Cassazione Civile, Ordinanza n. 03950/2026 del 22/02/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dal diniego tacito di rimborso IVA relativo agli anni 2003-2006 richiesto da una società in forma forfettaria ai sensi della normativa speciale emanata in attuazione della sentenza CGUE del 14 settembre 2006 nella causa C-228/05. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società; la CTR dell’Emilia Romagna aveva respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo che la società avesse collaborato depositando la documentazione disponibile e che, in base a tale comportamento leale, dovesse considerarsi provato anche il requisito dell’inerenza, oltre a sostenere che per il rimborso forfettario fosse sufficiente la sola domanda telematica, senza ulteriore prova dell’inerenza. L’Agenzia ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) omessa rideterminazione della pretesa creditoria, poiché l’inerenza sarebbe stata provata solo per l’anno 2003; 2) violazione della disciplina IVA e dell’art. 2697 c.c. per avere la CTR ritenuto provata l’inerenza sulla base di elementi non idonei a dimostrare la riferibilità dei costi all’impresa; 3) violazione della normativa sul rimborso forfettario e dell’art. 19 del d.P.R. 633/1972 per avere escluso che anche il rimborso forfettario richieda la prova dell’inerenza della spesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati il secondo e il terzo motivo di ricorso, assorbito il primo. Ha affermato che il rimborso forfettario dell’IVA non elimina l’onere del contribuente di dimostrare i presupposti ordinari della detrazione, e quindi anche l’inerenza e la strumentalità dei beni o servizi all’attività d’impresa. Nel caso concreto, la CTR aveva accertato documentalmente tali presupposti solo per l’anno 2003, mentre per le altre annualità aveva fatto leva su una presunzione priva di base normativa, fondata sul comportamento collaborativo del contribuente. Tale impostazione integra un errore di diritto censurabile in cassazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione di norme di diritto
consente di censurare in cassazione l’erronea applicazione della disciplina sostanziale sull’IVA e sull’onere probatorio
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
violazione e falsa applicazione
invocato per denunciare la mancata rideterminazione della pretesa creditoria e vizi processuali della decisione di merito
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 2, 35, comma 3, e 51
richiamati come norme processuali del contenzioso tributario, ma il motivo fondato è risultato quello sostanziale sulla prova dell’inerenza
richiamati dalla ricorrente in relazione alla pretesa omessa pronuncia/rideterminazione del credito
art. 1 del d.l. 15 settembre 2006, n. 258, conv. con modif. nella l. 10 novembre 2006, n. 278
disciplina il rimborso forfettario dell’IVA in attuazione della pronuncia della Corte di giustizia UE
art. 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
la detrazione/rimborso presuppone l’inerenza e la strumentalità dei beni o servizi all’attività d’impresa
art. 19-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato dall’Agenzia nel quadro della disciplina IVA applicabile
l’onere di provare l’inerenza grava sul contribuente che chiede il rimborso
d.l. 15 settembre 2006, n. 258, art. 1
il rimborso forfettario non deroga ai presupposti sostanziali della detrazione IVA
CGUE, 14 settembre 2006, causa C-228/05
la pronuncia europea non esonera dal controllo dei presupposti di detraibilità; rileva solo ai fini della compatibilità della disciplina interna con il diritto UE
Cass. n. 11943 del 13/07/2012
richiamata per il principio secondo cui va accertata l’effettiva inerenza degli acquisti ai fini del rimborso/detraibilità IVA
Cass. n. 23514 del 28/09/2018
richiamata per affermare che la verifica della disapplicazione per contrasto con il diritto UE non esonera dal controllo dei presupposti di cui all’art. 19 del d.P.R. 633/1972
Massime di principio
- Il rimborso forfettario dell’IVA non esonera il contribuente dalla prova dei presupposti sostanziali richiesti per la detrazione, in particolare dell’inerenza e della strumentalità dei beni o servizi all’attività d’impresa.
- L’onere di provare l’inerenza dei costi da cui deriva il credito IVA grava sul contribuente che richiede il rimborso; non è sufficiente un generico comportamento collaborativo nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.
- Se il giudice di merito fonda il riconoscimento del diritto al rimborso su elementi non previsti dalla legge o su presunzioni prive di base normativa, l’errore è di diritto e può essere denunciato in cassazione ex art. 360, n. 3, c.p.c.
- La disciplina nazionale sul rimborso forfettario, anche se adottata in attuazione di una pronuncia della Corte di giustizia UE, non elimina la necessità di verificare i requisiti ordinari della detrazione IVA previsti dall’art. 19 del d.P.R. 633/1972.
- Quando l’accertamento dell’inerenza risulta compiuto solo per alcune annualità, il giudice deve procedere a una specifica verifica per ciascun periodo d’imposta oggetto di domanda di rimborso.
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