Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 33143/2023 del 29/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (conducente taxi)

La controversia

Una conducente di taxi aveva opposto dinanzi al Tribunale una serie di verbali di accertamento elevati presso l'aeroporto di Fiumicino, contestando la violazione dell'art. 1174, comma 1, cod. nav. per inosservanza dell'ordinanza aeroportuale che vietava ai tassisti di alterare le operazioni di raccolta dei passeggeri, da svolgersi secondo il numero progressivo assegnato. L'opposizione era stata respinta in primo grado e la decisione era stata confermata in appello. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 342 c.p.c., perché la Corte d'appello aveva ritenuto inammissibile l'appello per difetto di specificità nonostante nell'atto vi fossero motivi puntuali; 2) violazione dell'art. 6 d.lgs. 150/2011, perché i verbali sarebbero stati considerati di per sé sufficienti a provare l'infrazione senza verificare la tipologia, funzionalità e idoneità degli strumenti informatici usati per la rilevazione; 3) violazione degli artt. 116, 2697 e 2700 c.c. e dell'art. 14 l. 689/1981, perché ai verbali era stata attribuita fede privilegiata pur essendo la rilevazione effettuata con strumenti di terzi e non direttamente da pubblici funzionari, con conseguente insussistenza di piena prova.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la motivazione della sentenza d'appello fosse sostanzialmente carente e che il giudice di secondo grado si fosse limitato ad aderire alla motivazione di primo grado senza confrontarsi effettivamente con i motivi di gravame. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, affinché esamini nel merito le censure già proposte in appello e regoli anche le spese del giudizio di legittimità. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 1174, comma 1, cod. nav.

    disposizione sanzionatoria richiamata come base della violazione contestata nei verbali di accertamento.

  • art. 2, punto 3, ordinanza n. 9/2006 del direttore d'aeroporto ENAC

    art. 2 punto 3 dell'ordinanza 9/2006

    regola organizzativa aeroportuale che impone ai tassisti di rispettare il numero progressivo assegnato e vieta comportamenti diretti ad alterare le operazioni di raccolta passeggeri.

  • art. 342 c.p.c.

    la Corte di cassazione ha ritenuto che l'appello della ricorrente contenesse motivi specifici e che la declaratoria di inammissibilità fosse stata pronunciata senza adeguato esame del contenuto effettivo dell'atto di gravame.

  • art. 6 d.lgs. 150/2011

    norma invocata per contestare la sufficienza probatoria dei verbali di accertamento e la necessità di verifiche sugli strumenti usati per la rilevazione.

  • art. 116 c.c.

    richiamato per contestare la valutazione delle prove e l'attribuzione di piena efficacia probatoria ai verbali.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per sostenere che l'ente resistente non avesse assolto l'onere della prova circa la validità e affidabilità della rilevazione.

  • art. 2700 c.c.

    richiamato per contestare l'attribuzione di fede privilegiata ai verbali di accertamento redatti in base a rilevazioni effettuate con strumenti gestiti da terzi.

  • art. 14 l. 689/1981

    richiamato in relazione alla disciplina dell'accertamento delle violazioni amministrative e alla forza probatoria del verbale.

  • Cass. Sez. U, n. 3840/2007

    richiamata come precedente sulle impugnazioni contro sentenze che contengano una statuizione pregiudiziale di inammissibilità o di difetto di giurisdizione/competenza seguita da considerazioni sul merito, considerate ultronee e non impugnabili nel merito per difetto di interesse.

Massime di principio

  • Quando la sentenza d'appello si limita, in sostanza, ad aderire alla motivazione di primo grado senza confrontarsi con i motivi specifici di gravame, la motivazione può risultare solo apparente o comunque carente, con conseguente cassazione della decisione.
  • L'inammissibilità dell'impugnazione per difetto di specificità va valutata sul contenuto effettivo dell'atto di appello: se i motivi sono puntuali e individuano questioni specifiche, la declaratoria di inammissibilità non può essere sorretta da un esame meramente assertivo.
  • Se il giudice di merito si arresta a una decisione pregiudiziale che esaurisce il potere di decidere sul merito, le ulteriori argomentazioni sul merito possono essere ultronee; tuttavia, nel caso in cui il capo di merito sia solo apparente, la parte può censurare la reale mancata trattazione dei motivi di appello.
  • Nel giudizio di legittimità, l'assorbimento dei motivi ulteriori è consequenziale all'accoglimento del motivo che determina la cassazione della sentenza e il rinvio al giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.