Cassazione Civile, Ordinanza n. 34524/2022 del 23/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione/avvocato)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione proposta dalla Procura avverso un decreto di liquidazione dei compensi in favore del difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale di Roma ha dichiarato l’opposizione inammissibile per tardività, ritenendo non dimostrata la proposizione entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto, valorizzando la data del "visto PM" risultante dal registro informatico come indice di avvio del subprocedimento di comunicazione. La Procura ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo e violazione/falsa applicazione dell’art. 136 c.p.c., sostenendo di non aver mai ricevuto rituale comunicazione del decreto e che la schermata SICID non dimostrasse una comunicazione effettuata nelle forme di legge, pur essendo l’ufficio dotato di pec; 2) omesso esame di un fatto decisivo e violazione/falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., lamentando che il Tribunale non avesse considerato l’attestazione del direttore amministrativo dell’ufficio affari civili, da cui risultava l’assenza di comunicazioni telematiche o cartacee, e che non potesse gravare sul P.M. la prova del momento di effettiva conoscibilità dell’atto.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto innanzitutto violato l’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. per la mancanza di una sommaria esposizione dei fatti di causa, poiché il ricorso si limitava a riportare l’ordinanza impugnata e i motivi, senza consentire una chiara comprensione del fatto sostanziale e processuale. In ogni caso, ha escluso che il ricorso superasse il filtro di cui all’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., osservando che il Tribunale aveva deciso la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità. La Corte ha richiamato il principio per cui l’opposizione al decreto di pagamento ex art. 84 d.P.R. n. 115/2002, disciplinata dall’art. 170 del medesimo testo e dall’art. 15 d.lgs. n. 150/2011, è soggetta al termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione; in mancanza di comunicazione/notificazione, opera il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. Ne ha tratto la conclusione che, comunque, l’opposizione era tardiva anche applicando il termine lungo, sicché la statuizione di inammissibilità risultava corretta. Spese non regolate per la mancata costituzione degli intimati e per la natura del ricorrente; esclusa anche la debenza dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 170 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Rimedi oppositivi avverso il decreto di pagamento delle spese di giustizia; l’opposizione va proposta nei termini previsti e nel caso concreto era tardiva.
art. 84 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il decreto di pagamento del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato è comunicato al difensore e alle parti, incluso il pubblico ministero, ed è opponibile ai sensi dell’art. 170.
art. 15 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150
"sono regolate dal rito sommario"
Le opposizioni ai decreti in tema di spese di giustizia seguono il rito sommario; ciò consente di assimilare il decreto di liquidazione all’ordinanza monocratica appellabile ex art. 702-quater c.p.c.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso deve contenere la sommaria esposizione dei fatti della causa; la sua mancanza comporta inammissibilità.
Il ricorso non è scrutinabile favorevolmente quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità.
In assenza di notificazione o comunicazione del provvedimento, si applica il termine lungo d’impugnazione per i provvedimenti decisori e definitivi; nel caso concreto ha comunque determinato la tardività dell’opposizione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha escluso i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Invocato dalla ricorrente in relazione alle modalità di comunicazione, ma il ricorso è stato dichiarato inammissibile senza accoglimento della doglianza.
Invocato dalla ricorrente sul riparto dell’onere della prova, ma la censura è rimasta assorbita/infondata nel quadro dell’inammissibilità.
Richiamato per la definizione camerale in sede di filtro.
art. 375, comma 1, n. 1, c.p.c.
Richiamato quale base per la declaratoria di inammissibilità in camera di consiglio.
Richiamato in via analogica per qualificare il decreto di liquidazione come provvedimento assimilabile all’ordinanza appellabile nel rito sommario.
Massime di principio
- L’opposizione al decreto di liquidazione dei compensi in materia di patrocinio a spese dello Stato deve essere proposta entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento; in mancanza, resta applicabile il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c.
- Il decreto di liquidazione delle spese di giustizia, pur emesso dal giudice, è trattato come provvedimento decisorio soggetto a un regime impugnatorio assimilato al rito sommario, con applicazione del termine breve ove vi sia comunicazione o notificazione.
- La mancata indicazione, nel ricorso per cassazione, della sommaria esposizione dei fatti di causa integra un autonomo motivo di inammissibilità ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
- Il ricorso per cassazione non può essere accolto quando la decisione impugnata risulti conforme all’orientamento consolidato della Corte, operando il filtro di cui all’art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
- Quando il giudice ritiene tardiva l’opposizione sulla base del termine lungo, la doglianza sulla mancata rituale comunicazione del provvedimento non è idonea a elidere l’accertamento della tardività se, comunque, il termine massimo di impugnazione è spirato.
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