del credito insinuato.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
il vizio di violazione di legge non può essere usato per sollecitare una nuova valutazione dei fatti e delle prove.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
l’omesso esame è escluso quando il fatto risulti comunque valutato dal giudice di merito, sia pure alla luce di una precisa qualificazione giuridica.
invocato dalla ricorrente per sostenere la solidarietà passiva e attiva del conto cointestato.
invocato dalla ricorrente per sostenere la presunzione di contitolarità del rapporto e della relativa obbligazione solidale.
art. 23, comma 9, d.lgs. n. 406/1991
invocato dalla ricorrente per ampliare i poteri della mandataria dell’ATI.
art. 48, comma 15, d.lgs. n. 50/2016
richiamato come disciplina attuale del mandato nelle ATI, in continuità con la normativa previgente.
invocato per sostenere l’estensione dei poteri del mandatario agli atti necessari al compimento dell’incarico.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che, pur formalmente prospettata come violazione di legge o omesso esame di fatto decisivo, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove documentali e della ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito.
- Per superare la ratio decidendi occorre confrontarsi con la specifica ragione posta a base della decisione impugnata; la mera critica di argomenti accessori o di diversa lettura delle risultanze istruttorie non è sufficiente.
- La cointestazione formale di un rapporto bancario e la previsione di responsabilità solidale non sono, di per sé, sufficienti a sovvertire un accertamento di merito fondato sulla sottoscrizione del contratto da parte di un solo soggetto e sulla conseguente riferibilità soggettiva del rapporto a quel solo firmatario.
- Il mandato collettivo speciale conferito nell’ambito di un’ATI attribuisce alla mandataria poteri rappresentativi nei limiti del rapporto per il quale è stato conferito; l’estensione a contratti diversi richiede una specifica base negoziale e non può essere presunta in via generica.
- La doglianza di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando il fatto sia stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito, ancorché valutato in senso sfavorevole alla parte ricorrente.
- Nel giudizio di cassazione l’intervento volontario di terzi è inammissibile, salvo i casi eccezionali riconosciuti dalla giurisprudenza di legittimità.
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