Cassazione Civile, Ordinanza n. 23371/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce dall'apertura della liquidazione giudiziale di una società, pronunciata dopo la revoca delle misure protettive nell'ambito di una composizione negoziata, sulla base dell'esistenza di un credito scaduto e non pagato vantato da un creditore per euro 80.118,16, fondato su decreto ingiuntivo e di ulteriori passività non coperte da risorse aggredibili, oltre che dell'esito infruttuoso della composizione negoziata. La corte d'appello aveva rigettato il reclamo della debitrice, ritenendo incidenter tantum esistente il credito del creditore istante e confermando lo stato di insolvenza. Con il ricorso per cassazione la società deduceva, in sintesi: 1) violazione di norme processuali e sostanziali perché il decreto ingiuntivo sarebbe stato formato illegittimamente mediante correzione di errore materiale, non sarebbe definitivo per l'opposizione proposta dal cedente e, quindi, mancherebbe un valido titolo esecutivo e un credito azionabile; inoltre contestava la riqualificazione della clausola apposta al contratto di cessione di ramo d'azienda da condizione sospensiva a risolutiva e, in ogni caso, negava che il mancato avveramento della condizione fosse a lei imputabile ai fini dell'art. 1359 c.c.; 2) violazione delle norme del CCII sulla legittimazione del creditore istante e sui presupposti dell'insolvenza, sostenendo che il credito, lo stato di insolvenza e la soglia quantitativa dell'insolvenza socialmente rilevante non fossero stati correttamente accertati. La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi, ritenendo che la sentenza impugnata avesse fondato la decisione su un accertamento meramente incidentale dell'esistenza del credito, sufficiente ai fini della legittimazione del creditore istante, e che le ulteriori doglianze si risolvessero in una richiesta di riesame del merito, non consentita in cassazione. Ha inoltre confermato la condanna alle spese, al raddoppio del contributo unificato e, ai sensi dell'art. 51, comma 15, CCII, alla condanna in proprio del legale rappresentante che aveva conferito la procura, ravvisando la proposizione di un'impugnazione priva della normale prudenza e finalizzata a scaricare sui creditori il costo del giudizio di legittimità.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il primo motivo non colpisse la ratio decidendi, poiché la corte territoriale aveva effettuato soltanto un accertamento incidentale del credito del creditore istante, necessario per valutarne la legittimazione a chiedere l'apertura della liquidazione giudiziale, senza attribuire efficacia di giudicato al credito stesso. Anche la censura sulla condizione apposta al contratto di cessione del ramo d'azienda è stata ritenuta inammissibile, perché diretta a contestare un apprezzamento di fatto del giudice di merito, compresa la valutazione di imputabilità del mancato avveramento ai fini dell'art. 1359 c.c. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile poiché mirava a ottenere un nuovo esame del merito sull'esistenza del credito e sulla sussistenza dello stato di insolvenza, profili rimessi al giudice di merito e non rivalutabili in cassazione. La Corte ha quindi confermato la condanna della ricorrente al pagamento delle spese e del doppio contributo unificato; ha inoltre disposto la condanna in solido del legale rappresentante che aveva conferito la procura, in applicazione dell'art. 51, comma 15, CCII.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente per contestare l'accertamento del credito e del titolo esecutivo; la Corte non entra nel merito della dedotta violazione perché il motivo non coglie la ratio decidendi.
richiamati in relazione alla doglianza sulla correzione di errore materiale del decreto ingiuntivo; la Corte osserva che la questione non incide sulla ratio della decisione, fondata sull'accertamento incidentale del credito.
richiamati per contestare la qualificazione della clausola contrattuale e l'imputabilità del mancato avveramento della condizione; la Corte reputa la censura inammissibile perché involge un accertamento di fatto del giudice di merito.
richiamato per la tempestività/tardività dell'opposizione a decreto ingiuntivo; la Corte lo menziona nel riepilogo dei fatti, senza farne il fondamento della decisione.
art. 2560, secondo comma, c.c.
richiamato in relazione alla responsabilità del cessionario d'azienda per i debiti inerenti all'azienda ceduta; la Corte lo considera nel contesto dell'accertamento incidentale del credito.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è il parametro invocato per i motivi di ricorso, ma la Corte rileva che le censure sono inammissibili perché non attengono a violazioni di legge bensì a contestazioni di merito.
richiamato dal ricorrente per censurare la ritenuta sussistenza dei presupposti dell'apertura della liquidazione giudiziale; la Corte ritiene la doglianza inammissibile perché diretta a rivalutare il merito.
richiamato dal ricorrente nel secondo motivo in tema di insolvenza; la Corte reputa incensurabile in sede di legittimità l'apprezzamento di merito sulla non regolare soddisfazione delle obbligazioni.
applicato per la condanna in proprio del legale rappresentante che ha conferito la procura, in presenza di impugnazione ritenuta proposta senza normale prudenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato come base del contributo unificato oggetto dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità.
Massime di principio
- Ai fini della legittimazione del creditore a chiedere l'apertura della liquidazione giudiziale, il giudice deve verificare l'esistenza del credito in via meramente incidentale, senza che sia necessario un accertamento con efficacia di giudicato sul rapporto obbligatorio.
- In cassazione non è consentito trasformare censure formalmente di violazione di legge in richieste di rivalutazione del merito: le valutazioni del giudice di merito su esistenza del credito, qualificazione della clausola contrattuale e imputabilità del mancato avveramento di una condizione restano insindacabili se sorrette da motivazione logico-giuridica.
- La correttezza della declaratoria di insolvenza va censurata in cassazione solo per vizi di legittimità; non è ammesso chiedere una nuova lettura delle risultanze probatorie quando il giudice di merito abbia accertato l'indebitamento, l'assenza di risorse aggredibili e l'inesistenza di un attendibile piano di risanamento.
- L'accertamento dell'imputabilità del mancato avveramento di una condizione ai fini dell'art. 1359 c.c. costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare, oltre alle spese e al raddoppio del contributo unificato, la condanna in proprio del legale rappresentante che abbia conferito la procura quando l'impugnazione risulti proposta senza normale prudenza.
- Fallisce la censura che non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, specie quando la decisione di merito sia fondata su un accertamento incidentale e non su un giudicato sul credito.
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