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Sentenza

Sentenza n. 2851/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601192

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenza non definitivaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza del 4 febbraio 2026, trasmessa via PEC il 5 febbraio 2026 e protocollata dal Comune di Gela al n. 11375, volta alla predisposizione del progetto individualizzato di assistenza per il figlio minore

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (genitore)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, nell’interesse del figlio minore con disabilità, ha impugnato il silenzio mantenuto dal Comune di Gela e dall’A.S.P. di Caltanissetta sulla richiesta di predisporre un progetto individualizzato ai sensi dell’art. 14 della l. 328/2000. Ha dedotto l’illegittimità dell’inerzia e chiesto che le amministrazioni fossero condannate a elaborare il progetto, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento. Ha inoltre chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale asseritamente sofferto per la mancata tempestiva conclusione del procedimento.

La decisione

Il TAR ha accolto le domande proposte ai sensi dell’art. 117 c.p.a.: ha dichiarato illegittimo il silenzio-inadempimento e ha ordinato al Comune e all’A.S.P. di provvedere entro 30 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. Ha nominato, per il caso di persistente inerzia, il Dirigente generale del Dipartimento delle Attività Sanitarie presso l’Assessorato regionale della Salute quale commissario ad acta, con facoltà di delega, da attivare su istanza di parte e tenuto a provvedere nei successivi 30 giorni, anche compiendo le necessarie attività amministrative e le eventuali modifiche di bilancio. Il TAR ha ravvisato l’inadempimento del Comune rispetto al termine di 60 giorni previsto dalla normativa regionale e la violazione dell’obbligo generale di conclusione del procedimento; ha esteso l’ordine di provvedere anche all’A.S.P. La domanda risarcitoria non è stata decisa: è stata rinviata all’udienza pubblica del 12 gennaio 2027. Le spese sono state riservate al definitivo.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 1, l. 328/2000

    L’art. 14, co. 1 l. n. 328 del 2000 consente alle persone con disabilità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 di richiedere l’elaborazione del progetto di vita di cui all’articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 22 dicembre 2021, n. 227.

    La disposizione riconosce alle persone con disabilità la facoltà di richiedere l’elaborazione del progetto di vita.

  • art. 91 l.r. Sicilia 12 maggio 2010, n. 11

    Deve, dunque, ritenersi l’inadempimento del Comune, il quale non ha provveduto sull’istanza presentata dalla ricorrente, mediante la predisposizione del progetto individuale nel termine (di sessanta giorni dalla richiesta) imposto dalla normativa regionale, e ciò in violazione dell’obbligo generale di cui all’art. 2 della L. n. 241 del 1990.

    La normativa regionale impone la predisposizione del progetto individuale entro sessanta giorni dalla richiesta; il mancato rispetto del termine integra inadempimento.

  • art. 2 l. 241/1990

    Deve, dunque, ritenersi l’inadempimento del Comune, il quale non ha provveduto sull’istanza presentata dalla ricorrente, mediante la predisposizione del progetto individuale nel termine (di sessanta giorni dalla richiesta) imposto dalla normativa regionale, e ciò in violazione dell’obbligo generale di cui all’art. 2 della L. n. 241 del 1990.

    L’inerzia dell’amministrazione oltre il termine applicabile viola l’obbligo generale di concludere il procedimento.

  • art. 117 c.p.a.

    La domanda risarcitoria, ai sensi dell’art. 117, co. 6 c.p.a., sarà trattata all’udienza pubblica indicata in dispositivo; in tale sede, sarà assunta ogni determinazione in merito alle spese del presente giudizio.

    Nel giudizio sul silenzio, la domanda risarcitoria può essere trattata separatamente e rinviata a una successiva udienza, mentre viene definita la domanda diretta a ottenere la pronuncia sull’inerzia e l’ordine di provvedere.

  • art. 117, comma 6, c.p.a.

    La domanda risarcitoria, ai sensi dell’art. 117, co. 6 c.p.a., sarà trattata all’udienza pubblica indicata in dispositivo; in tale sede, sarà assunta ogni determinazione in merito alle spese del presente giudizio.

    La domanda di risarcimento è rinviata alla successiva udienza pubblica per la trattazione e la decisione.

  • art. 36, comma 2, c.p.a.

    Visto l’art. 36, co. 2, cod. proc. amm.

    Il testo richiama la disposizione quale base della pronuncia non definitiva, ma non ne esplicita ulteriormente l’interpretazione.

  • art. 2, comma 2, lettera c), l. 22 dicembre 2021, n. 227

    L’art. 14, co. 1 l. n. 328 del 2000 consente alle persone con disabilità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 di richiedere l’elaborazione del progetto di vita di cui all’articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 22 dicembre 2021, n. 227.

    La disposizione è richiamata per identificare il progetto di vita alla cui elaborazione si riferisce l’art. 14 della l. 328/2000.

Massime di principio

  • La richiesta di predisposizione di un progetto individuale di assistenza per una persona con disabilità deve essere esaminata dall’amministrazione entro il termine previsto dalla normativa regionale; il mancato provvedimento entro sessanta giorni integra silenzio-inadempimento e violazione dell’obbligo generale di conclusione del procedimento.
  • Accertato il silenzio-inadempimento sull’istanza di predisposizione del progetto individuale, il giudice può ordinare alle amministrazioni competenti di provvedere entro un termine assegnato e nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Il commissario ad acta nominato dal giudice esercita un munus di ausiliario giudiziario obbligatorio, che non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.

Come è indicizzato

MaterieServizi sociali ed educativiGiudizio di ottemperanza
RamiServizi pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneOttemperanza e commissario ad acta

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