Sentenza n. 16630/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento dei seguenti atti: i) nota del Centro Nazionale Amministrativo Esercito (prot. n.-OMISSIS-) del 24.11.2023, notificata in data 11.12.2023, avente ad oggetto “Notifica del decreto dirigenziale stipendiale relativo al Generale di Corpo D'Armata del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito …”, con la quale è stata richiesta al militare ricorrente la restituzione della somma di € 21.463,86, a titolo di indebita percezione dell'indennità di posizione prevista ai sensi dell'art.1819 del D.lgs. n.66/2010, così come rideterminata nell'ambito del procedimento di revisione della indennità in parola; ii) nota del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare (prot. n.-OMISSIS- del 28.9.2023), notificata in data 11.12.2023, avente ad oggetto “Invio decreti enti amministrativi – Generale di Divisione del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito …”, nella parte in cui richiama (quale suo allegato) il decreto dirigenziale stipendiale del 14.8.2023, vistato dall'Ufficio Centrale del Bilancio del Ministero dell'Economia e delle Finanze presso il Ministero della Difesa, riguardante gli importi stipendiali e le indennità di posizione dovute all'Ufficiale secondo le rispettive decorrenze e fino alla data del congedo; iii) ove occorrer possa, del decreto del Ministero della Difesa del 24.3.2021 e della Tabella “A” ivi allegata, nella parte in cui non tiene conto al paragrafo 4, lett. c) dell'incarico di Addetto per la Difesa e l'Esercito presso le sedi delle Ambasciate in Patria ed all'Estero, ai fini dell'attribuzione dell'indennità di posizione nella misura del 15%; iv) nonché di ogni atto precedente, successivo e, comunque, connesso, ancorché non conosciuto, tra cui ove occorrer possa il sopracitato decreto dirigenziale stipendiale del 14.8.2023, anch'esso notificato in data 11.12.2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Richiesta di restituzione di € 21.463,86 per indennità di posizione ritenuta indebitamente percepita, fondata sulla rideterminazione stipendiale e sull’inquadramento dell’incarico di addetto D.E. nella fascia priva di maggiorazione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la richiesta di restituzione di € 21.463,86 relativa al periodo 21 luglio 2014-4 settembre 2017, nonché gli atti stipendiali presupposti e, in via eventuale, il decreto ministeriale 24 marzo 2021 e la Tabella A. In via principale ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 1819 d.lgs. 66/2010, dell’art. 1, commi 1 e 2, l. 334/1997 e dei criteri della Tabella A, nonché travisamento, carenza d’istruttoria, erronea valutazione dei presupposti, difetto di motivazione, illogicità, irragionevolezza e sviamento. Ha sostenuto che l’incarico di addetto per la Difesa e l’Esercito, svolto da generale di divisione quale titolare di un ufficio autonomo all’estero, per complessità, responsabilità, poteri direttivi e gestione amministrativo-contabile fosse riconducibile alla Tabella A, paragrafo 4, lettera c), e desse diritto alla maggiorazione del 15%. In subordine ha dedotto violazione dell’art. 2033 c.c. in combinato disposto con gli artt. 1175 e 1375 c.c. e lesione dell’affidamento e della buona fede, invocando i limiti alla ripetizione di emolumenti retributivi periodici percepiti in buona fede.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha rigettato il motivo principale perché l’incarico di addetto D.E. corrispondeva a una posizione organica prevista per il grado di generale di brigata, mentre il ricorrente lo aveva svolto con il grado superiore di generale di divisione: l’elemento oggettivo del grado richiesto dalla posizione organica e le attribuzioni effettivamente connesse all’incarico giustificavano l’inquadramento nella fattispecie residuale dell’art. 1, comma 3, del d.m. 24 marzo 2021, corrispondente alla fascia b) dell’art. 1, comma 1, lettera b), l. 334/1997, non maggiorata. La maggiorazione prevista per funzioni di particolare complessità o rilevanza riguardava invece le ipotesi della lettera a), non applicabili al caso. Ha respinto anche il motivo subordinato: non ricorrevano cumulativamente le condizioni invocate per escludere la ripetizione e gli emolumenti erano stati corrisposti in via provvisoria e salvo conguaglio, secondo l’art. 172 l. 312/1980. Affidamento e buona fede non impediscono il recupero dell’indebito, ma possono rilevare sulle sue modalità; nel caso concreto era stata accordata la rateizzazione. Spese compensate per la natura e peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 1819 d.lgs. 66/2010
La dedotta questione controversa investe, nello specifico, la spettanza della maggiorazione prevista (nella rivendicata misura pari al 15%) per il periodo di svolgimento dell’incarico indicato, rappresentato dal ruolo di addetto per la difesa e l’esercito (addetto D.E.) espletato dall’odierno ricorrente – con il grado di generale di divisione in qualità di titolare dell’Ufficio – presso l’indicata Ambasciata italiana in sede estera, in relazione all’indennità di posizione riconosciuta (in aggiunta al trattamento economico in godimento) all’individuato personale militare ai sensi del combinato disposto dell’articolo 1819 d.lgs. n. 66/2010 e dell’articolo 1 Legge n. 334/1997, alla luce delle modalità e dei criteri per la relativa attribuzione posti dal decreto del Ministero della difesa ivi richiamato, nella specie corrispondente al decreto ministeriale del 24 marzo 2021.
L’indennità di posizione e l’eventuale maggiorazione sono valutate in relazione all’incarico ricoperto e al servizio effettivamente svolto, secondo i criteri attuativi previsti dal decreto ministeriale.
art. 1, commi 1 e 2, l. 334/1997
Al riguardo va rilevato come l’individuata fattispecie, nella specie coincidente con l’ipotesi prevista all’articolo 1, comma 1, lettera “b)”, L. n. 334/1997, non contempli il riconoscimento di una “maggiorazione” dell’indennità in considerazione, viceversa riferita – alla luce di quanto emerge dal tenore complessivo dell’articolo 1, comma 1, L. n. 334/1997 – alle sole ipotesi di cui alla lettera “a)” del medesimo articolo 1, comma 1, L. n. 334/1997, espressamente correlate in termini generali allo svolgimento di “funzioni di capo delle direzioni generali o di altri uffici centrali e periferici di livello pari o superiore”, laddove ricorrano nello specifico “particolari condizioni di complessità o rilevanza delle posizioni”.
La maggiorazione per particolari condizioni di complessità o rilevanza è riferita alle funzioni contemplate dalla lettera a); l’attribuzione dell’indennità secondo la lettera b) non comporta tale maggiorazione.
art. 1, comma 3, d.m. 24 marzo 2021
L’evidenziata circostanza, nel denotare una diversa complessità operativa dell’incarico in parola (quanto alle funzioni demandate e ai connessi poteri, all’interno della tipica gerarchia militare, nonché ai conseguenti livelli di responsabilità) discendente dalla correlata individuazione del grado richiesto per il relativo svolgimento alla stregua delle vigenti tabelle ordinative organiche, ben può giustificare il ritenuto inquadramento dello stesso nelle ipotesi contemplate alla lettera b) sulla base della presupposta riconduzione ad un incarico dirigenziale non equiparabile a quello di “livello generale dirigenziale”, con la conseguente inapplicabilità delle maggiorazioni all’indennità in parola, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, dell’anzidetto decreto ministeriale nella parte rivolta (per quanto rileva nella presente sede) anche ai “… generali di divisione e gradi corrispondenti …”, alla stregua del combinato disposto con le previsioni di rango primario ivi espressamente richiamate.
Per i generali di divisione non titolari di un incarico della Tabella A, l’indennità è attribuita nella fascia residuale senza maggiorazione; l’inquadramento va valutato anche alla luce del grado previsto dalle tabelle organiche e delle attribuzioni connesse alla posizione.
art. 2033 c.c.
La giurisprudenza amministrativa nondimeno ha precisato, nell’affrontare profili di censura sostanzialmente analoghi in relazione ad ipotesi di corresponsione al dipendente di somme non dovute nella materia del pubblico impiego, che “… il recupero di tali somme costituisce il risultato di attività amministrativa, di verifica, di controllo, priva di valenza provvedimentale e né l'affidamento del pubblico dipendente, né la sua buona fede, integrano la presenza di elementi ostativi all'esercizio del potere-dovere di recupero …”, per cui “Fermo … il carattere indebito dell’erogazione fatta dall’Amministrazione datrice di lavoro e la necessità della sua restituzione …”, l’aspetto relativo all’eventuale affidamento maturato dal dipendente può assumere rilievo ai fini dell’individuazione delle modalità di recupero delle somme.
Accertato il carattere indebito dell’erogazione, l’amministrazione può procedere al recupero; affidamento e buona fede del dipendente non lo impediscono, pur potendo incidere sulle modalità di restituzione.
artt. 1175 e 1375 c.c.
Sul punto va in particolare rilevato come nel caso di specie la nota del 2 febbraio 2024, nell’avviare il recupero dell’importo individuato nei confronti dell’odierno ricorrente, ha previsto in favore dello stesso la rateizzazione delle somme richieste (cfr. allegato n. 8 incluso nella sopra citata produzione documentale della resistente Amministrazione).
I profili di buona fede e correttezza rilevano, secondo la decisione, nel temperare le modalità di recupero, che non devono essere eccessivamente onerose in relazione alle condizioni di vita del debitore; nel caso concreto è stata prevista la rateizzazione.
art. 172 l. 312/1980
Quanto all’ulteriore motivo di censura (articolato in via subordinata), il Collegio ne ravvisa l’infondatezza per l’assorbente considerazione che non ricorrono nella specie le condizioni individuate – in via cumulativa – dal medesimo orientamento giurisprudenziale invocato in ricorso (afferente il tema dei limiti sottesi all’azione di ripetizione nell’ambito dei rapporti di lavoro) avuto tra l’altro riguardo alla circostanza che gli emolumenti oggetto di recupero sono stati corrisposti nel caso di specie, sulla base della previsione generale di cui all’art. 172 L. n. 312/1980, in via provvisoria e salvo conguaglio.
La corresponsione provvisoria e salvo conguaglio degli emolumenti costituisce elemento rilevante nel valutare i limiti alla ripetizione e, nel caso deciso, concorre a escludere che ricorrano le condizioni invocate per impedire il recupero.
Massime di principio
- La spettanza della maggiorazione dell’indennità di posizione prevista per funzioni di particolare complessità o rilevanza va verificata rispetto alle fattispecie normative che la contemplano; l’attribuzione dell’indennità nella fascia residuale prevista per chi non ricopre gli incarichi individuati dalla tabella attuativa non dà diritto, di per sé, alla maggiorazione.
- Nell’inquadramento di un incarico militare ai fini dell’indennità di posizione, il grado richiesto dalla posizione organica e le attribuzioni effettivamente connesse all’incarico costituiscono elementi oggettivi rilevanti per valutarne la natura dirigenziale e l’eventuale riconducibilità agli incarichi cui spetta la maggiorazione.
- Nel pubblico impiego, una volta accertato il carattere indebito delle somme erogate, l’affidamento e la buona fede del dipendente non escludono il potere-dovere di recupero; possono invece rilevare nella determinazione di modalità di restituzione non eccessivamente onerose, anche mediante rateizzazione.
- La corresponsione di emolumenti in via provvisoria e salvo conguaglio è rilevante nel valutare l’eventuale affidamento del dipendente e i limiti alla ripetizione dell’indebito.
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