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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35051/2022 del 29/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di addebito emesso per contributi relativi all'anno 2009 nei confronti di una avvocata iscritta all'albo ma non alla Cassa Forense. La Corte d'appello aveva escluso l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS, annullando l'avviso, ritenendo che la professionista non fosse tenuta all'iscrizione perché, non essendo iscritta alla Cassa Forense né tenuta al contributo soggettivo per quell'anno, aveva prodotto un reddito di soli euro 1.865,00, inferiore alla soglia di euro 5.000,00, ritenuto indice presuntivo di attività non abituale e quindi occasionale, e perché l'INPS non aveva offerto prova contraria. L'INPS ha ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2, commi 26-31, l. 335/1995, 18, commi 1 e 2, d.l. 98/2011 conv. l. 111/2011, e 44, comma 2, d.l. 269/2003 conv. l. 326/2003, sostenendo che l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata sussiste per l'avvocato iscritto all'albo ma non alla Cassa Forense, quando svolga attività libero-professionale non abituale, e che il giudice di merito avrebbe erroneamente fondato l'esclusione dell'obbligo solo sul mancato superamento della soglia reddituale, senza adeguata ponderazione con altri elementi presuntivi e senza considerare che il requisito dell'abitualità non era stato contestato nel ricorso introduttivo.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato. Ha richiamato l'orientamento consolidato secondo cui gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, che svolgano attività libero-professionale priva del carattere dell'abitualità e non siano obbligati all'iscrizione alla Cassa Forense, devono comunque iscriversi alla Gestione Separata INPS, in forza del principio di universalizzazione della copertura assicurativa. Ha inoltre precisato che, per la disciplina ratione temporis applicabile, il requisito dell'abitualità va accertato in fatto mediante presunzioni, e che il reddito inferiore a euro 5.000,00 può costituire solo un indizio da valutare insieme ad altri elementi. Nel caso concreto, la Corte d'appello non si è limitata al dato reddituale, ma ha anche rilevato che l'INPS, nel giudizio di accertamento negativo promosso dalla professionista, aveva l'onere di allegare e provare l'abitualità dell'esercizio professionale o il superamento della soglia reddituale, onere che non aveva assolto. La Cassazione ha quindi confermato la decisione di merito e rigettato il ricorso, senza statuizione sulle spese perché la controparte non ha svolto difese, dando atto altresì dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2, commi 26-31, L. 335/1995

    Introduce il principio di universalizzazione della copertura assicurativa e fonda l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata per i soggetti che non risultino coperti da altra forma previdenziale obbligatoria rilevante.

  • art. 18, commi 1 e 2, D.L. 98/2011 conv. in L. 111/2011

    Richiamato dall'INPS a sostegno dell'obbligo contributivo, ma ritenuto non decisivo per sovvertire l'accertamento di merito sull'abitualità dell'attività e sulla concreta soggezione all'iscrizione.

  • art. 44, comma 2, D.L. 269/2003 conv. in L. 326/2003

    La soglia reddituale di euro 5.000,00 è considerata un indice presuntivo utile a valutare l'abitualità dell'attività professionale, non un criterio esclusivo o automatico.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Cita il rito camerale non partecipato per la trattazione del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Gli avvocati iscritti all'albo, ma non coperti da una cassa previdenziale obbligatoria per l'attività svolta, sono tenuti all'iscrizione alla Gestione Separata INPS se esercitano attività libero-professionale in modo abituale; l'obbligo non dipende dalla sola iscrizione all'albo, ma dalla concreta soggezione a una forma previdenziale che generi una effettiva copertura pensionistica.
  • Il mancato superamento della soglia reddituale di euro 5.000,00 non esclude automaticamente l'obbligo contributivo: esso costituisce soltanto un elemento indiziario da valutare insieme ad altri dati fattuali sull'abitualità dell'attività professionale.
  • Nel giudizio di accertamento negativo dell'obbligo contributivo, l'ente previdenziale che vanta il credito ha l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi della pretesa, in particolare l'abitualità dell'esercizio professionale o il superamento dei presupposti normativi dell'obbligo di iscrizione.
  • La censura di violazione di legge non può essere utilizzata per rimettere in discussione una valutazione di merito correttamente compiuta dal giudice di appello sulla base di presunzioni e dell'onere della prova.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiProve
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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