LEGGE 21 novembre 1967, n. 1185
Norme sui passaporti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina rilascio, validità, limiti, ritiro e sanzioni del passaporto ordinario, nonché alcuni documenti equipollenti. Prevede cause ostative, regole per minori e residenti all’estero, procedure amministrative e un’inibitoria giudiziale temporanea per evitare l’espatrio del genitore con prole minore. Alcune disposizioni risultano abrogate o superate.
Norme sui passaporti e documenti equipollenti
Norme sui passaporti e documenti equipollenti
La legge disciplina il rilascio, la validità, il ritiro e l’uso del passaporto ordinario, oltre ad alcune ipotesi di documenti equipollenti. Regola anche le cause ostative, le procedure amministrative, i casi di inibitoria giudiziale e le sanzioni per espatrio irregolare.
Libertà di espatrio e ambito del passaporto
Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di farvi rientro, salvo gli obblighi di legge. Il passaporto è valido per i Paesi i cui Governi sono riconosciuti dal Governo italiano, salvo limitazioni previste dalla legge; su richiesta può essere reso valido anche per Paesi non riconosciuti, indicando le località di destinazione.
Cause ostative al rilascio
Il passaporto non può essere rilasciato a chi si trovi in determinate condizioni ostative, tra cui:
- minori o soggetti sottoposti a responsabilità genitoriale/tutela senza l’assenso richiesto o l’autorizzazione del giudice tutelare;
- soggetti destinatari dell’inibitoria giudiziale di cui all’articolo 3-bis;
- persone che debbano espiare una pena detentiva o pagare multa/ammenda, salvo specifiche ipotesi di nulla osta;
- persone sottoposte a misura di sicurezza detentiva o a misure di prevenzione;
- residenti all’estero che richiedano il passaporto dopo il 1° gennaio dell’anno di compimento del 20° anno senza aver regolarizzato la posizione relativa agli obblighi di leva.
È inoltre richiamata una declaratoria di illegittimità costituzionale sulla disciplina dell’assenso del giudice tutelare in un caso specifico di genitore naturale convivente con l’altro genitore esercente congiuntamente la responsabilità genitoriale.
Inibitoria giudiziale del passaporto al genitore con figli minori
Il giudice può inibire il rilascio del passaporto al genitore con prole minore quando vi sia un concreto e attuale pericolo che, trasferendosi all’estero, sottragga sé stesso all’adempimento degli obblighi verso i figli. L’inibitoria deve rispettare il principio di proporzionalità e può durare al massimo due anni.
La domanda si propone:
- al tribunale ordinario del luogo di residenza abituale del minore;
- al giudice già adito se pende tra le stesse parti un procedimento ex art. 473-bis c.p.c.;
- se il minore risiede all’estero, al tribunale dell’ultima residenza in Italia o a quello del circondario del comune di iscrizione AIRE.
Il ricorso può essere proposto dal pubblico ministero, dall’altro genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale. Il giudice decide in camera di consiglio e il provvedimento va comunicato al comune di residenza e alla questura o rappresentanza diplomatica/consolare competente.
Autorità competenti e procedura di presentazione
I provvedimenti di volontaria giurisdizione relativi alle cause ostative sono adottati, per i cittadini residenti all’estero, dal capo dell’ufficio consolare di prima categoria competente per territorio, ferma la competenza dell’autorità giudiziaria per l’inibitoria ex art. 3-bis.
Il passaporto è rilasciato, ritirato o restituito dal Ministro degli affari esteri e, per delega:
- in Italia, dai questori;
- all’estero, dagli uffici consolari competenti.
Le domande si presentano:
- in Italia, presso questura, ufficio locale di pubblica sicurezza, in mancanza comando dei carabinieri o comune, nel luogo di residenza, domicilio o dimora;
- all’estero, presso le rappresentanze diplomatiche o consolari.
L’autorità competente è quella dell’ufficio o rappresentanza nella cui circoscrizione risiede il richiedente; in casi particolari può essere delegata l’autorità del domicilio o della dimora.
Istruttoria, termini e rilascio
Le domande presentate a un ufficio non competente sono trasmesse a quello competente entro cinque giorni, con gli eventuali accertamenti istruttori.
L’ufficio competente, entro quindici giorni dal ricevimento della domanda completa, deve:
- rilasciare il passaporto;
- chiedere integrazioni istruttorie;
- oppure rigettare la domanda motivando le cause ostative.
Se occorre completare l’istruttoria, il termine è prorogato di ulteriori quindici giorni, previa comunicazione all’interessato. Il passaporto può essere consegnato tramite l’ufficio ricevente oppure direttamente dall’ufficio competente.
Sospensione, limitazione e ritiro
In circostanze eccezionali il Ministro degli affari esteri, con decreto motivato, può sospendere o limitare il rilascio dei passaporti, disporre il ritiro di quelli già rilasciati o limitarne la validità territoriale per ragioni di sicurezza internazionale, sicurezza interna o grave pericolo per cittadini in determinati Paesi.
Per i cittadini con obblighi militari, l’espatrio può essere temporaneamente sospeso secondo la normativa sulla leva.
Il passaporto va ritirato quando sopravvengano circostanze che avrebbero giustificato il diniego. Può inoltre essere ritirato se il titolare all’estero, su istanza degli aventi diritto, non prova l’adempimento di determinati obblighi alimentari, di mantenimento, di assegno divorzile o connesso allo scioglimento dell’unione civile, nei confronti dei soggetti indicati dalla legge. Per i minori, il ritiro è possibile se abitualmente svolgono all’estero attività immorali o lavorano in industrie pericolose o nocive.
Il passaporto ritirato è restituito quando cessano le ragioni del ritiro.
Denuncia di smarrimento o furto
In caso di smarrimento o furto del passaporto:
- in Italia, deve essere presentata tempestiva e circostanziata denuncia agli uffici di polizia competenti;
- all’estero, la denuncia va presentata alle autorità locali di polizia e poi trasmessa all’autorità competente per il rilascio; se ciò è impossibile o difficoltoso, può essere resa dichiarazione all’ufficio competente al rilascio.
Dopo la denuncia, può essere rilasciato un nuovo passaporto.
Caratteri del passaporto ordinario e minori
Il passaporto ordinario è individuale e spetta a ogni cittadino, salvo le cause ostative.
Per i minori di età inferiore a 14 anni, l’uso è subordinato alla presenza di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, oppure all’indicazione sul passaporto o in apposita dichiarazione del nominativo della persona, ente o compagnia di trasporto cui il minore è affidato. La dichiarazione deve essere vistata da un’autorità competente al rilascio.
Se previsto dalle norme di uno o più Stati esteri, le autorità consolari possono rilasciare, su richiesta dei genitori o del tutore, un’attestazione di viaggio previa acquisizione della dichiarazione o autorizzazione necessaria.
Contenuto del passaporto e documentazione richiesta
Il passaporto ordinario contiene:
- nome, cognome, luogo e data di nascita e residenza del titolare;
- caratteristiche somatiche e fotografia del volto;
- firma del titolare;
- microprocessore con i dati anagrafici indicati, esclusa la residenza, la fotografia, le impronte digitali e altri dati identificativi previsti dalla normativa nazionale o UE.
Alla domanda l’interessato deve comprovare identità, cittadinanza italiana e stato di famiglia, e dichiarare per iscritto se sia o meno sottoposto a procedimento penale. Devono essere allegati i nulla osta e gli assensi richiesti, nonché una fotografia autenticata o verificata secondo la normativa richiamata.
Validità e passaporto temporaneo
Il passaporto ordinario ha validità di dieci anni, salvo riduzioni previste dalla legge o richieste dell’avente titolo.
Per i minori:
- sotto i 3 anni, validità di 3 anni;
- tra 3 e 18 anni, validità di 5 anni.
In caso di urgenza, impossibilità temporanea alla rilevazione delle impronte digitali o particolari esigenze, può essere rilasciato un passaporto temporaneo valido fino a 12 mesi.
Contributi, esenzioni e costo del libretto
Per il rilascio del passaporto ordinario è dovuto un contributo amministrativo di euro 73,50, oltre al costo del libretto, da corrispondere non oltre la consegna. Il contributo può essere aggiornato con decreto ministeriale; all’estero la riscossione avviene in valuta locale secondo l’ordinamento consolare.
Non è dovuta alcuna tassa per il rilascio o rinnovo del passaporto ordinario, e il libretto è gratuito, per alcune categorie indicate dalla legge, tra cui italiani all’estero che rientrano con rimpatrio consolare o per servizio militare, ministri del culto e religiosi missionari, e indigenti. Per tali soggetti, gli atti e documenti necessari sono redatti in carta libera ed esenti da imposte o tasse.
Documenti speciali ed equipollenti
Possono essere rilasciati o rinnovati, quando previsti da accordi internazionali:
- passaporti speciali, lasciapassare e altri documenti equipollenti per stranieri e apolidi;
- carte di frontiera, tessere di turismo alpino e documenti consimili per chi risieda o dimori nella fascia di frontiera;
- passaporti diplomatici o di servizio, secondo regolamento da emanare.
Ricorsi e tutela contro i provvedimenti di rigetto o ritiro
Contro i provvedimenti delle autorità delegate è ammesso ricorso al Ministro degli affari esteri entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione del rigetto. Il Ministro decide con decreto motivato.
Se il Ministero non comunica la decisione entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso, decorre il termine per l’impugnazione giurisdizionale. Il termine è prorogato a 45 giorni quando l’autorità competente al rilascio si trovi in un Paese extraeuropeo.
Per i provvedimenti delle autorità delegate in Italia, relativi ai motivi ostativi dell’art. 3 e ai casi di ritiro del passaporto, è ammesso anche ricorso al TAR competente, nei medesimi termini.
Sanzioni per espatrio irregolare
Chi esce dal territorio dello Stato senza passaporto o altro documento equipollente, oppure con passaporto sospeso, è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 1.000, salvo che il fatto costituisca reato.
La pena è più grave se:
- il passaporto o documento equipollente era stato negato o ritirato: arresto fino a 6 mesi o ammenda da euro 250 a euro 3.000;
- il soggetto era nelle condizioni ostative relative a pene/misure di sicurezza o prevenzione, oppure non aveva adempiuto agli obblighi di leva: arresto da 1 mese a 1 anno e ammenda da euro 500 a euro 5.000.
Disposizioni transitorie e abrogazioni
I passaporti rilasciati prima dell’entrata in vigore della legge restano validi fino alla loro scadenza.
Sono inoltre richiamate varie abrogazioni di singole lettere e articoli nel testo vigente; alcune disposizioni originarie risultano quindi non più applicabili.
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