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Sentenza

Sentenza n. 54/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia: - del decreto del Questore della Provincia di Reggio Calabria, emesso in data -OMISSIS- e notificato in data 24.06.2025 con cui è stata rigettata l'istanza di rilascio del passaporto presentata in data 09.11.2023 (prot. -OMISSIS-); - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compreso il preavviso di rigetto del 08.11.2024;

Giustizia amministrativa202500508

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rilascio del passaporto, con ritiro della carta d'identità ai fini dell'apposizione dell'annotazione di non validità per l'espatrio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva richiesto il rilascio del passaporto, ma la Questura aveva rigettato l'istanza ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d), l. n. 1185/1967, rilevando l'esistenza di una condanna comprendente una pena detentiva e una multa non pagata, in assenza del nulla osta dell'autorità giudiziaria competente. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 3, comma 1, lett. d), l. n. 1185/1967, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, sostenendo che la multa fosse ormai prescritta e che la Questura avrebbe dovuto verificarne d'ufficio l'attuale esigibilità. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dei principi di ragionevolezza e buon andamento di cui agli artt. 3 e 97 Cost., nonché eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e mancata valutazione della pericolosità sociale, sostenendo che il diniego non potesse operare automaticamente in ragione di precedenti penali risalenti e della multa, ma richiedesse una valutazione concreta della sua attuale affidabilità e del percorso di reinserimento sociale e familiare. Ha inoltre valorizzato il precedente rilascio, nel 2022, di una carta d'identità valida per l'espatrio.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso, ritenendo che il potere previsto dall'art. 3, comma 1, lett. d), l. n. 1185/1967 sia vincolato e che, in presenza di una pena detentiva da espiare o di una multa non pagata, il passaporto non possa essere rilasciato salvo il nulla osta dell'autorità incaricata dell'esecuzione della sentenza penale. La disposizione determina un effetto preclusivo automatico, finalizzato a impedire che il condannato si sottragga all'esecuzione della pena recandosi all'estero, senza lasciare spazio alla valutazione di condizioni soggettive, dell'affidabilità attuale o della pericolosità sociale dell'interessato. È stata respinta la censura relativa alla prescrizione della multa: la Questura non avrebbe potuto accertare autonomamente la prescrizione di un credito riferibile all'amministrazione giudiziaria, spettando all'interessato ottenere dal giudice dell'esecuzione l'accertamento della causa estintiva. Tale accertamento era stato richiesto soltanto il 18 luglio 2025, dopo la notifica del diniego. È stata inoltre ritenuta irrilevante, ai fini della legittimità del diniego, la precedente carta d'identità valida per l'espatrio, poiché essa abilita ordinariamente alla circolazione nei Paesi dell'Unione europea, nei quali opera il mandato d'arresto europeo, mentre il passaporto può consentire la circolazione verso una platea più ampia di Stati e, quindi, una potenziale sottrazione all'esecuzione della pena. Il TAR ha dato atto che il Questore aveva comunque disposto il ritiro della carta d'identità per l'apposizione dell'annotazione di non validità ai fini dell'espatrio. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 800 euro, oltre accessori, per spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 1, lett. d), l. 21 novembre 1967, n. 1185

    coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta dell'autorità che deve curare l'esecuzione della sentenza, sempreché la multa o l'ammenda non siano già state convertite in pena restrittiva della libertà personale, o la loro conversione non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto

    La disposizione attribuisce un potere vincolato e comporta un effetto preclusivo automatico al ricorrere dei presupposti oggettivi, salvo il nulla osta dell'autorità competente all'esecuzione della sentenza penale.

  • art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241

    Richiamato quale fondamento del preavviso di rigetto comunicato dalla Questura.

  • art. 172 c.p.

    Individuato dal giudice dell'esecuzione quale riferimento normativo per la richiesta di accertamento della prescrizione della multa; la Questura non può compiere autonomamente tale accertamento.

  • art. 2 l. 21 novembre 1967, n. 1185

    è valido per tutti i Paesi i cui Governi sono riconosciuti dal Governo italiano, salvo le limitazioni previste dalla presente legge. A domanda dell'interessato il passaporto può essere reso valido, mediante l'indicazione delle località di destinazione, per i Paesi i cui Governi non sono riconosciuti

    La più ampia validità territoriale del passaporto rispetto alla carta d'identità valida per l'espatrio giustifica la diversa disciplina, in funzione della tutela dell'esecuzione delle sanzioni penali.

  • art. 3 T.U.L.P.S.

    Richiamato per affermare che la carta d'identità valida per l'espatrio abilita, in linea generale, a recarsi nei Paesi dell'Unione europea.

  • l. 22 aprile 2005, n. 69

    Richiamata in relazione al mandato d'arresto europeo, quale meccanismo che agevola l'esecuzione delle sentenze penali di condanna nei Paesi dell'Unione europea.

  • artt. 3 e 97 Cost.

    Invocati dal ricorrente in relazione ai principi di ragionevolezza e buon andamento, ma ritenuti non idonei a superare la natura vincolata del diniego.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza semplificata, dopo l'avviso alle parti nella camera di consiglio.

Massime di principio

  • Il diniego del passaporto previsto dall'art. 3, comma 1, lett. d), l. n. 1185/1967 costituisce esercizio di potere vincolato e produce un effetto preclusivo automatico quando il richiedente debba espiare una pena detentiva o pagare una multa o ammenda, salvo il nulla osta dell'autorità incaricata dell'esecuzione della sentenza penale e le ulteriori condizioni previste dalla legge.
  • Nel procedimento di rilascio del passaporto, l'autorità di pubblica sicurezza deve limitarsi ad accertare la sussistenza oggettiva della causa ostativa prevista dalla legge e non può sostituirsi all'autorità giudiziaria nell'accertamento della prescrizione del credito derivante dalla multa; tale accertamento deve essere richiesto dall'interessato al giudice competente.
  • In presenza della causa ostativa prevista dall'art. 3, comma 1, lett. d), l. n. 1185/1967, non assumono rilievo l'affidabilità attuale del richiedente, il percorso di reinserimento sociale, la risalenza dei precedenti penali o una valutazione autonoma della pericolosità sociale, poiché la preclusione è collegata a dati oggettivi e non a una discrezionale prognosi individuale.
  • Il precedente rilascio di una carta d'identità valida per l'espatrio non vincola l'amministrazione nel successivo procedimento relativo al passaporto, poiché i due documenti hanno diversa estensione territoriale e il passaporto può consentire l'ingresso in Stati ulteriori rispetto a quelli normalmente raggiungibili con la carta d'identità.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di polizia
RamiImmigrazione e cittadinanzaEnti locali e organizzazione amministrativa
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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