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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06254/2026 del 17/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da una verifica fiscale svolta nei confronti di una società ritenuta parte di un sistema di frode basato su fatture per operazioni inesistenti e interposizione fittizia di società nella commercializzazione di metalli ferrosi e non ferrosi. L'Ufficio contestava alla società l'indebita detrazione dell'IVA e un maggior valore della produzione ai fini IRAP; per l'IRES, essendo stata esercitata l'opzione per la trasparenza fiscale, gli avvisi erano notificati anche ai due soci. I contribuenti avevano prodotto fatture, DDT e mezzi di pagamento, ma la CTR aveva accolto i ricorsi ritenendo non adeguatamente provata dall'Ufficio l'inesistenza delle operazioni. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva violazione delle norme su IVA, imposte dirette, presunzioni e onere della prova, sostenendo che gli elementi raccolti in verifica costituivano presunzioni gravi, precise e concordanti dell'inesistenza delle operazioni e che, invece, la CTR aveva errato nel pretendere una prova ulteriore e nel non valorizzare la carenza di struttura aziendale del fornitore, l'assenza di utenze, beni strumentali, dipendenti, contabilità e dichiarazioni fiscali, oltre alla sproporzione tra acquisti e volume d'affari. Con un secondo motivo l'Ufficio denunciava la nullità della sentenza per motivazione apparente, ma tale doglianza è stata assorbita.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo fondato il rilievo sul mal governo delle regole di riparto dell'onere della prova nelle operazioni soggettivamente inesistenti. Ha affermato che l'Amministrazione può assolvere il proprio onere anche mediante presunzioni e che, una volta forniti elementi idonei a dimostrare la fittizietà del fornitore e la consapevolezza o conoscibilità della frode da parte del cessionario, spetta al contribuente provare la propria estraneità e la diligenza massima esigibile. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado competente, in diversa composizione, anche per le spese. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 19 d.P.R. 633/72

    richiamato quale norma sull'indebita detrazione dell'IVA contestata in relazione alle operazioni ritenute inesistenti

  • art. 21 d.P.R. 633/72

    richiamato tra le disposizioni asseritamente violate nel ricorso

  • art. 109 d.P.R. 917/86

    richiamato in relazione ai componenti negativi di reddito e alla pretesa fiscale per imposte dirette

  • art. 2727 c.c.

    richiamato per la disciplina delle presunzioni semplici e del loro uso probatorio

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per il riparto dell'onere della prova fra Amministrazione e contribuente

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma processuale invocata per il vizio di violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    norma processuale invocata per la dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato in relazione al requisito della motivazione della sentenza

  • art. 36 d.lgs. 546/92

    richiamato come norma sulla motivazione delle sentenze tributarie

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso

  • Corte di giustizia, 22 ottobre 2015, Ppuh, C-277/14

    richiamata in coerenza con il principio per cui l'Amministrazione deve provare la frode e la conoscibilità da parte del cessionario

  • Corte di giustizia, 11 novembre 2021, Kemwater ProChemie s.r.o., C-281/20

    richiamata a conferma del criterio della conoscibilità della frode secondo ordinaria diligenza

Massime di principio

  • Nelle operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria deve provare sia l'oggettiva fittizietà del fornitore sia la consapevolezza, o la conoscibilità con l'ordinaria diligenza, del cessionario che l'operazione si inseriva in un'evasione fiscale.
  • La prova della frode può essere fornita anche per presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, e non può ridursi al solo dato della fittizietà formale del fornitore.
  • Una volta che l'Ufficio abbia allegato elementi indiziari idonei a far ritenere la fittizietà dell'operazione, grava sul contribuente l'onere di provare la reale esistenza delle operazioni e la propria estraneità alla frode, dimostrando di avere adottato la massima diligenza esigibile.
  • La regolarità formale della contabilità, dei pagamenti o della successiva rivendita non è di per sé sufficiente a superare la prova indiziaria dell'inesistenza soggettiva dell'operazione, poiché tali elementi sono compatibili con lo schema fraudolento contestato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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