Cassazione Civile, Ordinanza n. 36328/2023 del 28/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
Un ente locale aveva chiesto il risarcimento del danno corrispondente alla somma pagata ad ANAS per una sanzione amministrativa irrogata in relazione a lavori di scavo stradale eseguiti in violazione delle prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo. La tesi dell'ente era che la violazione fosse imputabile alla società che aveva materialmente eseguito lo scavo, su autorizzazione comunale e previo nulla osta ANAS. Il Giudice di pace aveva accolto la domanda, ma il Tribunale l'aveva riformata rigettandola, ritenendo che l'illecito fosse imputabile solo al soggetto esecutore dei lavori e che, comunque, il danno derivasse dalla condotta dello stesso Comune, il quale avrebbe dovuto contestare la sanzione anziché pagarla. Nel ricorso per cassazione il Comune ha dedotto: 1) violazione dell'art. 26, comma 3, del Codice della strada, sostenendo che la competenza comunale al rilascio dell'autorizzazione implicasse la propria legittimazione; 2) nullità per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., lamentando che il Tribunale non avesse esaminato una specifica questione relativa alla scadenza dei termini per eseguire i lavori; 3) violazione dell'art. 2043 c.c. e vizio motivazionale, sostenendo che il danno ingiusto derivasse dalla mancata esecuzione a regola d'arte dei lavori da parte della società.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto inammissibili il primo e il secondo motivo, perché non coglievano la ratio decidendi della sentenza impugnata; ha ritenuto il terzo motivo in parte inammissibile e in parte infondato, ribadendo che non era stata specificamente censurata la base logica della decisione di merito. La Corte ha inoltre dichiarato inammissibile il controricorso della società per irregolarità della costituzione, poiché il potere rappresentativo del procuratore volontario non era stato dimostrato mediante produzione della procura richiamata. Le spese del giudizio di legittimità non sono state liquidate. È stato dato atto dei presupposti per il contributo unificato დამატivo ex art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002.
Norme richiamate
art. 26, comma 3, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada)
"Per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti nell'interno di centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, il rilascio di concessioni e di autorizzazioni è di competenza del Comune, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada"
La competenza del Comune al rilascio dell'autorizzazione allo scavo non era decisiva per imputare all'ente la sanzione amministrativa; la questione della legittimazione a rilasciare l'autorizzazione non incideva sulla responsabilità per l'illecito contestato.
L'omessa pronuncia non era configurabile perché il Tribunale aveva comunque deciso la domanda risarcitoria e le questioni invocate erano assorbite dalla ratio decisoria.
La domanda risarcitoria era stata correttamente rigettata perché non era stata dimostrata una condotta illecita o colposa della società causalmente idonea a produrre il danno lamentato; il danno era stato ritenuto imputabile alla condotta del Comune stesso.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
I motivi di ricorso che non si confrontano con la ratio decidendi e non denunciano in modo pertinente l'errore di diritto sono inammissibili.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
La censura per nullità da omessa pronuncia non è ammissibile se la decisione di merito risulta comunque adottata o se la questione è assorbita.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
Il vizio motivazionale non è configurabile quando la motivazione del giudice di merito è adeguata, non apparente e logicamente coerente.
In caso di costituzione in giudizio mediante procuratore volontario, la procura deve essere prodotta per verificare il potere rappresentativo; in mancanza, il controricorso è inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione, ricorrono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limitano a prospettare questioni non decisive o comunque non pertinenti al fondamento della decisione.
- Non sussiste omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. quando il giudice di merito ha comunque deciso sulla domanda o sul punto sostanziale, anche se ha ritenuto assorbite altre questioni dedotte dalle parti.
- In materia di responsabilità aquiliana, il risarcimento non è dovuto se il danno allegato deriva dalla stessa condotta del danneggiato e non è causalmente riferibile, in modo diretto e colposo, al comportamento del convenuto.
- La legittimazione dell'ente a rilasciare un'autorizzazione amministrativa non coincide con la imputazione del successivo illecito amministrativo commesso nell'esecuzione dell'attività autorizzata.
- Il vizio di motivazione è deducibile solo quando la motivazione sia apparente, perplessa o intrinsecamente contraddittoria; non quando il ragionamento decisorio, pur eventualmente opinabile, sia comprensibile e coerente.
- La costituzione in giudizio del rappresentante volontario di una persona giuridica richiede la produzione della procura da cui deriva il potere rappresentativo, altrimenti l'atto difensivo è inammissibile.
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