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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24352/2023 del 10/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (Amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria impugnava la sentenza della CTR che aveva rigettato il suo appello e confermato l'annullamento, deciso in primo grado, di un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA 2007 e della conseguente cartella emessa a titolo provvisorio. L'accertamento traeva origine da indagini bancarie, dalle quali erano emersi versamenti e prelevamenti ritenuti non giustificati per complessivi euro 33.442,12. La CTR aveva ritenuto superata la presunzione derivante dagli artt. 32 d.P.R. 600/1973 e 51 d.P.R. 633/1972 sulla base di giustificazioni considerate sufficienti per massa: in parte incassi dell'attività svolta e in parte corrispettivo di cessione di ramo d'azienda, documentata con contratto e assegni circolari per euro 30.000,00. Con l'unico motivo di ricorso, l'Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. 600/1973 e 51 d.P.R. 633/1972, nonché nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione degli artt. 36 d.lgs. 546/1992 e 132 c.p.c., sostenendo che la CTR aveva erroneamente considerato superata la presunzione legale senza una prova analitica e senza collegare i singoli movimenti bancari alle specifiche causali giustificative.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto fondato il motivo perché la CTR non si è attenuta ai principi sull'onere della prova in tema di accertamenti bancari: il contribuente deve offrire una prova analitica e specifica della riferibilità di ciascun versamento (e, nei limiti di legge, dei movimenti contestati) a operazioni non imponibili o già considerate in dichiarazione. Inoltre, la motivazione della sentenza di merito è stata reputata apparente, perché si è limitata a richiami generici agli incassi dell'attività e a assegni circolari complessivamente indicati, senza specificare gli importi dei singoli movimenti né il collegamento con le singole operazioni bancarie contestate.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600/1973

    In tema di imposte sui redditi, i movimenti bancari non giustificati integrano una presunzione legale di ricavi o compensi imponibili; spetta al contribuente fornire prova liberatoria specifica e analitica.

  • art. 51, comma 2, n. 2, d.P.R. n. 633/1972

    La disciplina degli accertamenti bancari in materia IVA opera in modo omologo a quella prevista per le imposte dirette, consentendo di presumere imponibili i movimenti bancari non giustificati.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992

    La sentenza tributaria deve contenere una motivazione idonea a rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.

  • art. 132 c.p.c.

    La mancanza di un reale apparato argomentativo integra nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 111 Cost.

    La motivazione apparente è al di sotto del minimo costituzionale richiesto per la validità della decisione.

Massime di principio

  • Nelle controversie da accertamenti bancari la presunzione legale di imponibilità dei movimenti non giustificati può essere vinta solo da una prova liberatoria specifica, analitica e riferita a ciascuna singola operazione contestata.
  • Non è sufficiente una giustificazione generica o "per massa" dei versamenti bancari; il contribuente deve indicare la provenienza di ogni accredito e la sua estraneità a fatti imponibili, con collegamento puntuale ai movimenti esaminati.
  • Il giudice di merito deve verificare rigorosamente l'efficacia dimostrativa delle giustificazioni offerte dal contribuente e non può limitarsi ad aderire a spiegazioni apodittiche o non correlate ai singoli movimenti.
  • Ricorre motivazione apparente quando la decisione si esaurisce in formule generiche o in affermazioni non sorrette da un effettivo percorso logico-giuridico verificabile.
  • In materia di accertamenti bancari, la valutazione di ragionevolezza dell'inferenza dal dato certo al dato presunto è già compiuta dal legislatore mediante la presunzione legale, sicché il giudice non può sostituirla con apprezzamenti intuitivi o stereotipati.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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