Cassazione Civile, Ordinanza n. 20913/2023 del 18/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da tre avvisi di accertamento emessi per i periodi d'imposta 2011, 2012 e 2013 nei confronti di una società poi dichiarata fallita. Gli avvisi riguardavano il recupero di maggiori imposte dirette e indirette a seguito di verifica fiscale. Due avvisi furono notificati prima al liquidatore e poi al curatore fallimentare; il terzo direttamente al curatore. I ricorsi introduttivi furono proposti da un soggetto che si qualificava come legale rappresentante pro tempore della società fallita. La CTR accolse l'appello della società ritenendo, da un lato, che il fallito mantenesse una legittimazione concorrente a impugnare l'atto impositivo e, dall'altro, che spettasse all'Amministrazione provare il corretto esercizio della delega di sottoscrizione degli avvisi. In Cassazione l'Agenzia delle Entrate dedusse quattro motivi: (1) violazione degli artt. 75, 81 e 100 c.p.c. e dell'art. 43 l.fall. per difetto di legittimazione processuale del soggetto che aveva agito; (2) violazione dell'art. 6 d.lgs. 218/1997 e dell'art. 21 d.lgs. 546/1992 per tardività dell'impugnazione di due avvisi, sostenendo che l'istanza di accertamento con adesione era stata presentata senza legittimazione e solo dopo la notifica al curatore; (3) violazione dell'art. 42 d.P.R. 600/1973; (4) violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la CTR esaminato un'eccezione di difetto di delega non devoluta dai motivi di impugnazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili gli originari ricorsi contro gli avvisi di accertamento, ritenendo che fossero stati proposti da un soggetto non legittimato. La decisione valorizza il principio, affermato dalle Sezioni Unite nel 2023, secondo cui il contribuente dichiarato fallito può impugnare l'atto impositivo solo in presenza di inerzia del curatore; tuttavia, nel caso concreto, il soggetto che aveva agito non coincideva con il contribuente fallito, ma era una persona fisica che si era spesa quale legale rappresentante della società già fallita. Poiché la società era già soggetta alla rappresentanza del curatore e, prima del fallimento, aveva attraversato una fase di liquidazione con rappresentanza in capo al liquidatore, la Corte ha concluso che il ricorso originario era inammissibile. Le spese sono state integralmente compensate per la particolarità della vicenda e per il sopravvenuto intervento delle Sezioni Unite.
Norme richiamate
Richiamato per contestare la capacità/legittimazione processuale del soggetto che aveva proposto i ricorsi originari.
Richiamato in relazione alla titolarità del potere di agire in giudizio per far valere un diritto altrui.
Richiamato per sostenere il difetto di interesse/legittimazione ad agire del soggetto che aveva impugnato gli avvisi.
Utilizzato dalla Corte per esaminare la legittimazione straordinaria del fallito a impugnare l'atto impositivo in presenza di inerzia del curatore.
Richiamato nel motivo di ricorso per sostenere la tardività dell'impugnazione dopo istanza di accertamento con adesione.
art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato nel motivo di ricorso per affermare la tardività del ricorso tributario.
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato per contestare la doglianza sul difetto di delega nella sottoscrizione dell'avviso di accertamento.
Richiamato per dedurre ultrapetizione o pronuncia su eccezione non devoluta.
Richiamato per affermare che, nella fase di liquidazione antecedente al fallimento, la rappresentanza della società spetta al liquidatore.
Massime di principio
- Il contribuente dichiarato fallito può impugnare l'atto impositivo notificato dopo il fallimento solo se il curatore sia rimasto oggettivamente inerte; in mancanza di tale inerzia, difetta la capacità processuale del fallito e il vizio è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
- Quando la società sia già fallita, il ricorso contro l'atto tributario deve essere proposto dal soggetto che ne abbia la rappresentanza processuale effettiva; non è sufficiente che agisca una persona fisica che si qualifichi, senza titolo, come legale rappresentante pro tempore della società.
- Se, prima del fallimento, la società si trova in liquidazione, la rappresentanza spetta al liquidatore; dopo il fallimento, subentra il curatore, e le impugnazioni proposte da soggetti diversi sono inammissibili per difetto di legittimazione.
- La legittimazione straordinaria del fallito non sana il difetto di rappresentanza di un terzo che non coincida con il contribuente fallito stesso.
- In presenza di un difetto originario di legittimazione ad impugnare, il giudizio deve essere definito con inammissibilità del ricorso introduttivo, indipendentemente dall'esame degli ulteriori motivi di merito.
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