Sentenza n. 1799/2026 - Salerno, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento della Prefettura di Salerno di revoca del nulla osta nella procedura di primo ingresso
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedenti ingresso)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la revoca del nulla osta, disposta per l’omessa trasmissione tramite il portale ALI dei documenti integrativi necessari alla conclusione della procedura di primo ingresso, che erano stati invece inviati all’Amministrazione tramite PEC. Hanno sostenuto che l’Ufficio, avendo comunque ricevuto la documentazione e potendo ricavarne il possesso delle condizioni di legge, non poteva ignorarla e fondare la revoca sul mancato caricamento nel portale. Hanno lamentato la violazione delle garanzie partecipative previste dalla l. 241/1990. L’omesso caricamento era stato ricondotto a problemi informatici tempestivamente comunicati all’Ufficio. Gli ulteriori profili di censura sono stati assorbiti.
La decisione
Il TAR, con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a., ha accolto il ricorso e annullato la revoca. Ha ritenuto che la sola mancata integrazione documentale attraverso il portale ALI, anche considerando i problemi informatici comunicati dal privato e l’invio dei documenti via PEC, non giustificasse la revoca del nulla osta. Nel riesame disposto in sede cautelare, gli interessati erano stati convocati e avevano esibito gli originali, valutati positivamente dallo Sportello Unico; restavano tuttavia da svolgere le valutazioni della Questura e dell’Ispettorato territoriale del lavoro. L’annullamento è quindi fatto salvo l’esito del procedimento di riesame ancora in corso. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Sentite le stesse parti anche ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.
La decisione definisce il giudizio con sentenza in forma semplificata, dopo aver sentito le parti sulla possibile definizione immediata.
l. 241/1990
La digitalizzazione dei processi organizzativi e l’utilizzo generale delle tecnologie informatiche risultano di fondamentale importanza per l’ammodernamento, l’efficienza e l’efficacia dall’azione amministrativa, ma non può comportare la compromissione delle garanzie attribuite al privato dal Legislatore nazionale e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.
L’uso di un portale informatico non può essere applicato in modo da sacrificare le garanzie procedimentali del privato, quando questi abbia comunicato tempestivamente all’Amministrazione la documentazione e le ragioni dell’impossibilità di caricarla sulla piattaforma.
Massime di principio
- L’omessa trasmissione di documenti tramite la piattaforma informatica prescritta non giustifica di per sé la revoca di un nulla osta quando il privato abbia inviato tempestivamente la documentazione all’Amministrazione tramite PEC e abbia segnalato le difficoltà tecniche che impedivano il caricamento.
- La digitalizzazione dell’azione amministrativa deve essere attuata in modo compatibile con le garanzie procedimentali riconosciute al privato: l’Amministrazione non può ignorare documenti comunque formalmente ricevuti e basare su un mero difetto di caricamento informatico la revoca di un titolo.
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