Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 16629/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento dell'esito del giudizio di avanzamento per l'anno 2011, avvenuto in rinnovazione ai sensi dell'art. 1090 del D.Lgs. n. 66/2010 e in asserita ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. -OMISSIS-, comunicato con provvedimento della Direzione Generale per il personale Militare prot. M_D -OMISSIS- REG2023 -OMISSIS-, del 07.08.2023 (da intendersi impugnato); del verbale n. -OMISSIS- del 24.5.2023 del Ministero della Difesa – Marina Militare – Commissione Superiore di Avanzamento, comprensivo degli allegati nn. 1, 2 e 3, acquisito ad esito di accesso agli atti in data 19.9.2023; delle schede motivazionali, rilasciate ad esito della richiesta di accesso; dell'elenco dei Capitani di Vascello (SM) RN idonei all'avanzamento per l'anno 2011; degli allegati contenenti i punteggi assegnati dai singoli membri della C.S.A. agli ufficiali soggetti alla procedura di avanzamento e collocati in posizione utile; della graduatoria di merito; delle schede contenenti le valutazioni di sintesi, espresse da ciascun membro della Commissione sugli odierni controinteressati, nelle aree di giudizio contrassegnate dalle lettere “A, B, C e D”

Giustizia amministrativa202314008

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Esito della rinnovazione del giudizio di avanzamento a scelta per l’anno 2011, comunicato il 7 agosto 2023, e verbale della Commissione Superiore di Avanzamento del 24 maggio 2023, con collocazione del ricorrente fuori dai sei posti utili alla promozione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, già giudicato idoneo ma non iscritto nel quadro di avanzamento 2011, aveva ottenuto dal Consiglio di Stato l’annullamento della precedente valutazione per incoerenza dei punteggi nelle categorie a) e b) dell’art. 1058, comma 5, del Codice dell’ordinamento militare. In sede di rinnovazione, la Commissione gli ha attribuito il punteggio massimo nelle categorie a), b) e c), ma ha confermato 29,70 punti nella categoria d), relativa all’attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore, collocandolo ancora fuori dai sei posti utili. Ha dedotto: l’inadeguatezza del sindacato giurisdizionale estrinseco rispetto ai requisiti di full jurisdiction; l’illegittimità della conferma dei punteggi dei sei promossi, nonostante il proprio curriculum e le benemerenze asseritamente superiori, e la necessità di rivalutare anche i loro giudizi; l’illogicità e la disparità di trattamento nella valutazione della categoria d), sostenendo che l’aumento dei punteggi nelle categorie a), b) e c) avrebbe dovuto comportare un incremento anche in quella categoria e che il suo curriculum avrebbe giustificato un punteggio sufficiente a raggiungere almeno il sesto posto. Il Ministero ha eccepito l’inammissibilità per genericità e per difetto di prova di resistenza, sostenendo inoltre che il giudicato imponesse la rivalutazione del solo ricorrente e che la Commissione avesse esercitato legittimamente la propria discrezionalità.

La decisione

Il TAR ha respinto le eccezioni preliminari del Ministero: il ricorso individuava le censure rivolte alla nuova valutazione e sussisteva interesse a contestare il punteggio della categoria d), potenzialmente decisivo per la graduatoria. Nel merito, ha respinto la censura sui limiti del sindacato giurisdizionale, richiamando la distinzione tra controllo sul rispetto delle regole valutative e sostituzione del giudice alle valutazioni di merito della Commissione. Ha respinto la pretesa di rivedere al ribasso i punteggi dei vincitori: il giudicato riguardava la valutazione del solo ricorrente e non imponeva la rivalutazione degli altri ufficiali; inoltre, il giudizio di avanzamento è per merito assoluto e il raffronto con i pari grado serve a verificare eventuali rotture macroscopiche dell’uniformità del metro, non a trasformare la procedura in una selezione comparativa. Ha rilevato che la seconda valutazione aveva riconosciuto al ricorrente punteggi pari o superiori a quelli di diversi promossi nelle categorie a), b) e c), senza che egli avesse indicato quale diverso punteggio o criterio numerico avrebbe dovuto essere applicato. Ha infine respinto la censura relativa alla categoria d): l’aumento necessario per raggiungere il sesto posto sarebbe stato di almeno 0,18 punti, ma non è stata dimostrata una discrasia macroscopica idonea a giustificarlo; la carriera dei promossi presentava a sua volta risultati e incarichi di rilievo, e l’attitudine al grado superiore è una valutazione prospettica particolarmente discrezionale, non automatica conseguenza di singoli incarichi o encomi. Ricorso respinto in ogni domanda e istanza; spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 1058, comma 5, d.lgs. 66/2010

    Il giudizio della Commissione di avanzamento si fonda su una discrezionalità amplissima, che consegue alla necessità di prescegliere soggetti estremamente qualificati per l’esercizio delle complesse e delicate funzioni di comando proprie del grado superiore, tra aspiranti tutti in possesso di pregevoli profili professionali e titoli.

    Le categorie di valutazione previste dall’art. 1058, comma 5, sono applicate nell’ambito di una valutazione ampiamente discrezionale, che considera l’idoneità complessiva dell’ufficiale alle funzioni del grado superiore.

  • art. 1090, comma 1, lett. b), d.lgs. 66/2010

    Ne consegue che l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 1090, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 66 del 2010, non era tenuta a rivalutare i controinteressati, ma ad effettuare la sola rivalutazione dell’Ufficiale -OMISSIS- e tale rivalutazione ha eseguito, valorizzando e portando al massimo (30/30) le voci A e C, oggetto del giudicato, nonché ritoccando in alto, pur non essendone obbligata dal giudicato, la voce B.

    In esecuzione del giudicato che ha annullato la valutazione relativa a un singolo ufficiale, l’Amministrazione deve rinnovare la valutazione di quest’ultimo nei limiti delle statuizioni giudiziali e non è tenuta a rivalutare i controinteressati le cui valutazioni non siano state annullate.

Massime di principio

  • Nella rinnovazione del giudizio di avanzamento conseguente all’annullamento della valutazione di un singolo ufficiale, l’Amministrazione deve rivalutare l’interessato in conformità al giudicato, ma non è tenuta a rivedere i punteggi degli altri ufficiali se le relative valutazioni non sono state annullate.
  • Il giudizio di avanzamento militare è formulato per merito assoluto; il raffronto con i pari grado è funzionale a verificare un’eventuale rottura manifesta dell’uniformità del criterio valutativo e non converte la procedura in una selezione per merito comparativo.
  • Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni della Commissione di avanzamento non può sostituire il giudizio di merito dell’Amministrazione e resta circoscritto al riscontro di vizi di legittimità macroscopici, quali incoerenze o discrasie logiche manifeste.
  • La valutazione dell’attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore è prospettica e particolarmente discrezionale: non discende automaticamente dal numero o dal prestigio di specifici incarichi, corsi o encomi e può essere sindacata solo in presenza di aberranti discrasie logiche.
  • Per dimostrare l’interesse a contestare il punteggio attribuito in una categoria di valutazione, il ricorrente deve prospettare un’incidenza potenzialmente utile sulla graduatoria; tuttavia, la prova di resistenza può risultare dalla contestazione di un parametro il cui incremento potrebbe consentire il raggiungimento di una posizione utile.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamento
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrereEccesso di potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.