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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36277/2023 del 28/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

Un ex amministratore di condominio aveva agito per ottenere il pagamento di compensi e rimborsi spese maturati nel periodo di gestione; il condominio aveva resistito e proposto domanda riconvenzionale per i danni asseritamente derivati da negligenza gestionale. In primo grado la domanda principale era stata accolta solo in minima parte e la riconvenzionale rigettata; in appello principale il ricorrente aveva chiesto la riforma della decisione, mentre il condominio aveva spiegato appello incidentale. La Corte territoriale aveva rigettato l'appello principale e accolto in parte quello incidentale, condannando l'ex amministratore al risarcimento dei danni per non avere tempestivamente attivato il recupero dei crediti condominiali verso un condomino moroso, in particolare verso una società poi cancellata dal registro delle imprese. Nel ricorso per cassazione venivano dedotti tre motivi: 1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per asserita errata valutazione delle prove e mancata considerazione di un documento sul reale ammontare del debito della società morosa; 2) violazione dell'art. 1130, comma 1, n. 3 c.c. e dell'art. 63 disp. att. c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse applicato una normativa sopravvenuta e che, comunque, prima della sua entrata in vigore non vi fosse il dovere di azione nelle forme valorizzate dalla sentenza; 3) violazione dell'art. 63, comma 4, disp. att. c.c. per non avere considerato che gli amministratori subentrati non avevano avviato il recupero coattivo e che ciò avrebbe dovuto incidere sulla responsabilità dell'odierno ricorrente. Il resistente eccepiva anche l'improcedibilità per mancanza dell'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio.

La decisione

La Corte ha respinto l'eccezione preliminare del condominio, rilevando che l'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio era invece presente. Nel merito ha dichiarato inammissibile il primo motivo, perché volto a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e formulato in modo non conforme ai rigorosi limiti di deduzione della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; ha rigettato il secondo motivo, affermando che l'amministratore aveva comunque il dovere di attivarsi per il recupero dei crediti condominiali e che la sentenza d'appello aveva correttamente valorizzato la possibilità di ricorrere a decreto ingiuntivo, con provvisoria esecuzione, e di iscrivere ipoteca giudiziale, senza che vi fosse un vizio derivante dall'applicazione di norme sopravvenute; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di autosufficienza e mancata indicazione di dove e come la censura fosse stata già proposta nei gradi di merito. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    "In tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli"

    La violazione dell'art. 115 c.p.c. è deducibile solo se il giudice abbia fondato la decisione su prove non introdotte dalle parti; non basta contestare la diversa valutazione di prove ritualmente acquisite.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura ex art. 116 c.p.c. non può risolversi nella richiesta di una nuova ponderazione del convincimento del giudice sulle prove, attività che rientra nel suo prudente apprezzamento.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per le censure di violazione e falsa applicazione di legge; la Corte ne esclude l'uso per contestazioni meramente fattuali o di rivalutazione delle prove.

  • art. 1130, comma 1, n. 3 c.c.

    L'amministratore ha il dovere di compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell'edificio e di curare il recupero dei crediti condominiali.

  • art. 63 disp. att. c.c.

    La disciplina delle obbligazioni condominiali consente e valorizza l'azione per il recupero coattivo dei crediti del condominio, anche tramite strumenti esecutivi e cautelari idonei a evitare la perdita della pretesa verso il debitore moroso.

  • art. 366, n. 6 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente e indicare specificamente dove e come la censura sia stata già dedotta nei gradi precedenti; in mancanza, il motivo è inammissibile.

  • art. 63, comma 4, disp. att. c.c.

    La doglianza che richiama la solidarietà tra successivi amministratori non è esaminabile se non è specificamente allegata e localizzata nei precedenti gradi di giudizio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 relativo al contributo unificato aggiuntivo.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La causa è stata trattata in adunanza camerale secondo il rito previsto per i ricorsi definibili in quella sede.

Massime di principio

  • La deduzione della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è inammissibile quando mira soltanto a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti o una nuova valutazione delle prove, poiché tali attività appartengono al giudice di merito.
  • L'amministratore di condominio ha un dovere positivo di attivarsi tempestivamente per il recupero dei crediti condominiali e può essere ritenuto responsabile se la sua inerzia consente la perdita definitiva della possibilità di escussione del debitore moroso.
  • Ai fini della responsabilità dell'amministratore non è necessario attendere l'entrata in vigore di una disciplina sopravvenuta se il dovere di attivazione era già desumibile dalle norme vigenti ratione temporis e dagli strumenti processuali ordinariamente disponibili.
  • Nel ricorso per cassazione i motivi devono rispettare l'autosufficienza: la parte deve indicare specificamente dove la censura sia stata dedotta nei gradi precedenti, altrimenti la doglianza è inammissibile per novità non verificabile.
  • Quando il creditore condominiale sia moroso, la tempestiva scelta di rimedi come il decreto ingiuntivo con provvisoria esecuzione e l'iscrizione di ipoteca giudiziale può essere rilevante ai fini dell'accertamento della diligenza dell'amministratore.

Come è indicizzato

MaterieAmministratore di condominioImpugnazioni
RamiCondominioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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