Sentenza n. 1793/2026 - Salerno, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Questore di Salerno che ha irrogato l’ammonimento ai sensi dell’art. 3 del d.l. 93/2013, oltre alla comunicazione di avvio del relativo procedimento
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario di ammonimento)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ammonimento adottato a seguito dell’istanza di una persona che lo indicava come responsabile di condotte di violenza domestica, nonché la comunicazione di avvio del procedimento. Tra le censure, il quarto motivo contestava che l’amministrazione avesse dato atto della mancata presentazione di osservazioni, nonostante il ricorrente avesse inviato osservazioni difensive prima dell’adozione dell’atto finale, sebbene con posta ordinaria e non tramite PEC all’indirizzo indicato nella comunicazione. In sede cautelare il TAR aveva inoltre rilevato, in via sommaria, che l’ammonimento sembrava fondarsi sulle sole dichiarazioni della richiedente, senza documentazione di riscontro, e aveva disposto il riesame alla luce delle osservazioni dell’interessato, per assicurare il contraddittorio e la completezza istruttoria.
La decisione
Dopo l’accoglimento della domanda cautelare ai fini del riesame, il Questore, previa istruttoria, ha annullato in autotutela l’ammonimento. Il TAR ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo integralmente soddisfatta la pretesa azionata; non ha pronunciato una decisione di merito sui singoli motivi di ricorso. Le spese sono state compensate, ponendo tuttavia il contributo unificato a carico dell’amministrazione resistente, in considerazione della sua condotta solerte e collaborativa.
Norme richiamate
art. 3 d.l. 93/2013, convertito dalla l. 119/2013
Premesso che con il presente ricorso è stato impugnato il provvedimento di ammonimento avente n. -OMISSIS-i sensi dell’articolo 3 della legge 119/13 e successive modifiche su istanza presentata nel mese di -OMISSIS-, nei confronti di OMISSIS-, quest’ultimo indicato come responsabile di condotte di violenza domestica nei confronti della richiedente;
La norma è indicata quale base legale dell’ammonimento impugnato; la sentenza non ne svolge un’autonoma interpretazione di merito, poiché la sopravvenuta autotutela ha determinato la cessazione della materia del contendere.
Rilevato che la causa è stata trattenuta in decisione all’odierna camera di consiglio, con avviso di possibile definizione della stessa mediante sentenza in forma semplificata, ex art. 60 c.p.a.;
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata in camera di consiglio, dopo l’avviso alle parti.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di annullamento, l’amministrazione annulla in autotutela l’atto impugnato e così soddisfa integralmente la pretesa del ricorrente, il giudice dichiara cessata la materia del contendere, senza necessità di decidere nel merito le censure rivolte contro l’atto.
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