Cassazione Civile, Ordinanza n. 20153/2025 del 18/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da plurimi avvisi di accertamento TARI per le annualità 2013-2018 emessi da un ente locale. Nel giudizio tributario di primo grado era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere; la contribuente aveva poi impugnato la sola statuizione sulle spese di lite. La corte tributaria d’appello aveva accolto solo parzialmente l’impugnazione e aveva liquidato le spese in un importo omnicomprensivo per entrambi i gradi di giudizio. Con il primo motivo di ricorso per cassazione la ricorrente ha denunciato la violazione delle norme sui parametri forensi e sulla liquidazione del compenso, sostenendo che la corte d’appello aveva applicato parametri non corretti, aveva ridotto eccessivamente gli importi, non aveva distinto le spese dei due gradi e non aveva motivato sull’eventuale aumento per atti telematici redatti con tecniche idonee. Con il secondo motivo ha dedotto nullità della sentenza per omessa motivazione sul regolamento delle spese del grado di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondate le doglianze nella parte in cui censuravano la liquidazione unitaria e non distinta delle spese dei due gradi di giudizio, nonché ha chiarito i criteri applicabili ai parametri del d.m. n. 55/2014 come modificato. Ha quindi cassato la sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l’appello della contribuente nei limiti indicati in motivazione e rideterminando le spese di lite: per il primo grado Euro 1.313,00 oltre accessori e per il grado di appello Euro 500,00, con distrazione in favore del difensore antistatario. Ha inoltre posto le spese del giudizio di legittimità a carico dell’ente resistente.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è stato evocato per censurare la violazione di norme sulla liquidazione delle spese e sui parametri professionali
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è stato evocato per la dedotta nullità della sentenza per omessa motivazione
regola la condanna e la liquidazione delle spese nel processo tributario
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
richiede la motivazione della decisione, anche in punto spese
art. 2233, secondo comma, c.c.
impedisce liquidazioni simboliche o non consone al decoro della professione
art. 13, comma 6, L. n. 247/2012
richiamato quale parametro sulla determinazione del compenso professionale
i valori medi possono essere diminuiti nei limiti previsti; nella versione applicabile non possono essere ridotti oltre il 50 per cento; l’aumento per atti telematici non è automatico ma richiede i presupposti tecnici indicati
art. 5, comma 4, d.m. n. 55/2014
nelle cause tributarie il valore della controversia si determina sull’importo delle imposte, tasse, contributi e accessori contestati, con limite di un quinquennio per oneri poliennali
richiamato dalla corte di merito per una riduzione percentuale in presenza di un unico ricorso relativo a plurime cartelle
consente alla Cassazione di decidere nel merito quando non servono ulteriori accertamenti di fatto
la riforma della decisione investe anche la statuizione sulle spese del grado precedente
art. 4, comma 5, lett. c), d.m. n. 55/2014
in tema di sola rideterminazione delle spese, non è dovuto il compenso per la fase istruttoria se non vi è nuova trattazione
il ricorrente deve specificare e trascrivere gli elementi necessari per sostenere il motivo, qui quanto alle tecniche informatiche e agli atti depositati
art. 101, paragrafo 1, TFUE
richiamato in relazione alla compatibilità concorrenziale dei parametri forensi inderogabili
art. 4, paragrafo 3, TUE
richiamato insieme all’art. 101 TFUE nel giudizio di compatibilità dei parametri professionali
ha modificato i parametri del d.m. n. 55/2014, rendendo inderogabile il limite massimo di riduzione del 50 per cento
compenso "è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento" quando gli atti depositati telematicamente sono redatti con tecniche idonee
l’aumento fino al 30 per cento non è automatico, ma presuppone la concreta presenza di tecniche informatiche idonee ad agevolare consultazione e fruizione degli atti
Massime di principio
- Nel processo tributario, la liquidazione delle spese deve essere distinta per ciascun grado di giudizio; è illegittima una liquidazione meramente complessiva, perché impedisce il controllo sulla correttezza dei parametri applicati.
- La determinazione del valore della controversia ai fini della liquidazione delle spese segue il criterio del disputatum: in primo grado si guarda alla domanda introduttiva o a quanto effettivamente deciso; in appello si guarda al solo oggetto dell’impugnazione, e se l’appello riguarda solo le spese, al valore delle spese liquidate dal primo giudice.
- I parametri forensi del d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 37/2018, consentono la diminuzione dei valori medi solo entro il limite massimo del 50 per cento, salvo diversa specifica pattuizione.
- La riduzione oltre i limiti tabellari o la liquidazione di importi simbolici è incompatibile con il principio di proporzionalità e con il decoro della professione forense.
- L’aumento fino al 30 per cento per gli atti telematici redatti con tecniche informatiche idonee non opera automaticamente: occorre allegare e dimostrare la concreta presenza di strumenti che rendano effettivamente più agevole la consultazione, la ricerca testuale e la navigazione dell’atto.
- Quando la Cassazione può decidere senza ulteriori accertamenti di fatto, essa può cassare la sentenza impugnata e provvedere direttamente nel merito anche sulle spese di lite.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 18 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20023/2025 del 18/07/2025
- ordinanza_civile · 18 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20024/2025 del 18/07/2025
- ordinanza_civile · 18 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20027/2025 del 18/07/2025
- ordinanza_civile · 18 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20028/2025 del 18/07/2025
- ordinanza_civile · 18 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20029/2025 del 18/07/2025
- ordinanza_civile · 18 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20031/2025 del 18/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →