Sentenza n. 1217/2026 - Ancona, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale, notificato il 21 maggio 2026
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente era entrato regolarmente in Italia il 13 novembre 2025 con visto per lavoro subordinato stagionale della durata di 270 giorni, rilasciato in seguito a nulla osta dello Sportello unico per l’immigrazione per lavorare presso un’azienda agricola. Non era riuscito a stipulare il contratto di soggiorno con il datore indicato nel nulla osta per cause che assumeva estranee alla propria volontà e riconducibili a una vicenda oggetto di denuncia-querela per ipotesi di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e truffa, con procedimento penale pendente. Aveva quindi chiesto un permesso per attesa occupazione e, successivamente, documentato l’instaurazione, il 20 aprile 2026, di un nuovo rapporto di lavoro subordinato. Con il primo motivo ha contestato che la mancata stipula del contratto originario potesse determinare automaticamente il diniego, deducendo che l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare la non imputabilità dell’evento e la sua concreta posizione lavorativa. Con il secondo motivo ha sostenuto che, in caso di mancata assunzione da parte del datore originario, fosse possibile rilasciare un permesso per attesa occupazione.
La decisione
Il ricorso è stato accolto ai fini del riesame. Il TAR ha ritenuto fondato il primo motivo: l’Amministrazione aveva considerato la mancata instaurazione del rapporto con il datore indicato nel nulla osta automaticamente ostativa al rilascio di un titolo, senza valutare che l’insuccesso non risultava imputabile al lavoratore, la denuncia-querela presentata e il nuovo rapporto subordinato avviato il 20 aprile 2026. Tale automatismo ha comportato difetto di istruttoria e di motivazione e contrastava con l’obbligo di valutare concretamente e individualmente la posizione dello straniero, secondo ragionevolezza e proporzionalità. Il decreto è stato annullato affinché la Questura riesamini la posizione alla luce di tali criteri. Il secondo motivo, sulla possibilità di rilascio di un permesso per attesa occupazione, è stato assorbito, poiché il provvedimento impugnato era fondato esclusivamente sulla mancata instaurazione del rapporto con il datore originario e la posizione deve essere integralmente riesaminata. Spese compensate per la peculiarità e novità della controversia.
Norme richiamate
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
Tale impostazione non può essere condivisa, poiché si risolve in un’applicazione meramente formale della disciplina di cui al d.lgs. n. 286 del 1998 e si pone in contrasto con l’art. 5, comma 5, che impone all’Amministrazione una valutazione concreta e individualizzata della posizione dello straniero, da svolgersi nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, tenendo conto della sua condotta complessiva e delle circostanze maturate nel corso del soggiorno.
L’art. 5, comma 5, impone una valutazione concreta e individualizzata della posizione dello straniero, considerando la condotta complessiva e le circostanze del soggiorno; non è quindi sufficiente applicare in modo automatico la mancata instaurazione del rapporto di lavoro originariamente previsto.
Massime di principio
- La mancata instaurazione del rapporto di lavoro con il datore indicato nel nulla osta non costituisce, di per sé, motivo automaticamente ostativo al rilascio del titolo di soggiorno: l’Amministrazione deve verificare se l’evento sia imputabile allo straniero e valutare le circostanze concrete della vicenda.
- Nel riesame della domanda di soggiorno occorre considerare anche il percorso di regolarizzazione lavorativa maturato nelle more, compreso un rapporto subordinato effettivamente instaurato con un diverso datore, e non trattare tale situazione come una mera aspettativa di occupazione.
- Il diniego del titolo di soggiorno deve essere sorretto da istruttoria e motivazione adeguate e risultare ragionevole e proporzionato rispetto alla posizione individuale dello straniero, alla sua buona fede e alle circostanze estranee alla sua sfera di controllo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 21 ott 2026Sentenza n. 1793/2026 - Salerno, Sezione 3
- Sentenza · 21 ott 2026Sentenza n. 1799/2026 - Salerno, Sezione 3
- Sentenza · 21 ott 2026Sentenza n. 2010/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 21 ott 2026Sentenza n. 16629/2026 - Roma, Sezione 1B
- Sentenza · 21 ott 2026Sentenza n. 16630/2026 - Roma, Sezione 1B
- Sentenza · 21 ott 2026Sentenza n. 16631/2026 - Roma, Sezione 1B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →