Cassazione Civile, Ordinanza n. 39851/2021 del 14/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino del Niger aveva impugnato davanti al Tribunale il diniego della Commissione territoriale che aveva negato, in via gradata, lo status di rifugiato, la protezione sussidiaria e la protezione umanitaria. Il Tribunale di Ancona aveva respinto l’opposizione ritenendo che il racconto fosse, anche se credibile, riconducibile a una vicenda di vita privata e di miglioramento socio-economico; che nella zona di provenienza non vi fosse violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato; e che non ricorressero i presupposti neppure per la tutela umanitaria. In cassazione il ricorrente ha proposto cinque motivi: omessa pronuncia sulla protezione sussidiaria; motivazione apparente sulla protezione sussidiaria e umanitaria; violazione delle norme sulla protezione internazionale e sull’istruttoria; omesso esame delle fonti informative; violazione delle norme sulla protezione umanitaria e dell’art. 10 Cost. La Corte, però, ha rilevato d’ufficio che la procura speciale apposta al ricorso era invalida perché priva della data di rilascio successiva alla comunicazione del decreto impugnato, come richiesto dall’art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto decisiva la mancanza, nella procura speciale per il ricorso per cassazione, dell’indicazione della data di rilascio e della relativa certificazione da parte del difensore, requisito imposto a pena di inammissibilità nelle controversie disciplinate dall’art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008. Ha inoltre osservato, in via ulteriore e assorbita, che il ricorso era comunque inammissibile anche per difetto di sommaria esposizione dei fatti, genericità dei motivi e mancata specifica localizzazione degli atti e documenti richiamati, oltre che per carenza di una critica effettiva alla ratio decidendi del decreto impugnato. Nessuna spesa è stata posta a carico del Ministero, che non ha svolto difese; è stato invece dato atto dell’obbligo del ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008
"La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima"
nelle controversie in materia di protezione internazionale la procura speciale per il ricorso per cassazione deve contenere espressamente la data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e la certificazione del difensore sulla data di rilascio; in mancanza, il ricorso è inammissibile
richiamato per il confronto con la disciplina speciale della procura, che deroga al regime ordinario della procura alle liti
richiamato per il confronto con la disciplina speciale della procura, che deroga al regime ordinario della procura speciale per cassazione
art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.
il ricorso deve contenere una sommaria esposizione dei fatti di causa; la sua assenza comporta ulteriore inammissibilità
art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.
i motivi devono essere specifici e intelligibili; doglianze generiche non sono ammissibili
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
è necessaria l’indicazione specifica dei documenti su cui i motivi si fondano e la loro localizzazione processuale
l’atto di mera costituzione del Ministero, in camera di consiglio senza discussione orale, non vale come controricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
in caso di inammissibilità del ricorso è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato quale parametro di commisurazione dell’ulteriore importo dovuto
norma invocata nei motivi in tema di protezione sussidiaria, ma il ricorso è stato definito in rito senza esame nel merito
artt. 2, 3, 4, 5, 6 del d.lgs. 251/2007
norme invocate nei motivi in tema di protezione internazionale, ma non esaminate nel merito per l’inammissibilità
richiamato dal ricorrente in relazione all’obbligo di esame delle fonti informative, ma non scrutinato nel merito
artt. 5, comma 6, e 19 del d.lgs. 286/1998
norme invocate per la protezione umanitaria, ma non esaminate nel merito
art. 10 Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno delle censure sulle forme di protezione, ma non scrutinato nel merito
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
invocato per denunciare la motivazione apparente del decreto
invocato insieme all’art. 132 c.p.c. per censurare la motivazione del decreto
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
indicato come norma processuale di riferimento per alcuni motivi di ricorso
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
indicato come norma processuale di riferimento per i motivi di nullità e motivazione apparente
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
indicato come norma processuale di riferimento per l’omesso esame di fatti o fonti informative
Massime di principio
- Nelle controversie soggette all’art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008, la procura speciale per il ricorso per cassazione deve recare la data di rilascio successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e la relativa certificazione del difensore; la mancanza di tali elementi determina l’inammissibilità del ricorso.
- La disciplina speciale della procura nei giudizi di protezione internazionale deroga al regime ordinario degli artt. 83 e 365 c.p.c. e impone un requisito formale espresso e rigoroso.
- Il ricorso per cassazione deve contenere una sommaria esposizione dei fatti di causa, motivi specifici e intelligibili e precisa indicazione/localizzazione degli atti e documenti richiamati; la loro mancanza può comportare l’inammissibilità autonoma del ricorso.
- Le censure devono colpire la ratio decidendi della decisione impugnata; doglianze generiche o non aderenti alla concreta motivazione del provvedimento non sono idonee a fondare il ricorso.
- In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione nelle materie soggette alla disciplina speciale, l’ulteriore contributo unificato è posto a carico della parte ricorrente.
- La presenza dell’atto di sola costituzione dell’Amministrazione, in camera di consiglio senza discussione orale, non equivale a controricorso ai fini delle spese.
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